Newsletter n° 2 – Febbraio 2018


INL: lente d’ingrandimento sui “contratti pirata”

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 3 del 25 gennaio 2018, con la quale fornisce indicazioni operative, ai propri ispettori, circa l’attività di vigilanza verso le aziende che non applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che possono determinare problematiche di dumping.
L’ordinamento riserva l’applicazione di determinate discipline subordinatamente alla sottoscrizione o applicazione di contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi. In particolare, tra i diversi profili, si ricorda come l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è indispensabile per il godimento di “benefici normativi e contributivi”, così come stabilito dall’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006.

Emanati i decreti per i bonus Neet e Sud

Il Decreto n. 3/2018 dell’Anpal fissa il nuovo incentivo occupazione NEET 2018. Ai datori di lavoro che assumono, senza esserne obbligati ossia senza esservi tenuti in virtù di un obbligo di legge o di contratto collettivo, con contratto a tempo indeterminato o apprendistato professionalizzante, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, i giovani NEET (che non studiano e non lavorano) spetta l’esonero contributivo del 100% dei contributi dovuti, fino a 8.060 euro, fruibile nei primi 12 mesi del rapporto di lavoro.
E’ stato anche pubblicato in data 26 gennaio 2018, sul sito dell’Anpal, il decreto direttoriale n. 2/2018 che rende operativo il nuovo incentivo per le assunzioni nel Mezzogiorno, operate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
Si tratta di uno sgravio contributivo e non di un esonero, pertanto soggetto alla regola del “de minimis”, per un tetto massimo di 8.060 euro annui rivolto ai datori di lavoro privati, che assumono, senza esserne obbligati ossia senza esservi tenuti in virtù di un obbligo di legge o di contratto collettivo, lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età, laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l’assunzione sia ubicata nelle regioni del SUD.

Trasferimento del lavoratore: dall’Inps i chiarimenti su Naspi e dimissioni per giusta causa 

Con il messaggio 26 gennaio 2018, n.369 l’Inps ha ripercorso le regole circa la possibilità di accedere alla prestazione NASpI nelle ipotesi di risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblico e nella ipotesi di dimissioni per giusta causa a seguito del trasferimento del lavoratore.
In particolare nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e cioè in presenza di una condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro, la cui ricorrenza deve essere valutata dal giudice, l’atto di dimissioni del lavoratore è comunque da ascrivere al comportamento di un altro soggetto e il conseguente stato di disoccupazione non può che ritenersi involontario.
Analogamente lo stato di disoccupazione può ritenersi involontario nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in cui le parti addivengono alla risoluzione consensuale del rapporto medesimo, sia in esito alla procedura di conciliazione di cui all’art.7 della legge n.604 del 1966 come modificato dall’art.1, comma 40, della legge n.92 del 2012 sia in esito al rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Per quanto attiene alla ipotesi di dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, si precisa che in tale circostanza – come anche affermato dall’Ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel parere reso sulla materia – ricorre la giusta causa delle dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.
In ragione di quanto sopra, in presenza di dimissioni che il lavoratore asserisce avvenute per giusta causa, a seguito di trasferimento ad altra sede dell’azienda è ammesso l’accesso alla prestazione NASpI a condizione che il trasferimento non sia sorretto da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art.2103 c.c..
Qualora, pertanto, ricorra tale fattispecie, se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si dovrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.

Job on call “ristretto” per il personale di cucina

I camerieri, il personale di servizio e di cucina delle imprese artigiane alimentari (pizzerie al taglio, rosticcerie eccetera) non operanti nel settore dei pubblici esercizi, non possono essere assunti con contratto di lavoro intermittente.
Così si è espresso il ministero del Lavoro con l’interpello 1/2018: secondo il Lavoro, i lavoratori adibiti alle attività descritte al punto n. 5 della tabella allegata al regio decreto n. 2657/1923, non possono essere inseriti in azienda in modalità intermittente, se le mansioni sono svolte in ambiti diversi da quelli indicati nella norma del 1923.
I tecnici del dicastero, ricostruendo la normativa di riferimento, hanno escluso questa possibilità, in quanto non rispondente alla disciplina in materia. Secondo il Ministero, infatti, per essere oggetto del lavoro a chiamata, l’attività si deve svolgere esattamente nei settori indicati e la nozione di «esercizi pubblici in genere», contenuta al punto 5 più sopra richiamato, non può essere estesa anche alle imprese artigiane alimentari, non operanti nel settore dei pubblici esercizi.

Flussi extra UE al via

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12, il Dpcm 15 dicembre 2017 che ha confermato in 30.850 le quote complessive per l’ingresso in Italia nel 2018 degli stranieri per lavoro autonomo e subordinato, comprese le conversioni dei permessi di soggiorno già detenuti dai cittadini non comunitari presenti sul territorio italiano e gli ingressi per motivi di lavoro stagionale, già previste lo scorso anno dal Dpcm 13 febbraio 2017.
Il ministero del Lavoro, di concerto con quello dell’Interno, ha emanato la circolare 35/167 del 17 gennaio 2018 che illustra le modalità operative per la presentazione delle istanze di richiesta del nulla osta, evidenziando anche alcune particolarità.

Prospetto informativo disabili 2018 al 28/2

La scadenza per l’invio del Prospetto Informativo è stata posticipata a mercoledì 28 febbraio 2018.

Distacco e apprendistato: convivenza possibile

Via libera al distacco dell’apprendista presso altro datore di lavoro, nel rispetto dell’attuazione degli obblighi formativi nei confronti del lavoratore e a condizione che sussistano i requisiti di legittimità del distacco previsti dall’articolo 30 del Dlgs n. 276/2003.
Questa, in sintesi, la risposta fornita, con nota 12 gennaio 2018, prot. n. 290 dalla Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso dell’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) al quesito avanzato da un proprio ufficio territoriale.
l’Inl non ravvisa alcun ostacolo «alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato fermo restando il rispetto dei requisiti di legge in particolare in ordine alla sussistenza dell’interesse del distaccante, alla espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore, alla presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro».

Dal Lavoro nuove definizioni dei lavoratori svantaggiati

È stato pubblicato il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 con cui, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015, sono individuati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al Regolamento UE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato.
Il decreto specifica le condizioni che i soggetti devono avere per essere definiti “lavoratori svantaggiati” e “lavoratori molto svantaggiati“.

In sintesi, per essere compresi nella prima categoria i soggetti devono alternativamente:
a. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b. avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d. aver superato i 50 anni di età;
e. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”.

Appartengono alla seconda categoria i soggetti che, oltre a rientrare in una delle categorie di lavoratori svantaggiati, sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.
Sono altresì “lavoratori molto svantaggiati” i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del medesimo Decreto ministeriale.

Il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 abroga e sostituisce il precedente decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013.

Le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero – anno 2018

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2017, il Decreto 20 dicembre 2017, con il quale sono state fissate, per l’anno 2018, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori che prestano la loro attività all’estero.

Nuovi minimi retributivi e valori contributivi per le Colf

La Commissione Nazionale per l’aggiornamento retributivo – prevista dall’art. 44 del C.C.N.L. “Lavoro Domestico” – ha siglato, in data 17 gennaio 2018, il verbale d’accordo con i nuovi minimi retributivi relativi al lavoro domestico anno 2018 derivanti dalla variazione del costo della vita, art. 37 del C.C.N.L.
Inoltre, l’INPS ha emanato la circolare n. 15 del 29 gennaio 2018, con la quale comunica gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2018 per i lavoratori domestici, a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT.

Fissati i massimali Cig – NASpI

L’INPS ha emanato la circolare n. 19 del 31 gennaio 2018, con la quale riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Gestione Separata: aliquote 2018

L’INPS ha emanato la circolare n. 18 del 31 gennaio 2018, con la quale comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

Min.Lavoro: anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva a fini CIG

La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad un quesito dell’Ance e dell’Alleanza delle Cooperative italiane Produzione e Lavoro, ha emanato la nota n. 525 del 18 gennaio 2018, con la quale ha fornito ulteriori indicazioni in merito all’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva ai fini del riconoscimento della Cig.

La Cu 2018 in pillole

DATI DA MONITORARE LA COMPILAZIONE
 

Domicilio fiscale del percettore

Il sostituto d’imposta deve riportare il codice fiscale ed i dati anagrafici del contribuente, comprensivi del domicilio fiscale al 1° gennaio 2017. Occorre, inoltre, indicare il domicilio fiscale al 1° gennaio 2018 solo se diverso dal domicilio fiscale al 1° gennaio 2017. In particolare, va compilato se la residenza è stata variata trasferendola in un altro comune.

 

 

 

Se il Comune in cui si ha il domicilio è stato istituito per fusione e se tale Comune ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei Comuni estinti, occorre compilare anche la nuova casella “Fusione comuni” punto 23, indicando l’apposito codice identificativo riferito al 2017 e il punto 27 per il 2018

 

 

Assistenza fiscale

La sezione dedicata all’assistenza fiscale va compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata nel corso del 2017, dal sostituto stesso, da un centro di assistenza fiscale dipendenti o da un professionista abilitato al quale il contribuente si è rivolto.

 

 

Il nuovo punto 55 va compilato in presenza di 730/4 rettificativo pervenuto al sostituto che ha prestato assistenza fiscale. In particolare va riportato il codice (1, 2 o 3) rilevabile dal 730/4 che identifica il motivo della rettifica effettuata. Le nuove caselle 101102301302 sono dedicate all’indicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato.

 

 

Bonus Irpef

All’interno della sezione “Detrazioni e crediti” si trovano le caselle dove va gestito il credito di 80 euro riconosciuto in busta paga dal sostituto d’imposta ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26mila euro. Il sostituto d’imposta deve indicare: se ha riconosciuto al dipendente il credito e se lo ha erogato tutto o in parte; se non lo ha erogato e se lo ha recuperato.

 

 

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro il sostituto che rilascia la Cu deve tenere conto dei dati relativi al bonus erogato da precedenti sostituti. Nei punti da 395 a 398 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel punto 399 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta. Il nuovo punto 398 deve essere compilato solo nell’ipotesi di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto e senza estinzione del precedente sostituto, nel caso in cui quest’ultimo abbia recuperato il bonus Irpef.

 

 

Quir

Con il Dpcm del 20 febbraio 2015 i lavoratori dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro possono richiedere la liquidazione mensile del Tfr come parte integrante della retribuzione. Detta quota è denominata Quir e va indicata nella Cu

 

 

 

 

 

Nella certificazione unica 2018 il sostituto d’imposta deve indicare la quota integrativa della retribuzione (Quir) nei punti 1 o 2 della sezione Dati fiscali in quanto è assoggettata a tassazione ordinaria. La stessa quota integrativa va indicata distintamente al punto 478 (Quota TFR) all’interno della sezione Altri dati.

 

Somme erogate per premi di risultato

La legge di stabilità 2017 ha modificato i requisiti di accesso alla detassazione e l’ammontare dei premi detassabili. Infatti, l’agevolazione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente nel settore privato di importo non superiore, nell’anno precedente a euro 80.000; inoltre, i contratti collettivi aziendali o territoriali, che prevedono l’erogazione di detti premi devono essere depositati presso la Dtl competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità.

Nell’ipotesi in cui il premio di risultato sia stato corrisposto sotto forma di benefit e questo sia costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari, nei nuovi punti 574 e 584 va riportato l’importo di tale contribuzione.

Se, invece, il benefit è costituito da contribuzione ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, nei punti 575 e 585 va inserito l’importo della contribuzione.

Nei punti 579 e 589 vanno indicate le somme e i valori di cui all’articolo 51, comma 4 del Dpr 917/1986 che per scelta del lavoratore sono stati fruiti in sostituzione, in tutto o in parte del premio di risultato.

Casi particolari operazioni straordinarie

Nel caso di estinzione del sostituto d’imposta con prosecuzione dell’attività da parte di altro sostituto, nel punto 611 va indicato il codice fiscale del sostituto estinto, se quest’ultimo ha effettuato il conguaglio.

Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, quest’ultimo deve barrare il punto 612.

 

 

Il sostituto d’imposta che eroga compensi non aventi carattere fisso e continuativo in base a quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, del Dpr 600 del 1973, dovrà procedere all’invio di una Cu ordinaria all’agenzia delle Entrate riportando tutti i dati relativi alle somme erogate e avendo cura di barrare anche il nuovo punto 613.

Rimborsi di beni e servizi – art 51 Tuir

In questa sezione vanno riportati i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri effettuati dal datore di lavoro, in applicazione dell’art. 51, c.2, lettere f-bis) e f-ter), del Tuir, indipendentemente dalla compilazione della sezione “somme erogate per premi di risultato”. Da quest’anno ci sono due sezioni: “sezione sostituto dichiarante”, nella quale devono essere indicati i rimborsi effettuati dal sostituto che rilascia la Cu; nella “sezione altri sostituti”, devono essere indicati i rimborsi effettuati dai precedenti sostituti, nel caso di operazioni di conguaglio di più Cu.

 

 

Nel caso di conguaglio di Cu nelle quali è compilata questa sezione, nella certificazione conguagliante se ne deve tener conto. In particolare, al punto 707 va riportato il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta che ha proceduto al rimborso e nei punti da 708 a 713 va esposto il dettaglio del rimborso effettuato. Nelle annotazioni, con il nuovo codice CP, il sostituto che rilascia la Cu conguagliante deve dettagliare i dati relativi ai rimborsi effettuati dai precedenti sostituti dei quali si è tenuto conto nella compilazione della presente sezione.

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