Newsletter n° 8 – Agosto 2018


Decreto Dignità: le novità della conversione

In sintesi, di seguito le principali modifiche in capo lavoro, derivanti dalla conversione in legge del Dl Dignità (dl 87/2018) in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

> Prevista una proroga del Bonus giovani under 35 fino a tutto il 2020 (decontribuzione triennale del 50% per le assunzioni a tempo indeterminato).
> Previsto un periodo transitorio, sino al 31 ottobre: per i contratti a tempo determinato, i rinnovi e le proroghe, le nuove regole si applicheranno dal 1° novembre 2018.
> Contribuzione aggiuntiva per i rinnovi dei contratti a termine: il lavoro domestico sarà escluso dall’aggravio contributivo dello 0,5% su ogni rinnovo di contratti a termine.
> Previste regole sanzionatorie: i rapporti a termine senza le prescritte causali verranno “puniti” con la trasformazione tempo indeterminato.
> Modifiche alle nuove Prestazioni Occasionali: possibile utilizzo per le aziende alberghiere e le strutture del settore turistico. La durata massima dell’utilizzo sale da tre a dieci giorni. Possibili comunicazioni per il tramite degli intermediari.

INPS: al via gli avvisi della Gestione separata 

L’INPS ha emanato il messaggio n. 2862 del 17 luglio 2018, con il quale comunica che sono terminate le operazioni di elaborazione delle situazioni debitorie delle aziende committenti, sia pubbliche che private, che durante il corso dell’anno 2017 hanno denunciato tramite il flusso Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Le aziende committenti e i loro intermediari possono controllare le loro posizioni tramite il Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata.

INL: chiarimenti sulle sanzioni in materia di collocamento obbligatorio

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 6316 18 luglio 2018, con la quale fornisce, ai propri ispettori, alcuni chiarimenti in merito alla natura giuridica dell’illecito relativo all’omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 15, comma 4, Legge n. 68/1999.
In particolare, per gli illeciti commessi sotto la vigenza della vecchia norma – i cui effetti continuano a prodursi anche dopo l’entrata in vigore, in data 8 ottobre 2016, della nuova misura sanzionatoria prevista dall’art. 5, comma 1 lett. b), del D.L. n. 185/2016 – troverà applicazione la sanzione vigente al momento della consumazione dell’illecito, per il noto principio “tempus regit actum”.

Rimborsi spese ai lavoratori pagabili in contanti

In merito al nuovo obbligo di tracciabilità delle retribuzioni e compensi corrisposti ai lavoratori, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori chiarimenti in materia specificando che, per le somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es. rimborso spese viaggio, vitto, alloggio) non vige alcun obbligo di versamento con le modalità indicate dal comma 910, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2017 n. 205. Il divieto di pagamento in contanti, operativo dal 1° luglio 2018, riguarda, infatti, esclusivamente gli elementi della retribuzione. Questa in sintesi la risposta fornita dall’INL, lo scorso 16 luglio, con la nota n. 6201.

Guida al certificato medico e alle visite fiscali

L’INPS ha pubblicato una guida sulla certificazione telematica e sulle visite mediche di controllo. L’Istituto risponde così alle domande più frequenti dei dipendenti, sia privati che pubblici, indicando loro i passi da seguire quando, causa malattia, sono impossibilitati a recarsi a lavoro.

INPS: DPA – aggiornamenti procedurali

L’INPS ha emanato il messaggio n. 3082 del 3 agosto 2018, con il quale fornisce ulteriori chiarimenti in merito al nuovo processo di gestione per la verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

INPS: chiarimenti sulla fruizione dei congedi l. 104 e dlgs 151

L’Inps è intervenuto con il messaggio 3114 del 7 agosto 2018 per chiarire alcuni aspetti riferiti alla corretta fruizione dei congedi di cui all’articolo 33 della legge 104/1992 (permessi mensili) e dell’articolo 42, comma 5, del Dlgs 151/2001 (congedo straordinario).

INPS: al via lo sgravio per la conciliazione vita-lavoro

L’Inps, con la circolare n. 91 del 3 agosto 2018, ha illustrato le modalità di attribuzione, a valere sulle risorse per l’anno 2018, dello sgravio contributivo previsto dal decreto interministeriale 12 settembre 2017, per i datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata dei lavoratori.
I datori di lavoro interessati dovranno richiederlo in via telematica all’Inps entro il 15 settembre 2018.

Il periodo transitorio del dl 87/2018: la gestione dei contratti a termine

Pubblichiamo una scheda che illustra alcuni casi pratici attinenti alla gestione del periodo transitorio riferito alle modifiche normative del Dl 87/2018, avvenute in sede di conversione.
In sintesi, è stato definito un regime transitorio che si articola intorno a tre distinte situazioni.

La prima ipotesi riguarda i contratti che erano in corso alla data del 14 luglio, per i quali si potrà continuare ad applicare senza modifiche il regime previgente sino al prossimo 31 ottobre; il vecchio regime continuerà ad applicarsi, sino alla stessa data, anche per le proroghe e rinnovi.

La seconda ipotesi riguarda i contratti stipulati dopo il 14 luglio, per i quali si applicano da subito le nuove regole in tema di durata massima, limiti quantitativi e indicazione della causale nel primo contratto di durata superiore a 12 mesi, ma è previsto un periodo limitato di sopravvivenza (fino al 31 ottobre) del vecchio regime per le proroghe e i rinnovi.
L’individuazione di questa regola si ricava interpretando la parte della norma transitoria che assoggetta alle nuove regole i contratti stipulati dopo il 14 luglio “nonché” tutte le proroghe e i rinnovi contrattuali siglati dopo il 31 ottobre, senza distinzioni circa la data di origine del contratto.
In altre parole, il regime transitorio delle proroghe e dei rinnovi non sembra riguardare solo i contratti “in corso” al 14 luglio (limitazione contenuta nel DL 87/2018 ma scomparsa dalla legge di conversione) ma dovrebbe estendersi anche alla prosecuzione dei contratti stipulati per la prima volta dopo tale data.

La terza ipotesi riguarda i contratti sottoscritti dopo il 14 luglio che non siano interessati da proroghe e rinnovi fino al 31 ottobre di questo anno; per questi rapporti, le nuove regole valgono da subito, integralmente e senza eccezioni.

CASO SOLUZIONE
Un lavoratore è stato assunto presso l’azienda, per la prima volta, il 1 gennaio 2018 con contratto a termine fino al 30 giugno 2018. Il 1° luglio 2018 il rapporto è stato prorogato per altri 6 mesi, fino al 31 dicembre 2018: la proroga è avvenuta senza indicazione delle causali in quanto il Dl 87 non era ancora in vigore Sia l’assunzione che la proroga sono avvenuti in vigenza del regime normativo di cui al Dlgs 81/2015, previgente all’entrata in vigore del Dl 87/2018: a dicembre 2018, l’eventuale ulteriore proroga dovrà invece essere sostenuta dalle causali introdotte dalla nuova normativa, poiché la durata contrattuale va a sforare il tetto dei 12 mesi
Un lavoratore è stato assunto presso l’azienda, per la prima volta, il 2 gennaio 2018 con contratto a termine fino al 31 agosto 2018: ci si trovava in presenza delle regole del Jobs act. Alla scadenza, l’azienda vorrebbe poter disporre una proroga di ulteriori 6 mesi Alla data del 31 agosto il Dl 87 sarà stato convertito in legge: pertanto, dovrebbe essere in vigore il regime transitorio disposto dagli emendamenti di conversione del provvedimento, con efficacia fino al 31 ottobre 2018. Il datore avrà così la possibilità di operare liberamente la proroga, seguendo ancora le regole del Dlgs 81/2015
Un lavoratore a termine che ha iniziato il proprio rapporto di lavoro il 1 giugno 2017 con scadenza il 16 luglio 2018; poi, è stato prorogato fino al 31 agosto 2018 con applicazione delle nuove regole del Dl 87: infatti, la proroga è avvenuta con indicazione della causale, avendo il rapporto superato i 12 mesi. L’azienda vorrebbe procedere a un’ulteriore proroga Al 31 agosto, il dl dignità sarà stato convertito in legge. Secondo le previsioni riferite al regime transitorio che il parlamento sta introducendo in fase di conversione, il datore di lavoro dovrebbe poter procedere alla proroga liberamente poiché la stessa si verrebbe a creare proprio in vigenza di detto regime. Da notare come il contratto fosse stato stipulato prima dell’entrata in vigore del Dl 87
Un lavoratore è stato assunto con contratto a tempo determinato il 23 luglio 2018. La scadenza del contratto è stata fissata al 30 settembre 2018: il datore non ha avuto l’onere di indicare le causali poiché la durata è inferiore a 12 mesi e il lavoratore non aveva mai prestato attività presso l’azienda in questione. Alla scadenza, l’azienda vorrebbe prorogarlo di 12 mesi La stipula del contratto a termine in parola è avvenuta in vigenza delle disposizioni del decreto dignità. In questa ipotesi, però, il regime transitorio fa salve le eventuali proroghe e rinnovi fino al 31 ottobre prossimo: così, questo contratto, alla data del 30 settembre 2018 potrà essere prorogato di 12 mesi senza dover indicare le causali (con le regole del Dlgs 81/2015)
Un lavoratore è stato assunto il 1 giugno 2018 con un contratto a termine di durata fino al 30 novembre 2018. Ad oggi l’azienda non è in grado di conoscere quale sarà l’esigenza lavorativa ma vorrebbe capire come dovrà comportarsi in caso di proroga del contratto Il contratto in esame è stato stipulato con le regole del Jobs act ma scadrà oltre la fine del periodo transitorio. A quel punto, in caso di prosecuzione del rapporto, la proroga potrà essere acausale se la durata massima del rapporto rimane nei 12 mesi; viceversa andranno indicate le ragioni giustificatrici

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