Newsletter n° 12 – Dicembre 2025


Taxi pagato in contanti, il rimborso spese è tassato

Taxi pagato in contanti durante una trasferta Italia? Il rimborso spese dovrà essere tassato. A ribadirlo è l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 302/2025.
Il quesito, proveniente da un ministero, riguarda il corretto regime tributario dei rimborsi delle spese di taxi effettuati in contanti in occasione di una trasferta. Come correttamente evidenziato dal Fisco, attualmente, in virtù delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 e dal Dl 84/2025, i rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e servizio di noleggio con conducente) sostenute in occasione di trasferte non concorrono a formare il reddito del lavoratore solo se i pagamenti delle spese sono eseguiti con sistemi di pagamento tracciabile.

Staff house, ultimi giorni per richiedere gli incentivi

Ultimi giorni per usufruire delle risorse messe a disposizione dal Ministero del Turismo per contribuire ai costi sostenuti dalle imprese le spese di locazione degli alloggi per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo. La presentazione delle domande deve avvenire tramite la piattaforma telematica messa a disposizione da Invitalia, soggetto gestore, sino alle ore 17 del 19 dicembre 2025.
Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Il decreto specifica che possono presentare la domanda di accesso alle agevolazioni, sotto forma di contributo in conto esercizio, i soggetti, di qualsiasi dimensione, che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio ai lavoratori impiegati presso proprie unità locali costituite da strutture turistico-ricettive o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Come previsto dal precedente decreto del Ministero del Turismo del 18 settembre, si applica un contributo diretto alla spesa dei canoni di locazione annuali da sostenere per almeno cinque anni e fino a un massimo di dieci anni, con il limite massimo del contributo di euro 3 mila all’anno per posto letto. L’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili per le Pmi e il 15% per le grandi imprese.
L’impresa proponente è tenuta a presentare, nell’ambito della documentazione prevista, anche l’elenco analitico delle unità locali interessate dall’iniziativa progettuale, nonché delle relative unità immobiliari i cui alloggi sono asserviti ai fini della sistemazione dei lavoratori impiegati nelle predette unità locali. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, le unità immobiliari devono insistere nella stessa provincia dell’unità locale a cui gli alloggi sono asserviti o, comunque, nel raggio di 40 chilometri. Inoltre, per ciascuna unità immobiliare, vanno indicate le informazioni attestanti la piena disponibilità dell’immobile all’atto della presentazione della domanda, da parte dell’impresa proponente in forza di titolo idoneo, nonché i dati relativi ai soli vani catastali in cui i lavoratori impiegati sono alloggiati e ai rispettivi posti letto disponibili. Ai fini dell’ammissibilità, le spese sono costituite dai costi da sostenere dall’impresa per i canoni di locazione strettamente riferiti ai posti letto destinati ai lavoratori impiegati presso le proprie unità locali cui gli alloggi sono asserviti. In ogni caso, i contratti di locazione o gli altri titoli idonei oggetto di agevolazione devono avere durata coerente con quella del piano dei costi presentato nell’ambito della domanda di agevolazione.

Pronta la riduzione contributiva edilizia 2025

L’Inps, con la circolare n. 145 del 21 novembre 2025, ha fornito le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato, per l’anno 2025, rappresentato dalla riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del decreto-legge n. 244/1995, per gli operai a tempo pieno del settore edile. Effettuerà direttamente lo Studio le procedure per i propri Clienti.

Ingressi extra quote da sette Paesi per i discendenti di italiani

Sono sette i Paesi stranieri dai quali i discendenti di cittadini italiani potranno trasferirsi nella Penisola per ragioni di lavoro subordinato senza dover passare per il sistema delle quote. Lo ha stabilito il decreto del Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, emanato di concerto con il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo scorso 17 novembre e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 24 novembre.
Il provvedimento dà attuazione all’art. 1-bis del Decreto Legge n. 36/2025 e stabilisce che i cittadini stranieri discendenti di italiani residenti in Argentina, Brasile, Stati Uniti, Australia, Canada, Venezuela e Uruguay potranno essere assunti secondo le modalità previste dall’art. 22 del Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), senza rientrare nei contingenti annuali fissati dai decreti flussi. La scelta si è basata sulla numerosità dei cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) nei diversi Stati extra-Ue. Il Consiglio generale degli italiani all’estero aveva richiesto di includere nel novero anche Sudafrica, Messico, Perù e Cile, ma il decreto non ha accolto la richiesta in questa prima fase, rinviando a successivi provvedimenti l’eventuale estensione della misura.

News dallo Studio…..

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