

Ricariche domestiche e optional auto senza agevolazione fiscale
La risposta a interpello 237/2025 sulle ricariche elettriche e la 233/2025 del 9 settembre sugli optional, entrambe relative alle auto aziendali concesse ai dipendenti in uso promiscuo, forniscono un’interpretazione di chiusura da parte dell’Agenzia Entrate circa il fatto che gli importi corrisposti dal dipendente possano abbattere la base imponibile del fringe benefit. Con riguardo al primo, per le Entrate la card data al dipendente per la ricarica presso colonnine pubbliche non costituisce fringe benefit tassabile in capo al dipendente stesso. Con riferimento agli optional viene affermato che le somme corrisposte dal dipendente a questo titolo non si possano decurtare dall’importo del fringe benefit e conseguentemente dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.


Sul tabellone turni non indicabili i motivi di assenza dei dipendenti
Il datore di lavoro non può diffondere, neppure in forma di sigle o abbreviazioni, i motivi delle assenze dei dipendenti tramite bacheche aziendali o comunicazioni interne, in quanto queste comunicazioni violano il diritto alla riservatezza dei lavoratori. È questo il principio affermato dal Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento 363/2025 del 23 giugno scorso.
Imponibili le assicurazioni sanitarie per i dipendenti all’estero
Polizze sanitarie imponibili per i lavoratori all’estero. L’agenzia delle Entrate con la risposta 249 del 18 settembre 2025 analizza il regime tributario dei premi versati a un’assicurazione sanitaria per tutelare i propri dipendenti all’estero a fronte di eventi quali malattia, infortunio e maternità: secondo il parere non rientrano tra i contributi assistenziali e previdenziali per i quali è prevista l’esenzione dall’articolo 51 del Tuir.
Agenzia Entrate: incentivo al posticipo del pensionamento, applicabilità dell’esenzione fiscale
L’istituto della rinuncia all’accredito della quota IVS a carico del lavoratore, con corresponsione diretta in busta paga dell’importo corrispondente, è stato originariamente introdotto dall’art. 1, comma 286, L. 197/2022 e oggi disciplinato dall’art. 1, comma 161, L. 207/2024. La prassi Inps ha chiarito che la quota IVS non versata viene riconosciuta come “incentivo” direttamente al dipendente, fuori dall’imponibile fiscale e contributivo; l’Agenzia delle Entrate, da ultimo con l’interpello 247/2025 ha confermato l’esclusione dal reddito ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. i-bis), TUIR.
Minimali Inail aggiornati
Con la circolare n. 48 del 18 settembre 2025 l’Inail ha comunicato la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° gennaio 2025 e i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.
Malattia, nuova modalità di esposizione nel flusso Uniemens
L’Inps, con il messaggio n. 3029 del 10 ottobre 2025, ai fine della corretta gestione dell’evento malattia, fornisce le indicazioni operative in merito alla nuova modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato.
A partire dalla competenza del mese di gennaio 2026, l’Istituto ha previsto nei flussi di denuncia Uniemens la compilazione del calendario giornaliero (elemento <Giorno>, come da Documento tecnico).
Ciò consentirà di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nei flussi Uniemens relative all’esposizione dell’evento, agli accrediti figurativi e ai conguagli richiesti per le indennità anticipate dal datore di lavoro.
Turismo, via agli incentivi sulle locazioni ai dipendenti
È di 3mila euro annui il contributo massimo a posto letto ottenibile dalle imprese del settore turistico o di somministrazione alimenti e bevande che concedono alloggi ai propri dipendenti a canone ridotto. Inoltre, possono avere un contributo per la ristrutturazione delle strutture destinate ad alloggi ai lavoratori, i progetti di spesa tra 500mila e 5 milioni di euro, relativi ad almeno 10 posti letto e vincolati per almeno 9 anni a un canone di locazione ridotto di almeno il 30% rispetto al canone medio territoriale. Lo prevede il dm 18 settembre 2025 del ministro del turismo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 231 del 4 ottobre 2025, che disciplina gli incentivi alle staff house introdotti dalla legge n. 113/2025. Per entrambi gli incentivi, sarà un avviso del ministero a fissare modalità e termini delle domande, che saranno valutate in base all’ordine cronologico e al merito del progetto.
Tre incentivi. L’art. 14 della legge n. 113/2025 ha introdotto tre incentivi, al fine di migliorare il benessere dei lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo e presso esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (il dm indica i codici Ateco che individuano i settori/attività agevolate). Il primo incentivo interessa i lavoratori ed è indirettamente fruito nel caso in cui il datore di lavoro faccia richiesta degli altri due incentivi: lo sconto del canone di locazione. Gli altri due incentivi sono riservati alle imprese.
Contributo in conto capitale. Il secondo incentivo (primo di due a favore delle imprese) è un contributo in conto capitale sui progetti finalizzati alla riqualificazione, all’ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere a condizioni agevolate ai lavoratori. Le condizioni agevolate, precisa il dm, devono prevedere un canone di locazione ridotto di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato territoriale. I progetti devono garantire almeno 10 posti letto, venire conclusi in 24 mesi dalla concessione del contributo e prevedere una spesa tra 500mila e 5 milioni di euro per: spese per riqualificazione, ammodernamento o completamento immobili esistenti; spese per impianti, macchinari, attrezzature varie e arredi nel limite del 30% dell’investimento (solo per le pmi sono ammesse anche le spese di consulenza, nel limite del 10% dell’investimento).
Contributo di parte corrente. Il terzo incentivo è a favore delle imprese che dimostrino di sostenere le spese per alloggio dei lavoratori impiegati presso la propria struttura turistico-ricettiva o il proprio esercizio di somministrazione alimenti e bevande. A domanda, possono essere ammesse al c.d. contributo di parte corrente, applicato sulla spesa dei canoni di locazione annuale da sopportare per un minimo di cinque anni e un massimo 10 anni, nel limite di 3mila euro annui a posto letto. Il contributo può riguardare un unico o anche più immobili, in possesso del beneficiario in virtù di titolo di proprietà o di contratto di locazione registrato. Gli immobili devono insistere nella stessa provincia della struttura di riferimento o, comunque, nel raggio di 40 km.
Le domande. Entrambi gli incentivi alle imprese sono concessi tramite procedura valutativa a graduatoria, a seguito di avviso pubblico del ministero del turismo che definirà, oltre ai termini, le modalità di presentazione delle domande. La procedura di valutazione prevista è mista, cioè terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande e il merito del progetto. Il dm stabilisce i criteri di valutazione; ad esempio, i posti letto (c.d. impatto sui lavoratori) può attribuire fino a 17 punti alle istanze di contributo in conto capitale e fino a 25 punti alle istanze di bonus sui canoni di locazione (contributo in conto corrente). Oppure la certificazione di parità dà 3 punti, se presente, all’istanza di contributo in conto capitale e 5 a quella di contributo in conto corrente. La procedura valutativa prevede che a ciascuna domanda sia attribuito un punteggio da 0 a 100, con una soglia minima di sufficienza pari a 50. Saranno finanziate le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo, in ordine cronologico, fino a esaurimento dei fondi (in tal caso sarà quindi premiata la tempestività della domanda).
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