Newsletter n° 5 – Maggio 2025


No dell’Ispettorato all’erogazione mensile del rateo di Tfr

La pattuizione collettiva o individuale relativamente al trattamento di fine rapporto (Tfr) può avere a oggetto un’anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, altrimenti, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.
Così l’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 616 del 3 aprile scorso, con la quale affronta la controversa questione della possibilità di erogare il Tfr mensilmente in busta paga a titolo di anticipazione, molto frequente nel lavoro a tempo determinato e stagionale.
Ne consegue che, ove il personale ispettivo riscontri l’indebita erogazione “mensilizzata” del rateo di Tfr al lavoratore, dovrà, attraverso il provvedimento di disposizione di cui all’articolo 14 del Dlgs 124/2004, intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di Tfr illegittimamente anticipate. Il datore di lavoro che non dovesse conformarsi a tale disposizione andrebbe incontro alla sanzione amministrativa da 500 a 3mila euro e, non trovando applicazione l’istituto della diffida di cui all’articolo 13, comma 2, del Dlgs 124/2004, l’importo sanzionatorio è determinato in 1.000 euro.

Stagionali, possibile lavorare durante la conversione del permesso

Nelle more della definizione della domanda di conversione del permesso di lavoro stagionale in lavoro non stagionale, il dipendente straniero può svolgere la nuova attività lavorativa non stagionale. Lo chiarisce il ministero del Lavoro nella circolare 10/2025, con riferimento alla nuova disciplina della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in vigore dal 1° gennaio 2025.

Pensioni, posticipo revocabile 

Revocabile l’incentivo al posticipo del prepensionamento. Chi ne ha fatto richiesta, è restato al lavoro e rinviato la pensione in cambio di ricevere un aumento in busta pari alla quota di contributi versata mensilmente all’Inps (9,19%), può ripensarci facendo istanza di rinuncia all’Inps. In tal caso, gli effetti (lo stop al bonus e la possibilità di accedere al pensionamento) decorrono dal mese di paga successivo a quello in cui è presentata la revoca. Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 1411/2025, dettando le istruzioni sulle verifiche delle domande di bonus per il conseguente via libera operativo con decorrenza non antecedente al 1° febbraio 2025.

Operativi (dopo quasi un anno e con mille vincoli) il bonus giovani under 35 e il bonus donne

L’Inps, con le circolari 90 e 91 del 12 maggio fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi alla richiesta di esonero contributivo per le categorie in oggetto. Giusto per comprendere la complessità delle due misure, basta rilevare che le circolari constano di 60 pagine di istruzioni!

Le agevolazioni spettano – nel rispetto di tutte le condizioni richieste – in caso di assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato (anche in caso di trasformazione da TD a tempo indeterminato) che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto 35 anni di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

In caso di assunzione di donne con contratto a tempo indeterminato che si trovano in una delle seguenti condizioni:

• prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi e ovunque residenti;
• prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in una delle Regioni dell’Area ZES per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
• prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e occupate nelle professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, di cui al Decreto Interministeriale n. 3217/20

Si tratta dei bonus previsti dal Dl Coesione (n. 60/2024).

News dallo Studio…..

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