

Bonus mamme, due regimi per il 2025 a seconda delle beneficiarie
1 – Il beneficio con domanda all’Inps
Il bonus per le mamme, lavoratrici autonome e titolari di rapporto a termine quest’anno cambia: dall’esonero contributivo parziale diventa un bonus erogato dall’Inps. La novità è contenuta nel decreto omnibus approvato dal consiglio dei ministri di venerdì 20 giugno che ha stanziato ulteriori 180 milioni, portando la dote complessiva del bonus a 480 milioni. Per il 2025, alle lavoratrici madri di due figli (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), fino al mese del compimento del decimo anno del secondo figlio, che presentano domanda all’Inps, sono riconosciuti fino a 480 euro su base annua, una somma non imponibile ai fini fiscali e contributivi e non soggetta all’Isee. La cifra riconosciuta in realtà è pari a 40 euro mensili per ogni mensilità occupata in attività lavorativa, ma viene corrisposta a dicembre su base annua in un’unica tranche alla madre titolare di reddito la lavoro non superiore a 40mila. La stessa somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo (sempre con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico), titolari di reddito la lavoro non superiore a 40mila euro su base annua. La condizione è che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per le mensilità non occupate in tale tipologia di attività da lavoro.
Le mensilità spettanti decorrono dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, e come già detto sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre. I costi sono valutati in 480 milioni per il 2025, di cui 418 milioni di oneri e 62 milioni di minori entrate per il 2025.
Ricapitolando, dunque, per quest’anno, non ci sarà una replica della decontribuzione per le lavoratrici madri e, in sostituzione, il dl Economia introduce due bonus:
a) il primo a favore delle lavoratrici madri di due figli, spettante mensilmente fino al mese di compimento dei 10 anni da parte del figlio più piccolo (il secondo figlio);
b) il secondo a favore delle lavoratrici madri con più di due figli non a tempo indeterminato, spettante mensilmente fino al mese di compimento dei 18 anni da parte del figlio più piccolo.
Beneficiarie tutte le lavoratrici. Entrambe le versioni del bonus spettano alle lavoratrici dipendenti, escluse le domestiche, a quelle autonome iscritte all’Inps (artigiane, etc.) o alla gestione separata Inps (professioniste senza cassa) o a una cassa professionale (avvocati, notai, etc.), a condizione di avere un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.
Per il bonus appena descritto occorre attendere le istruzioni dell’Inps e la domanda va inviata a cura delle lavoratrici interessate.
2 – L’erogazione in busta paga
Le lavoratrici con più di due figli con reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato, hanno diritto, dal 1° gennaio 2024, all’esonero contributivo, finché il più piccolo non compie 18 anni, nel limite di 3mila euro annui. Questa decontribuzione – gestita direttamente in busta paga – è tuttora operativa e lo sarà fino al 31 dicembre 2026 (oggi, dunque, è operativo solo il bonus per le madri lavoratrici dipendenti con almeno tre figli). Tali importi, a differenza del nuovo bonus descritto al punto precedente, sono soggetti a prelievo fiscale. Il lavoro domestico è escluso anche in questo caso


Trasferte, spese all’estero esenti anche se pagate in contanti
Rimborsi esenti tracciabili solo per trasferte all’interno del territorio nazionale. Il decreto fiscale (Dl 17 giugno 2025, n. 84), approvato il 13 giugno scorso dal Consiglio dei ministri, corregge con effetto retroattivo, ossia con validità dal 1° gennaio 2025, le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 al regime delle trasferte dei lavoratori dipendenti.
Rinvio della pensione con incentivo esentasse
L’ultima legge di bilancio 207/2024 ha esteso la possibilità di rinunciare al versamento dei contributi, al fine di vedersi riconosciuta tale somma nella busta paga, anche nei confronti dei dipendenti che matureranno i requisiti per la pensione anticipata entro il 2025.
L’agevolazione, già prevista dal 2023 per i soggetti con i requisiti per la pensione anticipata flessibile “quota 103”, prevede che la restituzione della contribuzione (che teoricamente il datore di lavoro dovrebbe trattenere in busta paga) sia esente da imposizione fiscale.
La conferma arriva dall’Inps con la circolare 102/2025, contenente le istruzioni operative e contabili.
Da luglio il bonus giovani richiede sempre l’incremento occupazionale
L’Inps torna sull’esonero giovani introdotto dal primo comma dell’articolo 22 del Dl 60/2024 per comunicare un’ulteriore restrizione delle condizioni di accesso all’incentivo. L’istituto, nel messaggio 1935/2025, evidenzia che, a seguito di un’ulteriore interlocuzione con la Commissione europea, il ministero del Lavoro ha preso atto della volontà di quest’ultima di estendere il requisito dell’incremento occupazionale netto anche all’assunzione di giovani under 35 effettuate su tutto il territorio nazionale. Conseguentemente tale requisito, che nella circolare 90/2025 era stato limitato alle sole assunzioni/trasformazioni regolate dal comma 3 dell’articolo 22, vale a dire effettuate in zona Zes, ora diventa una conditio sine qua non anche per i rapporti iniziati o trasformati nel resto del Paese. La decorrenza prevista per questo ulteriore paletto è fissata al 1° luglio 2025.
Dal 10 luglio la patente a crediti potrà arrivare a quota cento
Dal 10 luglio, oltre alla consultazione della patente a punti, è possibile ottenere – tramite il portale dedicato – i punti aggiuntivi , quelli che consentono di incrementare la dotazione iniziale, pari a 30, per arrivare fino a 100 a fronte di determinate caratteristiche del soggetto richiedente. Ovviamente, questa possibilità riguarda soltanto le aziende che hanno fatto richiesta della patente e non quelle esonerate (ad esempio perché in possesso di SOA in classifica pari o superiore alla III.
Flussi, ok ai nuovi ingressi nel triennio 2026-2028
Saranno disponibili circa 500mila ingressi per i lavoratori stranieri nel triennio 2026/2028. A stabilirlo, con la seconda programmazione triennale, la bozza di dpcm sui flussi approvato il 30 giugno scorso dal consiglio dei ministri. La quota annuale ammonterà a 164.850 ingressi per l’anno 2026, 165.850 per l’anno 2027 e 166.850 per l’anno 2028. A colf e badanti saranno riservati 13.600 ingressi nel 2026, 14.000 nel 2027 e 14.200 nel 2028 (41.800 ingressi nel totale). Per il lavoro stagionale, infine, ci saranno 88.000 ingressi nel 2026, 89.000 nel 2027 e 90.000 nel 2028.
Arriva il contatore per il congedo parentale
Per mamme e papà arriva un nuovo strumento dell’Inps per godere a pieno del congedo di maternità e paternità. Il servizio «Domande di maternità e paternità» è stato integrato con la nuova funzionalità «Consulta contatori congedo parentale» per la consultazione dei congedi parentali richiesti. Come spiega l’Inps nel messaggio del 30 giugno, la visualizzazione dei periodi di congedo richiesti, in termini di mesi, giorni ed eventualmente ore, consente ai genitori di poter pianificare con maggiore consapevolezza la fruizione dei periodi di congedo ancora spettanti, nei consueti limiti individuali e di coppia. La nuova funzionalità è raggiungibile accedendo al servizio «Domande di maternità e paternità» e consente ai cittadini di consultare le proprie richieste di congedo parentale relative a nascite o adozioni/affidamenti avvenuti negli ultimi 12 anni.
Donatori di sangue, per l’Uniemens la compilazione dell’elemento “Giorno” slitta a ottobre
L’Inps, con il messaggio n. 2067 del 30 giugno 2025, informa i datori di lavoro interessati che, nella compilazione del flusso UNIEMENS, l’obbligo di valorizzare alcune informazioni, presenti nell’elemento “Giorno”, è spostato dalla competenza di luglio a quella di ottobre.
Vedasi anche la circolare 26 maggio 2025, n. 96 ha riepilogato, a favore dei datori di lavoro del settore privato, il quadro normativo di riferimento per la gestione dei lavoratori donatori di sangue e dei relativi adempimenti previdenziali.
Dal 30 giugno 2025 è tornato il limite dei 24 mesi per le missioni a termine in somministrazione
A partire dal 30 giugno 2025 è cessato il regime transitorio che permetteva alle agenzie per il lavoro di superare il limite massimo di 24 mesi nelle missioni a termine dei lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione. Tale possibilità era prevista dall’art. 31, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, e consentiva l’impiego del medesimo lavoratore oltre tale limite temporale senza la costituzione automatica di un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore, a condizione ovviamente che il lavoratore fosse assunto dall’agenzia di somministrazione a tempo indeterminato.
Con l’art. 10 della Legge n. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro), il legislatore ha abrogato tale regime transitorio, ripristinando il limite massimo di 24 mesi per le missioni a termine, oltre il quale scatta l’automatica trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore.
Fringe benefit auto aziendali, regole 2025 e focus sul periodo transitorio nella circolare 10/E
La nuova disciplina fiscale in vigore dal 2025 per i veicoli aziendali in uso promiscuo ai dipendenti non si applica se il mezzo è stato ordinato entro fine 2024 e consegnato al lavoratore entro il primo semestre di quest’anno. Nulla cambia per le auto immatricolate e assegnate al lavoratore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024: le vecchie regole valgono fino alla naturale scadenza dei contratti. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 10/E, con cui le Entrate illustrano la disciplina fiscale applicabile ai veicoli concessi come fringe benefit, come modificata dalla legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal decreto “Bollette” (Dl n. 19/2025) per incentivare la mobilità sostenibile. Il documento fornisce anche le istruzioni operative per l‘applicazione del nuovo regime e chiarisce, anche con esempi pratici, in quali casi possono ancora essere applicate le regole in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Le novità della legge di Bilancio – Dal 1° gennaio di quest’anno sono cambiate le regole per la tassazione dei veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo, quindi sia per lavoro sia per esigenze personali. La legge di Bilancio 2025 ha infatti previsto nuove percentuali per determinare il valore del fringe benefit, differenziate in base all’impatto ambientale del mezzo. In particolare, per gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 in poi, il valore del fringe benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente imponibile si determina applicando il 50% del costo chilometrico annuo (definito in base alle tabelle Aci), al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Questa percentuale scende al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per quelli ibridi plug in. La nuova disciplina si applica ai veicoli che, dal 1° gennaio 2025, sono immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.
Il periodo transitorio – Per garantire una graduale applicazione delle nuove disposizioni il Legislatore ha previsto, in specifiche condizioni, la possibilità di applicare, anche nel primo semestre 2025, le vecchie percentuali per la determinazione dei valori che costituiscono fringe benefit. In particolare, resta valido il sistema di tassazione previsto fino al 31 dicembre 2024 non solo per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti, ma anche per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. La circolare precisa inoltre che, qualora il veicolo ordinato entro la fine del 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri tra quelli a basse emissioni che beneficiano di nuove percentuali più favorevoli (10% per gli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in), si ritiene applicabile il nuovo sistema più vantaggioso.
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