Newsletter n° 8 – Agosto 2025


Licenziamenti illegittimi, alt al tetto di sei mesi di indennità

Per le piccole imprese fino a 15 dipendenti, in caso di licenziamento illegittimo, è incostituzionale il tetto dell’indennità risarcitoria di sei mensilità. L’effetto concreto di questa pronuncia della Corte Costituzionale (n. 117 del 21 luglio 2025) è che se per le grandi imprese in caso di licenziamento illegittimo sanzionato con l’indennizzo risarcitorio, il range da corrispondere al lavoratore resta compreso tra 6 e 36 mensilità, per le piccole imprese fino a 15 dipendenti, restando la regola del dimezzamento delle mensilità, rispetto al precedente limite compreso tra un minimo di 3 ad un massimo di 6 mensilità, adesso con il venir meno della soglia di 6 mensilità si passa ad una forbice più estesa compresa tra un minimo di 3 e un massimo di 18 mensilità sulle quali potrà decidere il giudice del lavoro. Queto riguarda i dipendenti assunti dal 7 marzo 2015 in poi.

Malati oncologici, sale a due anni il congedo

I lavoratori dipendenti pubblici o privati con tumore, malattie invalidanti o croniche, anche rare, con un’invalidità pari ad almeno il 74% possono richiedere fino a due anni, continuativi o frazionati, di congedo che però non sarà retribuito. Un “comporto” che per gli autonomi si traduce in un massimo di trecento giorni nell’anno solare. Queste le principali novità della legge 106/2025, “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. Nel dettaglio, per i lavoratori dipendenti arrivano una serie di garanzie in più: la proroga del tempo di congedo a 24 mesi dagli attuali 180 giorni, la possibilità di riscattare questo periodo con il versamento di contributi volontari, la disponibilità di 10 ore l’anno di permesso per visite e analisi in aggiunta a quelle già riconosciute dalla legge e dai contratti collettivi, l’accesso prioritario allo smart working ma solo al termine del congedo e se “compatibile con le mansioni svolte”, la certificazione semplificata delle malattie da parte del medico di famiglia o dello specialista.

Auto aziendale, conta la consegna

Per poter beneficiare della disciplina transitoria in relazione ai fringe benefit delle auto aziendali concesse ai dipendenti in uso promiscuo, è rilevante non solo la data in cui si stipula il contratto e quando si effettua l’ordine ma anche l’effettiva data di consegna del veicolo. È quanto si evince dalla risposta n.192 pubblicata dall’AdE il 22 luglio 2025. Per evitare vuoti normativi, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria (art. 6, comma 2-bis, D.L. 19/2025). Il co. 48-bis stabilisce che la normativa previgente continua ad applicarsi ai veicoli concessi tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024 e ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025. Secondo l’AdE, quindi, per beneficiare della disciplina transitoria, è rilevante anche la data di consegna del veicolo e non solo la stipula del contratto o l’ordine.

Inl, per la patente a punti scatta il riconoscimento dei crediti aggiuntivi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 288 del 15 luglio 2025, con la quale fornisce indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto del Ministro del Lavoro n. 132 del 18 settembre 2024. Il 28 luglio, sul sito dell’Inl, è stato anche pubblicato il manuale operativo.

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