L’apprendistato nel Jobs Act – A Radio 24 con il ministro Giuliano Poletti


Alessandro Rota Porta partecipa a Radio 24 alla puntata di Cuore e Denari dedicata all’apprendistato. Nel corso della trasmissione interviene il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti.

CLICCA QUI per riascoltare l’intervento

La settimana scorsa il Decreto Poletti dal nome del Ministro del Welfare – uno dei pilastri del Jobs Act di Matteo Renzi, è stato convertito in legge. Il provvedimento semplifica gli adempimenti a carico delle aziende che vogliono stipulare contratti di apprendistato. Alessandro Rota Porta, consulente del lavoro ed esperto per Il Sole 24 Ore, ha sottolineato, tuttavia, come le Regioni – che hanno un ruolo determinante nei piani formativi degli apprendisti – siano in ritardo sul recepimento delle linee guida sull’apprendistato, varate il 20 febbraio scorso. “In primo luogo va chiarito come le regioni abbiano diversi compiti a seconda delle tipologie di contratto” specifica Rota Porta “Esistono infatti 3 diversi livelli di apprendistato: il primo livello prevede l’ingresso diretto dalla scuola al mondo del lavoro; il secondo è l’apprendistato professionalizzante, comunemente detto “di mestiere”; infine il terzo livello è costituito da quello di alta formazione e ricerca. L’intervento del decreto Poletti sulla parte di competenza delle Regioni” ha spiegato il consulente “interessa più che altro quello professionalizzante”. Qual è quindi il nodo centrale della questione? Risponde Rota Porta: “Una parte di formazione, quella detta “di base”, trasversale, in quanto comune un po’ a tutti i percorsi di apprendistato, deve essere svolta dalle Regioni, alle quali è affidata l’erogazione di questa tipologia di formazione. In precedenza, nel caso in cui le Regioni non avessero attivato i corsi, ad esempio per mancanza di risorse economiche, le aziende avevano il timore che venisse loro attribuita la responsabilità di non aver esperito queste componenti formative”. “Con il decreto legge 20 marzo 2014, n. 34” continua Rota Porta “se la Regione, entro 45 giorni dall’assunzione, non comunica al datore di lavoro il calendario e la sede dei corsi, quest’ultimo non può essere ritenuto direttamente responsabile del mancato adempimento da parte dell’apprendista. Da precisare che è stato previsto il coinvolgimento del datore di lavoro nell’erogazione di questa parte di formazione cosiddetta “di base”, tuttavia rimane nella sua completa disponibilità il rifiutarsi di farsene carico”. Attenzione però: nel caso in cui il contratto collettivo nazionale, al quale è demandata la regolazione del contratto di apprendistato, disciplini comunque un obbligo formativo anche sulla formazione “di base” a carico del datore di lavoro, pur nelle more dell’attivazione da parte delle Regioni, il suddetto è obbligato ad erogarla. In questo caso quindi la responsabilità del datore di lavoro risulta, di fatto, ampliata.