La comunicazione è essenziale prima della “chiamata”


ALESSANDRO ROTA PORTA (Il Sole 24 Ore) Il datore che ricorre al contratto di lavoro a chiamata ha l’obbligo di comunicare preventivamente la durata della prestazione lavorativa (articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015 ) e di non superare le quattrocento giornate di utilizzo nel triennio. Priorità al canale telematico I canali di comunicazione delle prestazioni sono stati definiti dal Dm del 27 marzo 2013 e illustrati dalla circolare del Lavoro 27/2013 . Le comunicazioni devono essere effettuate utilizzando il modello «Uni-Intermittente», da …

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