

Garante privacy: no al controllo a distanza oltre le prescrizioni dell’Itl
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 533 del 21 marzo 2025, informa di aver sanzionato un’azienda di autotrasporto per aver controllato in modo illecito circa 50 dipendenti, durante la loro attività lavorativa, utilizzando un sistema Gps installato sui veicoli aziendali. Diverse le violazioni riscontrate dall’Autorità, intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo da parte di un ex dipendente dell’azienda.
Dalle ispezioni, effettuate in collaborazione con il Nucleo tutela privacy della Guardia di finanza, è emerso che il sistema Gps tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad es. quando erano spenti o accesi), senza rispettare la normativa privacy e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro.
In particolare, sono state rilevate gravi carenze nell’informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e la informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati. Tali trattamenti sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall’Ispettorato del lavoro nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all’azienda, che infatti prevedeva l’anonimizzazione dei dati raccolti e l’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale.
Inoltre, i dati raccolti venivano conservati per oltre 5 mesi, in violazione dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE.
Il Garante, in considerazione delle numerose e gravi violazioni riscontrate, oltre al pagamento di una sanzione di 50mila euro, ha ordinato all’azienda di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema Gps alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzatorio rilasciato, a suo tempo, dall’Ispettorato territoriale del lavoro all’azienda.


Dimissioni di fatto dopo almeno 15 giorni di assenza ingiustificata
Le dimissioni di fatto decorrono dopo 15 giorni di calendario di assenza: i contratti collettivi possono soltanto incrementare tale durata, ma non ridurla. Le norme che già regolano i licenziamenti per assenza ingiustificata continuano a trovare applicazione solo per il recesso dal rapporto, secondo le ordinarie regole sui licenziamenti: se si vuole introdurre un diverso termine per applicare la nuova procedura, gli accordi collettivi devono disciplinarlo espressamente.
Con queste indicazioni contenute nella circolare 6/2025, il ministero del Lavoro offre un chiarimento importante sulla nuova disciplina delle dimissioni di fatto, introdotta dalla legge 203/2024 (Collegato lavoro).
La circolare precisa altresì un tema molto dibatto in queste settimane, cioè il rapporto con le regole disciplinari già esistenti. Secondo il ministero, ove esistano norme collettive che riconducono a un’assenza ingiustificata protratta nel tempo – di durata anche inferiore ai 15 giorni – conseguenze di tipo disciplinare, queste sono utilizzabili solo per attivare la procedura di licenziamento prevista dall’articolo 7 della legge 300/1970, mentre non sono efficaci ai fini delle dimissioni di fatto.
Auto aziendali, torna la salvaguardia per ordini ante 2025
Torna la clausola di salvaguardia per le auto aziendali: la novità è contenuta nel decreto Bollette e riguarda la questione della stretta introdotta con l’ultima legge di bilancio. L’emendamento esclude così dalla tagliola dell’aggravio fiscale, previsto per ridurre i sussidi ambientalmente dannosi, i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.
Dall’Inail indicazioni sugli accertamenti
Il termine prescrizionale dei premi di cui l’Inail è creditore verso datori di lavoro e altri soggetti si computa a ritroso a partire dalla data di notifica del verbale unico di accertamento e notificazione. Con la circolare 26/2025, l’Inail fornisce indicazioni operative per l’attività ispettiva, modificando, in parte, il proprio precedente orientamento, conformandosi alle numerose decisioni giurisprudenziali in materia.
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