Newsletter Flash – Bonus RdC


Al via il bonus per chi assume percettori RdC

La circolare Inps 104/2019

Emanata oggi la circolare Inps che disciplina il bonus per i datori di lavoro che assumono percettori del Reddito di cittadinanza, secondo le disposizioni dell’art. 8, del Dl 4/2019. La piena operatività è però subordinata ad un ulteriore messaggio dell’Istituto. Inoltre, si dovrà attendere la pubblicazione, sul portale agevolazioni del sito Inps, di un modulo attraverso il quale si potrà conoscere importo e durata del beneficio, che può arrivare a max 780,00 € mensili, fino al limite di 18 mesi.

Rapporti di lavoro incentivati

Sono agevolati solo i rapporti a tempo pieno e indeterminato e a condizione che il datore abbia preventivamente comunicato le disponibilità dei posti vacanti sulla piattaforma dedicata dell’Anpal. Incentivo escluso per l’assunzione di dirigenti e lavoratori domestici. Ok per i rapporti di apprendistato.

Le condizioni per il diritto all’esonero

Sono diversi i requisiti rischiesti per ottenere l’agevolazione:

– realizzo di un incremento occupazionale netto del numero dei lavoratori TI;

– l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente;

– non deve essere violato il diritto di precedenza;

– non vi devono essere in atto sospensioni CIG;

– l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti;

– occorre rispettare le disposizioni dell’art.1, comma 1175, della L. 296/2006 ed essere in regola con il collocamento obbligatorio;

– rispetto delle regole de minimis.

Contratto di somministrazione

Complicati gli oneri a carico dell’APL per fruire dell’esonero: deve verificare il rispetto del “de minimis” in capo ai diversi utilizzatori e comunicare all’Inps (con modalità ancora da definire) l’invio in missione.

Restituzione dell’incentivo fruito

In caso di licenziamento del lavoratore incentivato nei 36 mesi successivi all’assunzione, il datore è tenuto a restituire l’intero beneficio fruito, oltre alle sanzioni civili (a meno che si tratti di licenziamento per giusta causa o GM non dichiarati illegittimi). La restituzione scatta anche in caso di recesso datoriale nel periodo di prova o in caso di dimissioni per giusta causa; altresì, nell’ipotesi di mancata conferma, al termine del periodo di formazione, dell’apprendista agevolato con il presente bonus.