Newsletter Flash – Decreto Lavoro


Di seguito le principali novità del Dl Lavoro (Dl 48/2023). In blu le modifiche approvate in sede di conversione in legge

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

Si conferma l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023 (con esenzione fiscale e contributiva  New), esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. In dettaglio, per il periodo di imposta 2023 non sono imponibili i valori delle erogazioni di beni e servizi, fino all’ammontare di 3mila euro, effettuate nei confronti dei dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati fuori del matrimonio, a patto che questi siano riconosciuti, e i figli adottivi o affidati, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori stessi per il pagamento delle utenze domestiche dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas. Per il principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali, la non imponibilità dei valori ai fini fiscali rileva anche ai fini contributivi. Quindi, su tali valori o somme esenti l’azzeramento della contribuzione spetta anche lato azienda. La norma circoscrive l’ambito di applicazione ai dipendenti con figli fiscalmente a carico, ossia con figli che abbiano un reddito complessivo fino a 2.840,51 euro nel periodo di imposta, o 4mila euro se di età non superiore a 24 anni, al lordo degli oneri deducibili. Operativamente, l’agevolazione si può applicare solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto e indica il codice fiscale dei figli. Infine, nel caso in cui il datore di lavoro voglia utilizzare la nuova agevolazione, è tenuto a darne previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti.

FOCUS: questa misura va ad esclusivo vantaggio dei dipendenti e non rappresenta un costo per il datore

Incentivi alle assunzioni

Per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono, dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”.

FOCUS: questo incentivo resta sulla carta finché non saranno fornite le istruzioni da parte dell’Inps. Quindi non sarà attivabile a breve

Misure sui contratti a termine e somministrazione

Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.
Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
• nei casi previsti dai contratti collettivi (anche aziendali);
• per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 30 aprile 2024;
• per sostituire altri lavoratori.

New  Con le modifiche apportate dalla legge di conversione, ai rinnovi dei contratti a tempo determinato (sia diretti, sia a scopo di somministrazione), si applica la stessa regola vigente per le proroghe, e quindi la causale diventa necessaria solo al superamento del periodo di 12 mesi di durata complessiva. 

New  La seconda novità riguarda i criteri di calcolo dei 12 mesi che fanno insorgere l’obbligo di indicare la causale in caso di proroga o rinnovo. La legge di conversione fissa, a tale riguardo, una regola transitoria: ai fini del computo dei 12 mesi che determinano l’insorgenza dell’obbligo di indicare la causale, vanno considerati i soli contratti stipulati dal momento di entrata in vigore del Dl 48/2023. Quindi, per tutti i rapporti a termine (anche a scopo di somministrazione) il calcolo della soglia dei 12 mesi deve considerare solo i periodi di lavoro intervenuti dal 5 maggio 2023.

FOCUS: per quanto concerne la possibilità di sforare da 12 a 24 mesi di durata del termine, l’adeguamento da parte dei contratti collettivi è una facoltà e non un obbligo: quindi bisognerà attendere gli eventuali aggiornamenti o verificare eventuali clausole già presenti. Invece, per quanto concerne di applicare tale possibilità di sforare da 12 a 24 mesi di durata del termine, secondo le esigenze individuate dalle parti, si tratta di una facoltà da valutare caso per caso, con molta attenzione e cautela, perché ad alto rischio di contenzioso (come avveniva in passato in presenza di un’analoga formulazione normativa).

Novità in materia di somministrazione – computo dei limiti quantitativi       New

  • nel limite quantitativo vigente per il ricorso alla somministrazione di manodopera a tempo indeterminato (20% dell’organico assunto direttamente, salvo diverse disposizioni dei Ccl) non si computano i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato;
  • nella soglia di utilizzo della somministrazione a tempo indeterminato non si calcolano i soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati che rientrano nelle categorie individuate da un apposito regolamento comunitario (il 651/2014 del 17 giugno 2014) e specificati con decreto del ministro del Lavoro.

Obblighi informativi tramite rimando al Ccnl

Tra le novità del decreto Lavoro c’è anche la semplificazione in materia di informazioni e di obblighi in merito al rapporto di lavoro. In sostanza, si va a modificare la disposizione contenuta nel dlgs 104/2022, che andava a modificare il dlgs 152/1997, estendendo il diritto di informazione sul rapporto di lavoro anche ai contratti non standard. Il decreto Lavoro modifica la disciplina con un duplice obiettivo: da un lato liberare il datore di lavoro da gravosi obblighi in materia di comunicazioni ai lavoratori, dall’altro rendere disponibile nei confronti dei lavoratori, nella maniera più immediata e più agevole possibile, la diretta, aggiornata e puntuale conoscenza della disciplina applicabile al rapporto di lavoro. In che modo? Così: poiché tra le informazioni che il datore di lavoro deve fornire ci sono una serie d’informazioni previste e disciplinate dalla contrattazione collettiva, si stabilisce che l’obbligo su tali informazioni è da ritenersi assolto con la sola indicazione della norma o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di disciplina.

Il datore di lavoro dovrà poi mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito, i contratti collettivi e gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

FOCUS: torna più semplice la redazione della lettera di assunzione; in pratica, si fa un passo indietro alla prassi vigente fino ad agosto 2022

Trattenute in busta paga, sanzioni proporzionali

Sanzione proporzionale per l’omesso versamento all’Inps delle trattenute contributive operate a dipendenti e collaboratori dai datori di lavoro. Non si pagherà più una sanzione tra 10 mila e 50 mila euro, ma “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”. A prevederlo è l’art. 22, che conferma il c.d. ravvedimento già operativo oggi, cioè la possibilità di versare l’omesso entro tre mesi per evitare ogni sanzione.

Proroga a fine anno per lo scivolo pensionistico cinque anni prima 

Il contratto di espansione per i gruppi di imprese (> 1000 dipendenti) è prorogato fino al 31 dicembre 2023, con la possibilità di uscita fino a cinque anni dalla maturazione dei requisiti pensionistici nei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese.

Proroga smart working nel settore privato  New

  • Genitori di figli under 14: proroga fino al 31.12.2023. Non è necessaria la sottoscrizione di un accordo individuale. Si tratta di un diritto del lavoratore purché l’attività aziendale possa essere esercitata in modalità agile e il lavoro smart risulti compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. Inoltre, non vi deve essere in famiglia l’altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e non vi sia genitore non lavoratore;
  • Lavoratori “fragili” individuati dal Medico competente: proroga fino al 31.12.2023. Non è necessaria la sottoscrizione di un accordo individuale. Si tratta di un diritto del lavoratore solo qualora l’attività aziendale possa essere esercitata in modalità agile e il lavoro smart risulti compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa;
  • Lavoratori c.d. “super-fragili” (Dm Salute 04.02.2022): proroga fino al 30.09.2023, anche nella PA. Il diritto è assoluto e non condizionato alla compatibilità delle mansioni con il lavoro agile; peraltro il datore deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria di inquadramento.

Bonus fiscale in busta paga per il lavoro notturno e gli straordinari festivi  New

Dal 1° giugno al 21 settembre 2023 è riconosciuto dal datore di lavoro un trattamento integrativo speciale non imponibile pari al 15% delle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario festivo e notturno, ai lavoratori dipendenti del settore privato del turismo e degli stabilimenti termali che, nel corso del 2022, abbiano ricevuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Tale somma non concorre a formare il reddito del percipiente, e in quanto tale non subirà alcuna imposizione fiscale e contributiva: l’erogazione di questa somma aggiuntiva da parte del sostituto non è però automatica, ma espressamente subordinata dalla norma alla presentazione di una richiesta da parte del lavoratore, che deve altresì dichiarare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2022. A fronte dell’erogazione del trattamento integrativo speciale, il sostituto d’imposta matura nei confronti dell’amministrazione finanziaria un credito di imposta che potrà recuperare attraverso il meccanismo della compensazione regolata dall’articolo 17 del Dlgs 241/1997.

FOCUS: la disposizione non è operativa finché non verranno emanate le istruzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate

News dallo Studio…..

Seguiteci sulla nostra pagina Linkedin !