Newsletter Flash – Decreto Lavoro


Di seguito le principali novità del Dl Lavoro approvato dal CdM del 1° maggio.

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

Si conferma l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico. In dettaglio, per il periodo di imposta 2023 non sono imponibili i valori delle erogazioni di beni e servizi, fino all’ammontare di 3mila euro, effettuate nei confronti dei dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati fuori del matrimonio, a patto che questi siano riconosciuti, e i figli adottivi o affidati, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori stessi per il pagamento delle utenze domestiche dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas. Per il principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali, la non imponibilità dei valori ai fini fiscali rileva anche ai fini contributivi. Quindi, su tali valori o somme esenti l’azzeramento della contribuzione spetta anche lato azienda. La norma circoscrive l’ambito di applicazione ai dipendenti con figli fiscalmente a carico, ossia con figli che abbiano un reddito complessivo fino a 2.840,51 euro nel periodo di imposta, o 4mila euro se di età non superiore a 24 anni, al lordo degli oneri deducibili. Operativamente, l’agevolazione si può applicare solo se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto e indica il codice fiscale dei figli. Infine, nel caso in cui il datore di lavoro voglia utilizzare la nuova agevolazione, è tenuto a darne previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti.

FOCUS: questa misura va ad esclusivo vantaggio dei dipendenti e non rappresenta un costo per il datore

Incentivi alle assunzioni

Per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono, dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”.

FOCUS: questo incentivo resta sulla carta finché non saranno fornite le istruzioni da parte dell’Inps. Quindi non sarà attivabile a breve

Misure sui contratti a termine

Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.
Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:
• nei casi previsti dai contratti collettivi (anche aziendali);
• per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 30 aprile 2024;
• per sostituire altri lavoratori.

FOCUS: al momento non cambia nulla nella pratica. Infatti, l’adeguamento da parte dei contratti collettivi è una facoltà e non un obbligo: quindi bisognerà attendere gli eventuali aggiornamenti o verificare eventuali clausole già presenti. Invece, per quanto concerne la possibilità di sforare da 12 a 24 mesi di durata del termine, secondo le esigenze individuate dalle parti, tale impostazione è da valutare caso per caso, con molta attenzione e cautela, perché ad alto rischio di contenzioso (come avveniva in passato in presenza di un’analoga formulazione normativa).

Obblighi informativi tramite rimando al Ccnl

Tra le novità del decreto Lavoro c’è anche la semplificazione in materia di informazioni e di obblighi in merito al rapporto di lavoro. In sostanza, si va a modificare la disposizione contenuta nel dlgs 104/2022, che andava a modificare il dlgs 152/1997, estendendo il diritto di informazione sul rapporto di lavoro anche ai contratti non standard. Il decreto Lavoro modifica la disciplina con un duplice obiettivo: da un lato liberare il datore di lavoro da gravosi obblighi in materia di comunicazioni ai lavoratori, dall’altro rendere disponibile nei confronti dei lavoratori, nella maniera più immediata e più agevole possibile, la diretta, aggiornata e puntuale conoscenza della disciplina applicabile al rapporto di lavoro. In che modo? Così: poiché tra le informazioni che il datore di lavoro deve fornire ci sono una serie d’informazioni previste e disciplinate dalla contrattazione collettiva, si stabilisce che l’obbligo su tali informazioni è da ritenersi assolto con la sola indicazione della norma o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di disciplina.

Il datore di lavoro dovrà poi mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito, i contratti collettivi e gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

FOCUS: torna più semplice la redazione della lettera di assunzione; in pratica, si fa un passo indietro alla prassi vigente fino ad agosto 2022

Trattenute in busta paga, sanzioni proporzionali

Sanzione proporzionale per l’omesso versamento all’Inps delle trattenute contributive operate a dipendenti e collaboratori dai datori di lavoro. Non si pagherà più una sanzione tra 10 mila e 50 mila euro, ma “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”. A prevederlo è l’art. 22, che conferma il c.d. ravvedimento già operativo oggi, cioè la possibilità di versare l’omesso entro tre mesi per evitare ogni sanzione.

Proroga a fine anno per lo scivolo pensionistico cinque anni prima 

Il contratto di espansione per i gruppi di imprese (> 1000 dipendenti) è prorogato fino al 31 dicembre 2023, con la possibilità di uscita fino a cinque anni dalla maturazione dei requisiti pensionistici nei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese.

 

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