Newsletter Flash – Novità Lavoro 2023


In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti normativi, di seguito le principali novità 2023 in materia di lavoro.

LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO

Le agevolazioni sulle assunzioni 2023: restyling con poche novità

Beneficiari RdC. La legge di Bilancio 2023 prevede un incentivo contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore privato che, durante l’intero 2023, si faranno carico di assumere tali persone, a tempo indeterminato. L’agevolazione si concretizza in una riduzione contributiva per un massimo di 12 mesi. L’incentivo, che abbatte interamente gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, a eccezione del premio Inail, trova applicazione entro il tetto di 8mila euro annui, riparametrati e mensilizzati ai fini del calcolo. Per i rapporti a tempo pieno la soglia massima di esonero su base mensile è pari a 666 euro (8.000/12). Per i part time il tetto dovrà essere proporzionalmente ridotto.

Occupazione giovanile. La Manovra 2023 proroga di un anno l’incentivo per l’occupazione giovanile già operativo per il biennio 2021/2022, che consiste nell’esonero contributivo sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato e sulle trasformazioni di contratti da termine a tempo indeterminato di giovani che non hanno compiuto 36 anni d’età. L’esonero è riconosciuto al 100% dei contributi, per 36 mesi, fino a un massimo di 8.000 euro annui ovvero a 48 mesi per le assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Questo incentivo può essere riconosciuto solo se la persona che si assume non è mai stata occupata con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della sua vita lavorativa, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro.

Assunzioni donne. La riforma Fornero (legge 92/2012) ha agevolato le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2013 di lavoratori con almeno cinquanta anni, disoccupati da 12 mesi, con il riconoscimento di uno sgravio al 50% dei contributi dovuti dal datore di lavoro, per la durata di 12 mesi in caso di assunzione a termine, anche in somministrazione, e di 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di trasformazione dell’assunzione a termine in tempo indeterminato. La legge 178/2020 (legge bilancio 2021), per il biennio 2021/2022 ha elevato lo sgravio al 100%, fino a massimo 6.000 euro annui, in caso di assunzioni di donne. La legge di bilancio proroga l’incentivo delle donne alle assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2023, fino a 8.000 euro: si deve trattare di soggetti svantaggiati e l’assunzione agevolata deve realizzare un incremento occupazionale netto.

L’operatività dei precedenti incentivi è subordinata all’emanazione delle istruzioni operative da parte dell’Inps ma, soprattutto, all’autorizzazione della commissione Ue: ricordiamo, infatti, che le assunzioni degli under 36 e delle donne svantaggiate, che dovevano riguardare già le assunzioni riferite a tutto il 2022, sono bloccate allo scorso 30 giugno, in quanto collegate al “Temporary Framework“ scaduto in quella data.

Per i dipendenti arriva anche un’aliquota agevolata per i premi di produttività

Solo per il 2023, la tassazione dei premi di risultato erogati dai datori di lavoro sulla base di accordi collettivi (sindacali) passa dal 10 al 5 per cento. Infatti, è stato modificato l’articolo 1, al comma 182, della legge 208/2015, in cui è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui premi di risultato di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di 3mila euro. La norma è prevista a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme, a 80mila euro.

Esonero contributivo con sconto dal 2% al 3%

Anche per il 2023 il taglio del cuneo fiscale è riconosciuto sotto forma di riduzione dell’aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore dipendente. Il nuovo sconto sarà pari al 3% dell’aliquota Ivs per le retribuzioni imponibili mensili fino a 1.923 euro (25.000 € annui) o al 2% per quelle di importo eccedente ma comunque non superiore a 2.692 euro (35.000 € annui), fermo restando l’accredito contributivo figurativo pieno a carico dello Stato. In sostanza, la legge di bilancio 2023 ripropone la stessa tipologia di agevolazione per il 2022 introdotta dall’articolo 1, comma 121, della legge 234/2021 (Bilancio 2022), di cui richiama espressamente modalità e criteri, ma di cui incrementa la misura, differenziandola in due fasce di reddito.

Ritocchi per l’assegno unico universale

Dal 2023 l’importo dell’assegno unico universale sarà incrementato del 50% fino al compimento di un anno di età del figlio. Il medesimo incremento sarà esteso fino ai tre anni di età, limitatamente ai nuclei con almeno tre figli con un Isee non superiore a 40mila euro. Sono queste alcune delle principali novità introdotte alla disciplina dell’assegno unico universale dalla legge di Bilancio 2023.

Tornano (ma non per tutti) i vecchi voucher con tetto di 10mila euro; nuova forma di lavoro subordinato per il lavoro agricolo.

Premesso che per la piena operatività delle misure descritte di seguito, occorre attendere le istruzioni dell’Inps, il primo intervento riguarda il valore massimo che ogni impresa utilizzatrice (non è toccata, invece, quella del «Libretto di Famiglia») può spendere complessivamente per i buoni lavoro: questa soglia cresce da 5mila euro a un massimo di 10mila.
Resta invece invariato il limite di 2.500 euro di compensi che ciascun lavoratore può ricevere dallo stesso utilizzatore, e il tetto di 5mila euro totali che si possono percepire complessivamente da diversi utilizzatori.
Un altro intervento riguarda la consistenza delle imprese che possono fare ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale: la manovra alza da cinque a dieci dipendenti a tempo indeterminato il numero massimo di addetti che deve avere un’azienda.
Il meccanismo di pagamento e le regole di utilizzo del contratto non cambiano: resta inalterato il sistema telematico Inps oggi usato per gestire e retribuire le prestazioni saltuarie tramite il contratto di prestazione occasionale, così come rimangono immutati gli altri limiti fissati dalla normativa.

Per il settore agricolo c’è un’altra novità: un rapporto di lavoro ad hoc per le prestazioni occasionali. Infatti, la manovra introduce una nuova disciplina applicabile per il biennio 2023-2024. La disciplina regolamenta le «prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato», cioè “attività di natura stagionale” della durata massima di 45 giornate annue per singolo lavoratore.
Quali prestatori. Non tutti possono essere occupati con il nuovo contratto, ma solo chi non ha avuto rapporti subordinati in agricoltura nei tre anni prima, quali disoccupati, anche se percettori di Naspi o Dis-Coll; pensionati di vecchiaia o di anzianità (ai quali non è richiesta la non occupazione nel triennio precedente); giovani con meno di 25 anni (durante le vacanze se ancora a scuola, in ogni periodo dell’anno se all’Università); detenuti e internati.
Le aziende. Tutti i datori di lavoro agricolo possono far ricorso alle nuove prestazioni occasionali, tranne quelli che non rispettano i Ccnl e gli accordi provinciali di lavoro. Novità del nuovo contratto è la semplificazione della gestione del rapporto. Infatti, è sufficiente un’unica CO prima di dare inizio alle prestazioni, in cui si possono indicare anche tutte le presunte 45 giornate di lavoro in un arco temporale massimo di 12 mesi. Il modello UNILAV, consegnato al lavoratore, assolve all’obbligo d’informativa. Il versamento dei contributi può essere fatto in un’unica scadenza al termine del rapporto, come pure l’iscrizione nel libro unico del lavoro (LuL).
Trattamento dei lavoratori. I lavoratori hanno diritto all’ordinaria retribuzione dei dipendenti per le giornate lavorate, che viene loro erogata direttamente dal datore di lavoro con esenzione fiscale (sono, invece, dovuti i contributi), senza conseguenze per lo stato di disoccupato o inoccupato e con possibilità di piena cumulabilità con la pensione e con le indennità di disoccupazione.

Un mese di congedo parentale con indennità all’80%

Le lavoratrici madri del pubblico e del privato avranno un mese di congedo parentale retribuito all’80% del loro stipendio, esattamente come i cinque mesi del congedo di maternità. Il congedo parentale, cioè l’astensione facoltativa dal lavoro che le lavoratrici e i lavoratori possono utilizzare nei primi dodici anni di vita del figlio, è normalmente retribuito con un’indennità pari al 30% della retribuzione. Con la riforma entrata in vigore il 13 agosto scorso (Dlgs 105/2022), i mesi retribuiti al 30% sono stati estesi a nove: tre mesi non trasferibili, per ciascun genitore, e altri tre mesi a disposizione, alternativamente, della madre o del padre. Ora la legge di bilancio 2023 prevede di pagare a regime uno dei mesi di congedo parentale spettanti alla madre all’80% della retribuzione (a carico Inps). Non si tratta di un mese aggiuntivo, ma di uno dei sei mesi già potenzialmente spettanti alla madre. L’aiuto si applicherà a partire dalle neomamme e fino ai sei anni di vita del figlio. Non potranno fruirne, dunque, le madri lavoratrici che hanno già figli sotto i sei anni, ma solo quelle che termineranno il congedo di maternità (cioè l’astensione obbligatoria dal lavoro) dopo il 31 dicembre 2022.

Sostitutiva al 5% per le mance con redditi fino a 50mila euro 

Niente Irpef e relative addizionali sulle mance ai dipendenti del settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande (bar e ristoranti): sarà applicata un’imposta sostitutiva del 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni da lavoro. Potranno beneficiare di questa tassazione forfettaria i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 50mila euro. La detassazione delle mance è prevista da una norma contenuta nel disegno di legge di Bilancio per il 2023. La disposizione prevede che, nelle strutture ricettive individuate dall’articolo 8 del Codice del turismo, allegato al decreto legislativo 79/2011, e negli esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di pasti o bevande (bar e ristoranti) le somme destinate dai clienti ai dipendenti a titolo di liberalità, acquisite per il tramite del datore di lavoro, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, integralmente riversate al lavoratore o ai lavoratori, previamente individuati, costituiscono redditi da lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta, cioè dal datore di lavoro. Per strutture si intendono quelle ricettive alberghiere e paralberghiere, ricettive extralberghiere, ricettive all’aperto e ricettive di mero supporto. Per attività ricettiva si intende l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell’ambito di questa attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

Non c’è la proroga dello smart working per chi ha figli under 14

Si restringe la platea dei lavoratori che, in virtù della legge, hanno diritto a chiedere, e a ottenere, lo smart working dal 1° gennaio. In base all’emendamento alla manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera, questa tutela viene meno per i lavoratori con figli under 14, e resta invece per i lavoratori fragili fino al 31 marzo 2023. Questo significa che solo i fragili, fino a marzo, potranno chiedere e ottenere di lavorare in modalità agile.

LE NOVITA’ DEL DL MILLEPROROGHE

Nella seduta n. 11 del 21 dicembre 2022, il Governo ha approvato il cd. decreto Milleproroghe, che introduce disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Queste le principali novità in materia di lavoro contenute nel decreto legge.

Potenziato il contratto di espansione

• proroga per il biennio 2024-2025.
• per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2023, si amplia la platea delle imprese ammesse al contratto di espansione e si riduce da 1.000 a 500 la soglia occupazionale necessaria la maggior riduzione dei versamenti a carico del datore in caso di incremento delle assunzioni.
• qualora il datore di lavoro effettui almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso alla stipula del contratto di espansione, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, opererà per ulteriori dodici mesi. Nel caso in cui almeno il 50% dei lavoratori così assunti non abbia compiuto il 35°anno di età, l’ulteriore riduzione opererà per ulteriori 24 mesi.

L’adeguamento dei fondi di solidarietà slitta al prossimo 30 giugno

La metà dei fondi di solidarietà bilaterali è in fase avanzata del percorso necessario per adeguarsi alle nuove regole sugli ammortizzatori sociali, relative a platea dei datori di lavoro e prestazioni erogate. Del resto la scadenza per farlo sarebbe imminente, dato che, in base alla legge 234/2021, il processo di armonizzazione deve essere completato entro il prossimo 31 dicembre. Tuttavia la bozza del decreto legge Milleproroghe sposta la scadenza al 30 giugno 2023.