Newsletter n° 10 – Ottobre 2019


Al via la convenzione sulla rappresentanza sindacale 

Giovedì 19 settembre, a Roma, alla presenza di Nunzia Catalfo, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata firmata la Convenzione per la misurazione della rappresentanza dei sindacati dei lavoratori nelle aziende del sistema Confindustria.
Questo risultato permetterà di evidenziare i soggetti, di parte sindacale, autorizzati a sottoscrivere, con la controparte datoriale, la contrattazione collettiva, idonea ai dettami delle leggi che prescrivono le “associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” quali unici interlocutori per la stipula di accordi che possono andare anche in deroga alle disposizioni di legge (ad esempio, attraverso la contrattazione di prossimità – articolo 8, del decreto legge 138/2011).

Dall’Inps il quadro sulla compatibilità tra carica sociale e lavoro subordinato 

L’Inps illustra l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in ordine alla compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione, tra la società e la persona fisica che l’amministra, di un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato, atteso che il riconoscimento di detto rapporto esplica effetto ai fini delle assicurazioni obbligatorie previdenziali e assistenziali.
Il messaggio Inps n. 3359/2019 fornisce un’utile ricognizione dei profili giuridici di una questione che ha una grande rilevanza per gli organi di vertice delle imprese.

Nuovi standard tecnici CO 

Dal prossimo 5 novembre, come disposto dal decreto direttoriale Anpal 394 del 16 settembre 2019, entrano in linea i nuovi standard tecnici delle Comunicazioni obbligatorie. In particolare, tra le novità, si segnala:

– Obbligatorietà di inserire la retribuzione dei lavoratori somministrati
– Controllo sul campo Retribuzione
– Eliminazione sezione agevolazioni
– Nuove causali di cessazione: inserimento della dimissioni lavoratrice madre in periodo protetto

Ulteriore contratto a termine stipulato presso l’ITL: chiarimenti

L’INL, con la nota del 17.9.2019, prot. n. 8120, risponde al quesito relativo all’ipotesi in cui sia presentata richiesta di stipula presso gli Uffici territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro di un nuovo contratto a tempo determinato (ex art. 19, c. 3, D.Lgs. n. 81/2015), qualora il contratto non indichi le causali di cui al c. 1, art. 19, D.Lgs. n. 81/2015 o non sia rispettoso del termine dilatorio di cui al c. 2 dell’art. 21.

AE: le linee sulla dematerializzazione delle note spese dei dipendenti 

Secondo la risposta 388/2019 dell’AE, il processo di conservazione dei documenti per essere conforme alla normativa di riferimento deve, in primo luogo, necessariamente rispettare:

– il codice civile, il Cad e le regole tecniche, oltre alle altre norme tributarie sulla corretta tenuta della contabilità
– le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi;
– l’apposizione, a conclusione del processo di conservazione, di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

Infine, con la risposta a interpello 403/E, dopo la risposta 388/E del 20 settembre, l’AE è tornata sul tema della gestione dematerializzata dei documenti del personale e in particolare sulle modalità di conservazione della nota spese arrivando a una conclusione che sembra non del tutto coerente con un processo che tenderebbe invece alla completa gestione elettronica dei flussi.

ANF nei casi di figli riconosciuti da unico genitore e nuclei con genitore vedovo: chiarimenti

A seguito di numerose richieste di chiarimenti finalizzate ad una corretta istruttoria delle domande di Assegno per i nuclei familiari con figlio legalmente riconosciuto da un unico genitore (c.d. ragazza madre/ragazzo padre), richiedente la prestazione, o nuclei in cui uno dei genitori è deceduto e, quindi, l’altro risulta vedova/o, l’Inps, con il messaggio del 25.9.2019, n. 3466, precisa che le procedure telematiche di presentazione e gestione delle domande di ANF, nei casi in cui rilevino la presenza nel nucleo di unico genitore, richiedente la prestazione, non operano l’istruttoria automatica, perché sono necessarie verifiche da parte dell’operatore.

INAIL: aggiornati i limiti minimi di retribuzione

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 25 del 23 settembre 2019, con la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita, con decorrenza 1° luglio 2019.

Nuova procedura per gli sgravi Cds 

Il ministero del Lavoro introduce semplificazioni legate all’iter da seguire per beneficiare di riduzioni contributive collegate ad alcuni contratti di solidarietà (CdS). Con decreto congiunto del ministero del lavoro e del ministero dell’economia 30 settembre 2019, n. 278 e con la circolare del ministero del lavoro n. 17/2019, vengono fissate le regole che consentono alle imprese di accedere alla decontribuzione prevista in caso di sottoscrizione di contratti di solidarietà difensivi.

Sospensione del bando #Conciliamo

Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sospeso fino al 15 dicembre 2019 l’Avviso pubblico “#Conciliamo” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre scorso, con il quale sono stati messi a disposizione 74 milioni di euro per il potenziamento, lo sviluppo e l’avvio di interventi di welfare aziendale. Nel provvedimento di sospensione si precisa che l’interruzione è dovuta alla necessità di effettuare una rimodulazione del bando ai sensi dell’art. 21-quater della legge n. 241 del 1990. Il termine di sospensione potrà essere prorogato o differito per una sola volta – si aggiunge – nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Indennità di disoccupazione Dis-Coll: modifica del requisito contributivo

L’Inps ha pubblicato il messaggio del 4.10.2019, n. 3606 con il quale precisa che per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 101/2019), la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, c. 1, D.Lgs. n. 150/2015 (stato di disoccupazione);
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).

Prorogato il termine di versamento del contributo maggiorato sui TD

L’INPS ha emanato il messaggio n. 3447 del 24 settembre 2019, con il quale comunica la proroga del termine di versamento della maggiorazione (0,50%) del contributo addizionale NASpI, per i contratti a tempo determinato e le somministrazioni a termine effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e l’agosto 2019.
Di seguito una scheda riassuntiva tematica:

contributo addizionale Il contributo addizionale Naspi è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione; l’incremento non si applica ai contratti di lavoro domestico.

La fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista o successivamente prorogata e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine

decorrenza Ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,5%, non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del Dl 87/2018. Pertanto, si considera primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto a decorrere dal 14 luglio 2018, senza computare eventuali rinnovi sottoscritti prima di tale data
misura Nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga, ad esempio, rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale in base alle seguenti misure:

– contratto originario: 1,4%

– 1° rinnovo: 1,9% (1,4% + 0,5%)

– 2° rinnovo: 2,4% (1,9% + 0,5%)

– 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%)

Uniemens Dal mese di competenza settembre 2019 il datore di lavoro, tenuto al versamento della maggiorazione del contributo addizionale Naspi, deve esporre nel flusso Uniemens, nella sezione <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>  i lavoratori per i quali è dovuta la maggiorazione, valorizzando i seguenti elementi:

– in <CausaleADebito> uno dei valori indicati nella circolare Inps 121/2019

– in <AltroImponibile> la quota di imponibile soggetta a maggiorazione

– in <NumGG> o <NumOre> il numero di giorni/ore a cui si riferisce la contribuzione dovuta

– in <ImportoADebito> la maggiorazione del contributo addizionale Naspi dovuta

casi particolari Il lavoratore interessato dal rinnovo di un precedente contratto a tempo determinato va indicato nel flusso Uniemens, nell’elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione “1R” che significa assunzione effettuata a seguito di rinnovo di precedente rapporto a tempo determinato.

Se per il lavoratore spettano agevolazioni contributive esposte in Uniemens mediante nettizzazione della contribuzione dovuta, anche l’importo della maggiorazione dovrà essere calcolato tenendo conto dell’agevolazione spettante

aziende cessate/sospese Nel caso di azienda sospesa o cessata, il datore di lavoro tenuto al versamento della maggiorazione del contributo addizionale Naspi deve utilizzare la procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig). La regolarizzazione effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare Inps 121/2019 non è soggetta ad aggravio di oneri accessori
recupero Il recupero dell’aumento del contributo addizionale relativo all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, intervenuto prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato, va effettuato, unitamente al recupero del contributo addizionale dell’1,40%, utilizzando il codice già in uso “L810” nell’elemento <CausaleAcredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>
esempio calcolo Lavoratore assunto a tempo determinato dal 01/01/2018 al 30/06/2018

–        Addizionale Naspi dovuta 1,40% su retribuzioni pari a € 12.000 = € 168,00

 

Rinnovo del contratto a tempo determinato dal 01/08/2018 al 30/11/2018

–        Addizionale Naspi dovuta 1,40% su retribuzioni pari a € 8.000 = € 112,00

–        Maggiorazione contributo 1° rinnovo 0,50% su € 8.000 = € 40,00

 

Rinnovo del contratto a tempo determinato dal 01/08/2019 al 30/09/2019

–        Addizionale Naspi dovuta 1,40% su retribuzioni pari a € 4.000 = € 56,00

–        Maggiorazione contributo 2° rinnovo 1% su € 4.000 = € 40,00

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