Newsletter n° 11 – Novembre 2016


Utilizzo dei Voucher: si completa il quadro operativo

L’Ispettorato nazionale del Lavoro, ha emanato la circolare n. 1 del 17 ottobre 2016, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla comunicazione prevista dal Decreto Legislativo n. 185/2016.
Va anzitutto evidenziato che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS (v. ML nota 25 giugno 2015, n. 3337 e INPS circ. n. 149/2015).
Al fine dell’adempimento previsto dall’art. 49, del Dlgs n. 81/2016, il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail al competente Ispettorato del lavoro, tramite l’indirizzo di posta elettronica creata appositamente “voucher.XXX@ispettorato.gov.it” (al posto di XXX dovrà essere inserita la sede dell’Ispettorato competente, esempio:voucher.Arezzo@ispettorato.gov.it).
Le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati.
La comunicazione in questione andrà effettuata:

– per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) il giorno di inizio della prestazione;
4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.

– per gli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima della prestazione:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Inoltre, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro, ha emanato la nota n. 20137 del 2 novembre 2016, con la quale fornisce alcune risposte a quesiti inerenti il nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio.
Le Faq possono essere consultate sul Portale Cliclavoro

Impianti Gps e controllo dei lavoratori: la posizione dell’Ispettorato Nazionale Online il registro nazionale 

Con la circolare n. 2/2016 sono state fornite indicazioni circa la corretta lettura dell’art. 4, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 – come novellato dall’art. 23, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 – per quanto attiene all’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS montate su autovetture aziendali, volte in particolare a chiarire se le stesse siano da considerare quali strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, come tali esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dal medesimo art. 4.
L’art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 stabilisce che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.
Ciò posto, per il Lavoro è pertanto necessario individuare quando l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia strettamente funzionale a “…rendere la prestazione lavorativa…”, tenuto conto che l’interpretazione letterale del disposto normativo porta a considerare quali strumenti di lavoro quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità siano stati posti in uso e messi a sua disposizione.
In linea di massima, e in termini generali, il Lavoro ritiene che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.
Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1, dell’art.4, L. n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 come modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016).
L’Ispettorato Nazionale evidenzia tuttavia, che solo in casi del tutto particolari – qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti) ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – si possa ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge.

Ammortizzatori in Deroga: ampliata la possibilità di derogare ai criteri del Decreto Interministeriale n. 83473

Con la circolare n. 34 del 4.11.2016, la D.G. Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione ha fornito precisazioni e indicazioni operative in merito alla possibilità di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1.08.2014, sino al 50% delle risorse attribuite alle Regioni e Province Autonome.
Questa possibilità è stata consentita dall’art. 2, comma 1, lettera f), punto 1), del Dlgs 185/2016 – Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015 – che ha aggiunto all’articolo 44, del Dlgs 148/2015, dopo il comma 6, il comma 6-bis, con il quale è stata ampliata, sotto diversi profili rispetto alla previgente disciplina, la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di derogare ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Lavoro-Economia n. 83473 dell’1 agosto 2014.

Distacco transnazionale, definite le regole di trasmissione per la comunicazione obbligatoria preventiva 

Il decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 definisce gli standard operativi e le regole di trasmissione per effettuare la comunicazione obbligatoria preventiva, posta a carico dai prestatori di servizi (datori di lavoro) che distaccano lavoratori in Italia.
Il prestatore di servizi, entro 24 ore del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, deve inviare una comunicazione che può essere annullata entro 24 ore del giorno precedente l’inizio del primo periodo di distacco. Ogni variazione successiva dovrà essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. Tale adempimento si applica anche alle Agenzie di somministrazione e avverrà tramite il modello UNI_Distacco_UE.
Le disposizioni del decreto entreranno in vigore il 26 dicembre 2016.

Attuazione della direttiva europea sulle condizioni di ingresso e di soggiorno 

Il Consiglio dei ministri (137) del 27 ottobre 2016, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Uno degli obiettivi della direttiva è consentire ai datori di lavoro di soddisfare il fabbisogno di manodopera stagionale e garantire nel contempo che i lavoratori stagionali cittadini di Paesi terzi non vengano impropriamente utilizzati. Prevede modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione – TUI) e al relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica).

DURC online: novità operative 

Con la circolare n. 33 del 2 novembre 2016 la Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha fornito indicazioni operative a seguito della pubblicazione del D.M. 23 febbraio 2016.
La circolare prende in esame le modifiche apportate al D.M. 30/01/2015, recante la disciplina del DURC online, che hanno riguardato, in particolare, due articoli del Decreto: l’art. 2, che definisce l’ambito soggettivo e oggettivo della verifica e l’art. 5, che detta regole specifiche per le imprese sottoposte a procedura concorsuale.

Settori e professioni caratterizzati da tasso di disparità uomo donna: emanato il Dm per il 2017

È stato pubblicato, nella sezione “Normativa” del sito web lavoro.gov.it, il Decreto interministeriale del 27 ottobre 2016 che individua – per l’anno 2017 – i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione previsti dall’articolo 4, commi 8-11, della Legge 92/2012.

Produttività: un altro scatto con il Ddl Bilancio 2017

Le novità previste a favore dei salari incentivanti possono essere sintetizzate in tre aspetti: l’elevazione della misura del reddito da lavoro dipendente richiesta per aver diritto alla detassazione e l’ampliamento della quota detassabile (da 2 a 3mila euro ovvero da 2.500 a 4.000 quando sono presenti sistemi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori); ma anche l’introduzione di maggiori vantaggi fiscali, rispetto all’attuale disciplina, qualora la piattaforma dei salari di produttività preveda la possibilità di sostituire – in tutto o in parte – i medesimi con alcune misure di welfare o azioni.
Insomma, il Ddl di bilancio prova a fare uno scatto in avanti per incentivare sempre più la contrattazione di produttività e l’adozione di piani welfare, dopo il già corposo quadro di benefici introdotti dalla legge di stabilità 2016: è questo lo stato dell’arte di un istituto che ha visto la luce nel 2008 e che – contando le modifiche della legge 208/2015 – ha vissuto una quindicina di interventi legislativi.
Nata come misura per sostenere il salario dei dipendenti, la detassazione ha variato il proprio assetto regolamentare diverse volte: la prima fase, quella del 2008, ne consentiva – in via sperimentale – l’applicazione alle remunerazioni legate al lavoro straordinario, a quello supplementare o alle indennità riferite alle clausole elastiche dei rapporti di lavoro part-time ovvero agli emolumenti genericamente collegati ad incrementi di produttività.
Nel 2013 l’impostazione del regime di favore aveva, invece, avuto una svolta: nel solco di un’intesa tra le parti sociali sollecitata dall’allora governo Monti la detassazione poteva trovare applicazione solo in virtù di accordi di secondo livello aventi specifiche finalità. In sintesi veniva richiesto un legame diretto tra gli istituti del Ccnl agevolabili e la produttività aziendale.
Il percorso che poteva portare alla detassazione prevedeva, infatti, due strade: la prima comprendeva le voci retributive pagate per risultati specifici e oggettivi raggiunti in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione; la seconda detassava le somme pagate per attività svolte dal lavoratore e ricollegabili ad almeno 3 di queste 4 aree: flessibilità di orario, calendario delle ferie, utilizzo di nuove tecnologie, fungibilità delle mansioni.
Si era, insomma, passati dall’erogazione “a pioggia” su molteplici elementi retributivi dei Ccnl a meccanismi più aderenti all’andamento delle realtà imprenditoriali.
Anche le somme agevolabili e il reddito di riferimento hanno subito diverse modifiche nel tempo, in alcuni anni trasformando la misura a poco più che un “contentino” e arrivando addirittura al vuoto del 2015, dove non c’era stata applicazione: un tira e molla che non ha fatto altro che disorientare aziende e lavoratori.
Ora sarebbe auspicabile un assetto stabile, grazie alla strutturalità della misura sancita dall’ultima legge di stabilità: in realtà, per completare l’efficacia del percorso, le retribuzioni premiali dovrebbero portare a vantaggi per i datori di lavoro non soltanto in termini indiretti (attraverso la maggiore partecipazione dei lavoratori ai risultati dell’impresa) ma anche in termini diretti sul costo del lavoro, ripristinando i benefici contributivi abrogati lo scorso anno.

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