Newsletter n° 11 – Novembre 2019


Rider e cococo: le novità del Dl 101

La Legge 2 novembre 2019, n. 128 ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 101/2019 integrando la disciplina in materia di collaborazioni etero-organizzate e dettando una nuova normativa per il lavoro tramite piattaforme digitali.
Quanto alle collaborazioni etero-organizzate l’integrazione ha valenza formale, più che sostanziale, rimanendo la qualificazione ancorata all’organizzazione da parte del committente delle modalità esecutive (compresi, sia pur non necessariamente, i profili spazio-temporali) della prestazione lavorativa.
Quanto al lavoro tramite piattaforme digitali, il legislatore ha previsto per i lavoratori non subordinati norme minime di tutela concernenti la forma contrattuale e correlate informazioni, la determinazione del compenso (mediante rinvio alle parti sociali e previsione, in mancanza di norme contrattuali, del divieto di cottimo e del diritto ad un compenso orario minimo parametrato ai minimi tabellari dei CCNL di settori affini), l’estensione della disciplina prevista per i lavoratori subordinati in materia antidiscriminatoria e di tutela della libertà e dignità del lavoratore, la protezione dei dati personali nonché la copertura INAIL e l’applicazione del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.

Monitoraggio della classificazione tariffaria: voce 0722

Con la nota Inail del 26 luglio 2019, prot. 11358, è stata comunicata la realizzazione del nuovo servizio online per il monitoraggio sull’attività d’ufficio, a cui possono accedere esclusivamente i datori di lavoro (o loro intermediari) che svolgono la lavorazione interessata dal monitoraggio.
In particolare, il monitoraggio riguarda le ditte titolari di PAT che dal 2019 presentano la voce 0722 “inglobata” in un’altra voce inglobante o la 0722 coesistente con la voce 0723.
L’Istituto, con la nota del 2 ottobre 2019, prot. n. 14376, invita nuovamente aziende e intermediari ad accedere al canale istituzionale per permettere un adeguato monitoraggio, in modo tale da garantire la sistemazione di eventuali incongruenze, nate dall’accorpamento effettuato d’ufficio dall’istituto assicuratore rispetto alla realtà delle diverse situazioni aziendali ancora oggi in essere.

Bonus Sud, fondi fino al 31/12

È stato pubblicato sul sito dell’Anpal il decreto direttoriale n. 429/2019 che trasferisce i fondi per il bonus Sud, spostando 60 milioni di euro dal budget del primo quadrimestre a quello dei mesi maggio-dicembre.

Chiarimenti sulla concessione della Cig

L’Inps, con il messaggio n. 3777 del 18 ottobre 2019, fornisce chiarimenti ed indicazioni operative riguardo ad alcune fasi dell’iter istruttorio attivato a seguito della presentazione della domanda di concessione della cassa integrazione.
Riguardo all’eliminazione del file CSV, viene precisato che le informazioni in esso previste, utili anche ai fini della verifica del rispetto del limite di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, dovranno essere reperite dai dati forniti con i flussi Uniemens dei 6 mesi precedenti la data di inizio del periodo di CIGO richiesto.

Contratto di espansione: ulteriori istruzioni

Il ministero del Lavoro nella circolare n. 18/2019 precisa che le imprese di grandi dimensioni (oltre mille addetti) che non gravitano in orbita Cigs e che sottoscrivono il contratto di espansione, non accedono al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto a sostegno delle riduzioni orarie cui può essere interessato il personale coinvolto in attività formative e di riqualificazione.

Assegno di ricollocazione, modalità operative per l’erogazione

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha previsto che, in fase di prima applicazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il beneficiario del reddito di cittadinanza (RdC) tenuto a stipulare il patto per il lavoro con il centro per l’impiego, dopo 30 giorni dalla data di liquidazione del RdC, riceva l’AdRdC. La misura consente al destinatario di ottenere un servizio mirato nella ricerca di un nuovo impiego nell’ambito del rispettivo profilo professionale. Più in particolare l’assegno di ricollocazione consiste in una erogazione destinata all’operatore incaricato della fornitura del servizio, in misura proporzionale al risultato raggiunto. Con deliberazione n. 17 adottata nella seduta del Consiglio di amministrazione del 17 ottobre 2019, l’ANPAL precisa le modalità operative per la erogazione dell’AdRdC.

Edilizia: riduzione contributiva all’11,50%

Con decreto direttoriale Lavoro-Economia del 24 settembre 2019, è stata fissata all’11,50% la riduzione contributiva per il 2019 in favore dei datori di lavoro del settore edile.

Inps, al via la nuova applicazione “Cruscotto Cig e fondi”

L’Inps, con messaggio 7 novembre 2019, n. 4065, comunica il rilascio del nuovo “Cruscotto Cig e fondi”, che sostituisce quello precedente denominato “Evidenze Cig” e che integra la sezione relativa ai “fondi”.
La nuova applicazione, spiega l’Istituto, nasce dall’esigenza di facilitare le aziende e le strutture Inps territoriali nella consultazione dei dati contenuti negli archivi dell’istituto stesso fornendo, in tempo reale, una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la posizione assicurativa e previdenziale.

Versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI: chiarimenti flusso Uniemens 

La circolare Inps n. 121/2019 ha emanato le istruzioni operative relative alle modalità espositive dei lavoratori per i quali i datori di lavoro siano tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI.
Con il successivo messaggio n. 3447/2019, l’Istituto ha prorogato al mese di ottobre 2019 il termine di esposizione della maggiorazione del contributo, relativa al periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018) ed agosto 2019.
Con il messaggio n. 4098/2019, l’Inps fornisce le modalità operative di compilazione del flusso Uniemens, in ordine al pagamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, nei casi di rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, rinnovati per un numero di volte estremamente elevato e comunque superiore a nove, contemperando la necessità di consentire un corretto calcolo contributivo ed evitando il proliferare dei codici “M7NN”, (dove NN indica il numero di rinnovo).

Bonus assunzione di beneficiari del RdC: l’Inps rilascia il modulo di domanda

L’INPS ha emanato il messaggio n. 4099 dell’8 novembre 2019, con cui rende noto che sul sito internet www.inps.it, nella sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex sezione DiResCo), entro il 15 novembre 2019, sarà reso disponibile il modulo di richiesta dell’agevolazione, denominato “SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019”.
Il datore di lavoro interessato ad accedere all’incentivo dovrà inviare la domanda telematica per il riconoscimento dell’agevolazione, nonché la determinazione dell’importo e della durata.

Bando Conciliamo al 18/12

Ripubblicato dal dipartimento delle politiche della famiglia della Presidenza del consiglio dei ministri, l’avviso #Conciliamo, che ora è accessibile anche alle piccole imprese e con contributo graduato in base alle dimensioni del soggetto richiedente. Pubblicato una prima volta a fine agosto, il bando è stato sospeso a inizio ottobre per approfondimenti tecnico-giuridici. Le domande vanno presentate entro le ore 12.00 del 18 dicembre. Verrà redatta una classifica dei progetti proposti sulla base di criteri illustrati nell’avviso.

Detassazione solo con accordi “conformi”

Le aziende che dopo l’entrata in vigore della legge 208/15 avevano in essere accordi non conformi alla disposizione normativa e li hanno adeguati gli anni successivi (con accordi seguenti), possono applicare la detassazione del premio di risultato (Pdr) ma solo per i premi maturati dopo gli accordi integrativi. Così si sono espresse le Entrate nella risposta a interpello 456/2019.

Le principali linee guida delle Entrate sulla detassazione

Non è sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio.

Per l’AE, infatti, Il requisito dell’incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione, così come prevista dalla legge di Stabilità 2016, che differenzia la misura dalle precedenti norme agevolative, in vigore dal 2008 al 2014.  Queste premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall’incremento di produttività.

 

Il risultato premiale deve essere incrementale rispetto ad un determinato periodo di misurazione

 

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 78/2018

L’essenziale condizione della variabilità del premio di risultato non deve essere intesa come gradualità dell’erogazione in base al raggiungimento dell’obiettivo definito nell’accordo collettivo, bensì come incertezza nell’erogazione del premio. Infatti, l’attuale normativa non riserva più il beneficio fiscale alla cosiddetta “retribuzione di produttività”, ma ne limita gli effetti ai soli premi di risultato erogati in ragione dell’incremento di produttività, redditività, e così via, verificata al termine del periodo congruo, escludendo dal regime agevolativo singole voci retributive L’erogazione del premio deve essere incerta (requisito della variabilità)

 

Risposta a interpello 27 dicembre 2018, n. 130

Il requisito dell’incrementalità è rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso.

Ciò costituisce una caratteristica imprescindibile dell’agevolazione: infatti, non possono essere premiate (con applicazione del beneficio fiscale) specifiche voci retributive a prescindere dall’incremento di produttività.

Peraltro, la strutturazione del premio di risultato è un aspetto distinto da quello attinente gli incrementi di risultato che l’azienda deve raggiungere per rendere possibile l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi.

 

L’incrementalità va valutata in un arco temporale congruo

 

Risposta a interpello 27 dicembre 2018, n. 143

La funzione incentivante delle norme in esame, così come specificato anche nei richiamati documenti di prassi, può ritenersi rispettata se la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avviene successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali previamente definiti e misurati nel periodo congruo anch’esso stabilito su base contrattuale. Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.

 

I criteri di misurazione dell’obiettivo vanno determinati con ragionevole anticipo

 

Risposte agli interpelli 25 giugno 2019, n.205

News dallo Studio…..

Seguiteci sulla nostra pagina Linkedin !