Newsletter n° 11 – Novembre 2023


Whistleblowing, nuova disciplina in vigore anche per le piccole e medie imprese

In attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, l’Italia ha adottato il D.Lgs. n. 24 del 2023, al fine di incrementare la protezione dei soggetti che effettuano una segnalazione in merito agli illeciti di cui sono venuti a conoscenza verificatisi all’interno di un ente/azienda pubblico o privato e, conseguentemente, incentivare, tramite tale strumento, l’emersione di condotte riprovevoli avvenute all’interno di una struttura organizzata.

La ratio del legislatore, da un lato, è volta a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media e dall’altro, intende contrastare (e quindi prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato. In sostanza chi segnala fornisce informazioni che possono portare all’indagine, all’accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, rafforzando in tal modo i principi di trasparenza e responsabilità delle istituzioni democratiche.

Il decreto ha già trovato applicazione con riferimento agli enti/aziende che occupano un numero di dipendenti uguale o superiore a 250 a far data dal 15 luglio 2023.

Allo stesso modo, anche per gli enti/aziende di medie dimensioni (in particolare, quelli che hanno occupato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati di almeno 50 fino a 249) si sta appropinquando la data di messa in pratica e concreta implementazione degli adempimenti derivanti dalle disposizioni del decreto whistleblowing, che avranno effetto a far data dal 17 dicembre 2023.

Inoltre, sono destinatari delle norme anche quelli che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei trasporti), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati di cui sopra. Infine, il provvedimento trova applicazione per i soggetti diversi da quelli sopra citati che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 (società di ogni tipo, di capitali o di persone e le cooperative, comprese le società unipersonali, nonché le associazioni, anche senza personalità giuridica), e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati.

Peraltro, la normativa (Dlgs 24/2023) stabilisce che il canale di segnalazione interna sia attivato da parte dei datori di lavoro interessati, «sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015». L’obbligo si concretizza in due momenti: la comunicazione preventiva al sindacato, con cui si dà notizia dell’intenzione di attivare il canale di whistleblowing e si invia una descrizione dei suoi elementi essenziali, e l’eventuale incontro di approfondimento, da tenersi se richiesto dal sindacato.

È prevista l’irrogazione di ingenti sanzioni (da 10.000 a 50.000 euro) a carico delle aziende che non sono state in grado di implementare dei canali di segnalazione in modo tale da garantire la riservatezza.

Apprendistato di primo livello: niente sgravio totale per le microimprese

Il datore con un numero di addetti pari o inferiore a nove e che assume con contratto di apprendistato di primo livello non può fruire dello sgravio contributivo del 100% non essendo più stata rinnovata l’agevolazione per il 2023: l’Inps ha fornito le istruzioni operative con il messaggio 3618 del 17 ottobre scorso. Ne deriva che per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2023, nei confronti dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, trova applicazione quanto disposto dall’articolo 1, comma 773, della legge 296/2006 che prevede un’aliquota contributiva a carico ditta pari all’1,50% per i primi 12 mesi, al 3% dal 13° al 24° mese e al 10% dal 25° mese. Tuttavia, quest’ultima aliquota, secondo l’articolo 32, comma 1, lettera b) del Dlgs 150/2015, è ridotta dal 10% al 5% per il restante periodo di vigenza del contratto di apprendistato.

Click day per assumere ricercatori

Il Pnrr ha scelto di finanziare, da un lato, l’attivazione di 15mila dottorati innovativi con le imprese e, dall’altro, l’assunzione nel privato di 20mila ricercatori o assegnisti di ricerca. Per saldare queste due misure il decreto Pnrr del febbraio scorso ha introdotto uno sgravio contributivo di 7.500 euro per gli imprenditori che dopo aver finanziato una borsa di dottorato assumano un dottore di ricerca, un ricercatore a tempo determinato o un contrattista (che dall’anno prossimo sostituirà l’assegnista) di ricerca. Un bonus che – come ricorda il decreto interministeriale Università-Lavoro-Economia – sarà biennale e riguarderà le assunzioni attivate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024. Il provvedimento, oltre a chiarire che l’incentivo sarà di 3.750 euro per ciascuno dei due anni e che ogni impresa potrà ottenere la decontribuzione al massimo per due posizioni attivate a tempo indeterminato, opta di fatto per un “click day”. Stabilendo che l’esonero contributivo è riconosciuto dal ministero dell’Università e della Ricerca, «secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze» e «fino all’esaurimento delle risorse disponibili»: 150 milioni, il 40% dei quali (60 milioni) per il Sud. Al tempo stesso, viene introdotto un meccanismo “a sportello” con una piattaforma web che verrà disciplinata da un successivo avviso pubblico sempre a carico del Mur. Per il resto il decreto indica la documentazione che i richiedenti dovranno allegare alla domanda. E cioè: i dati identificativi dell’impresa e dei dipendenti assunti in regime di lavoro a tempo indeterminato e l’importo del beneficio richiesto firmata dal rappresentante legale; l’autocertificazione sulla sussistenza delle convenzioni che disciplinano il cofinanziamento delle borse di dottorato; la copia conforme dei contratti di lavoro dei neoassunti per cui si chiede lo sgravio; l’autocertificazione di questi ultimi sul possesso del titolo di dottore di ricerca, di ricercatore a tempo determinato o contrattista di ricerca. La verifica dei requisiti spetterà al Mur, che in caso di esito positivo girerà le carte all’Inps per la fruizione dell’esonero contributivo.

Un’indennità per chi ha un part time verticale ciclico

Anche nel 2023, così come avvenuto nel 2022, verrà erogata l’una tantum da 550 euro in favore dei lavoratori con contratto part time ciclico che si trovano in determinate condizioni. Lo stabilisce l’articolo 18 decreto legge 145/23 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 244/2023 del 18 ottobre scorso) contenente «misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili». Il nuovo decreto replica una misura contenuta nell’articolo 2-bis del Dl 50/2022 e stabilisce che quest’anno l’una tantum sia erogata ai dipendenti di aziende private che: nel 2022, hanno avuto un contratto di lavoro part time ciclico che ha previsto periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane; al momento della richiesta dell’indennità non abbiano un altro lavoro dipendente (oltre a quello ciclico), non percepiscano la Naspi o una pensione. L’aiuto è finanziato con 30 milioni, gli stessi previsti, per il 2022, dal Dl 50/2022. L’una tantum, anche questa volta, sarà erogata dall’Inps e non concorrerà alla formazione del reddito. L’istituto di previdenza ha già gestito le richieste del 2022, fornendo istruzioni con la circolare 115/2022, in cui è stato precisato, tra l’altro, che per periodo continuativo di un mese si devono intendere quattro settimane (che diventano 26 giorni per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno l’accredito contributivo espresso in giornate, mentre per gli stessi la settimana è di sei giorni – messaggio Inps 1379/2023, relativo alle istanze di riesame di domande rigettate in prima battuta). Sempre in riferimento alla gestione delle domande del 2022, Inps si è trovata a valutare anche situazioni di part time misto, caratterizzato da sospensioni della prestazione verificatesi ricorrentemente ogni anno nei medesimi periodi. Anche a fronte di queste situazioni ibride, l’articolo 18, del decreto legge 145, aggiunge, retroattivamente per il Dl 50/2022, la precisazione che i periodi non lavorati si intendono tali in quanto «dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa». L’Inps ha fornito le prime indicazioni con il messaggio 3977 del 10 novembre scorso.

La prescrizione sulle prestazioni Inail decorre dalla data del provvedimento

Il termine di prescrizione triennale per il conseguimento delle prestazioni Inail, decorrente dal giorno dell’infortunio o della manifestazione della malattia professionale, rimane sospeso finché il procedimento di liquidazione delle stesse non si conclude con un provvedimento espresso di ammissione o diniego.
Lo ha chiarito l’Inail nella circolare 44/2023 che fa seguito alla Sezione Unite della Cassazione 11928/2019, al cui seguito l’istituto assicurativo fornisce ore le nuove istruzioni operative.
Nella circolare si ricorda che sul termine di prescrizione di cui all’articolo 112, comma 1, del Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Dpr 1124/1965) si sono sedimentati nel tempo diversi orientamenti giurisprudenziali contrastanti, ai quali ha messo la parola fine la sentenza delle Sezioni Unite, che rende superate le istruzioni sul tema contenute nella circolare 42/2013.

Allargata la tutela assicurativa in favore del personale docente e degli studenti

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 45 del 26 ottobre 2023, con la quale fornisce le istruzioni sull’estensione della tutela assicurativa allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).
L’estensione della tutela, attualmente circoscritta esclusivamente all’anno scolastico e accademico 2023-2024, amplia la precedente copertura assicurativa limitata allo svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di lavoro e all’uso non occasionale di macchine elettriche o elettroniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Bonus carburante esente con il fringe benefit 

Per il 2023, lo scenario riguardante il trattamento contributivo e fiscale dei fringe benefit appare composito per effetto di una serie di disposizioni intervenute nel tempo, tese a modificare la relativa configurazione della soglia di esenzione. Sul punto è intervenuto il messaggio Inps 3884/2023, chiarendo – tra gli altri aspetti – che non scatta il prelievo contributivo se c’è capienza nel plafond di 258,23 oppure 3mila euro. Nel messaggio, l’Istituto indica anche le modalità di conguaglio che, per il flusso Uniemens del solo mese di dicembre, prevedono anche una compensazione tra imponibili da effettuarsi mediante l’utilizzo di appositi codici. Diversamente, si dovranno presentare dei flussi di regolarizzazione per ogni mensilità di competenza interessata.

Ingresso di cittadini di extraUE per lavori altamente qualificati: attuata la direttiva UE 

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2023, il Decreto Legislativo 18 ottobre 2023, n. 152, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Tale decreto è in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021.

Contributi per la certificazione parità di genere: dal 6/12 le istanze 

Con l’avviso pubblico, del 6 novembre scorso consultabile al link https://certificazioneparitadigenere.unioncamere.gov.it/ sono stati definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle micro, piccole e medie imprese per l’ottenimento della certificazione della parità di genere, misura del PNRR a titolarità del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNI/PdR 125:2022). In particolare, specificati nel bando i criteri e le modalità applicative per l’accesso ad una prima tranche di contributi pari a 4 milioni di euro, di cui 1 milione e 250mila euro per contributi sotto forma di voucher per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento alla certificazione, e 2 milioni e 750mila euro sotto forma di servizi di certificazione. A beneficiare delle agevolazioni sono le PMI con sede legale e operativa in Italia, iscritte nel Registro delle imprese e attive. Due le linee di agevolazioni previste: per l’assistenza tecnica e accompagnamento previsto un contributo per ciascuna impresa fino a 2.500 euro sotto forma di servizi finalizzati a trasferire alle imprese beneficiarie competenze specialistiche e strategiche per la certificazione della parità di genere; per il rilascio della certificazione prevista l’assegnazione di contributi fino a 12.500 euro per impresa, in relazione alla dimensione, sotto forma di servizi di certificazione della parità di genere erogati dagli Organismi di certificazione iscritti nell’apposito elenco. I contributi verranno concessi con procedura valutativa in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda a partire dalle ore 10:00 del 6 dicembre 2023 alle ore 16:00 del 28 marzo 2024, salvo un anticipato esaurimento delle risorse disponibili.

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2023

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 47 dell’8 novembre 2023, con la quale comunica l’aggiornamento, a decorrere dal 1° luglio 2023, dei limiti massimi e minimi di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

News dallo Studio…..

Seguiteci sulla nostra pagina Linkedin !