Newsletter n° 12 – Dicembre 2017


Garante privacy: valutazione d’impatto sulla protezione dei dati 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato le Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” ai sensi del regolamento 2016.
Quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il regolamento 2016/679 obbliga i titolari a svolgere una valutazione di impatto prima di darvi inizio, consultando l’autorità di controllo in caso le misure tecniche e organizzative da loro stessi individuate per mitigare l’impatto del trattamento non siano ritenute sufficienti cioè quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato.
Si tratta di uno degli elementi di maggiore rilevanza nel nuovo quadro normativo, perché esprime chiaramente la responsabilizzazione (accountability) dei titolari nei confronti dei trattamenti da questi effettuati. I titolari sono, infatti, tenuti non soltanto a garantire l’osservanza delle disposizioni del regolamento, ma anche a dimostrare adeguatamente in che modo garantiscono tale osservanza; la valutazione di impatto ne è un esempio.
Le linee-guida offrono alcuni chiarimenti sul punto; in particolare, precisano quando una valutazione di impatto sia obbligatoria, chi debba condurla (il titolare, coadiuvato dal responsabile della protezione dei dati, se designato), in cosa essa consista (fornendo alcuni esempi basati su schemi già collaudati in alcuni settori), e la necessità di interpretarla come un processo soggetto a revisione continua piuttosto che come un adempimento una tantum.
Le linee-guida chiariscono, peraltro, anche quando una valutazione di impatto non sia richiesta: ciò vale, in particolare, per i trattamenti in corso che siano già stati autorizzati dalle autorità competenti e non presentino modifiche significative prima del 25 maggio 2018, data di piena applicazione del regolamento.
Il messaggio finale delle linee-guida è che la valutazione di impatto costituisce una buona prassi al di là dei requisiti di legge, poiché attraverso di essa il titolare può ricavare indicazioni importanti e utili a prevenire incidenti futuri. In questo senso, la valutazione di impatto permette di realizzare concretamente l’altro fondamentale principio fissato nel regolamento 2016/679, ossia la protezione dei dati fin dalla fase di progettazione (data protection by design) di qualsiasi trattamento.

L’obbligazione solidale investe la subfornitura

Alla subfornitura industriale si applica lo stesso regime di responsabilità solidale previsto dalla legge Biagi (Dlgs 276/2003) per i committenti dell’appalto di servizi, in relazione ai crediti retributivi e contributivi dei dipendenti degli appaltatori.
Con questo principio, contenuto nella sentenza 254/2017 depositata il 6 Dicembre scorso, la Corte costituzionale amplia in misura rilevante l’ambito di responsabilità delle imprese che esternalizzano in tutto o in parte un processo produttivo ricorrendo alla subfornitura, il contratto (disciplinato dalla legge 192/1998) con il quale un’azienda committente si avvale di un’impresa fornitrice per la produzione di prodotti finiti o semilavorati.
In questo modo la pronuncia riscrive un pezzo importante delle regole applicabili alla subfornitura e impone una rivisitazione delle prassi contrattuali esistenti.

NASpI compatibile con alcune tipologie di lavoro e di reddito

L’INPS, con la circolare n. 174 del 23 novembre 2017, ha fornito alcune precisazioni in ordine alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito.
Inoltre, l’Istituto evidenzia la rilevanza dell’iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita IVA attiva, oltreché fornisce precisazioni sulla possibilità di riconoscimento dell’incentivo all’autoimprenditorialità.
I percettori di Naspi hanno più possibilità, rispetto al passato, di svolgere attività di lavoro durante la percezione della prestazione. L’Inps illustra nella circolare 174 le regole di compatibilità della Naspi con alcuni altri istituti. Riguardo ai soggetti beneficiari di Naspi, titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, nonché di premi e di compensi collegati allo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, l’Istituto, non riconoscendo a tali attività carattere lavorativo, ne ammette la piena cumulabilità con la Naspi.

Niente formazione di base per gli apprendisti con esperienza

La formazione di base e trasversale, prevista per gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, non è necessaria quando i lavoratori, in ragione di pregresse esperienze lavorative, hanno già acquisito le nozioni di base. Lo ha precisato il ministero del Lavoro nella risposta a interpello 5/2017, con riferimento all’assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori (con più di 29 anni) percettori dell’indennità di mobilità ovvero beneficiari di un trattamento di disoccupazione.
Il ministero ha specificato che la formazione di base è ridondante per coloro che hanno già acquisito tali nozioni in ragione di pregresse esperienze lavorative: la posizione ministeriale si estende anche ad altre tipologie di lavoratori, comunque assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Settori e professioni caratterizzati da tasso di disparità uomo donna: incentivi all’assunzione

È stato pubblicato, nella sezione “Normativa” del sito www.lavoro.gov.it, il Decreto interministeriale del 10 novembre 2017 che individua – per l’anno 2018 – i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l’applicazione degli incentivi all’assunzione previsti dall’art. 4, commi 8-11, della Legge 92/2012.

Vecchi voucher da utilizzare entro fine anno

La data del 31 dicembre per utilizzare i voucher non potrà essere superata nemmeno se la prestazione di lavoro accessorio da retribuire inizia quest’anno e prosegue nel 2018. La precisazione è stata fornita dall’Inps, con il messaggio 4752/2017 pubblicato il 28.11.2017.
Dal 17 marzo di quest’anno non è più possibile acquistare i voucher per pagare le prestazioni di lavoro accessorio a causa dell’abrogazione della relativa normativa e l’introduzione di quella sul lavoro occasionale. Tuttavia fino al prossimo 31 dicembre i voucher richiesti prima del 17 marzo possono essere utilizzati nel rispetto della normativa preesistente: l’istituto di previdenza ha precisato che nella relativa procedura informatica i committenti d’ora in avanti non potranno inserire prestazioni che iniziano o finiscono dopo il 31 dicembre 2017.

Lavoro occasionale utilizzabile solo dopo l’accredito

In vista del periodo natalizio sono frequenti le esigenze di prestazioni “mordi e fuggi”: la fattispecie contrattuale che sarebbe più idonea a soddisfarle è il contratto di prestazione occasionale; però chi fosse interessato dovrà fare i conti con il decreto legge 50/2017, che ha regolato la materia in maniera più stringente rispetto alla disciplina del Dlgs 81/2015..
Questo istituto è stato introdotto per le prestazioni di tipo occasionali ed è rivolto a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti, nonché pubbliche amministrazioni e imprese agricole, che nell’esercizio dell’attività d’impresa necessitano di prestazioni di lavoro saltuarie e di ridotta entità.
La normativa esclude i datori di lavoro che operano in determinati settori (edili e affini, lapidei, miniere e cave) e ambiti (appalti d’opera e di servizi), così come tutti quelli che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori a tempo indeterminato oppure che abbiano in corso o abbiano avuto nei 6 mesi precedenti un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con il prestatore.
L’utilizzatore che intende avvalersi di prestazioni occasionali può acquisire attività lavorative che danno luogo, nel corso dell’anno civile, a compensi netti non superiori a: 5.000 euro per ciascun prestatore, per la totalità degli utilizzatori; 5.000 euro per ciascun utilizzatore, per la totalità dei prestatori; 2.500 euro per prestazioni rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore. Particolari limiti sono stati previsti nel caso in cui il prestatore sia studente, pensionato o percettore di prestazioni integrative del salario.
Oltre ai limiti economici, l’utilizzatore deve rispettare anche un limite di durata: la prestazione, infatti, non può superare le 280 ore.
La misura del compenso è fissata dalle parti, ma non può essere inferiore al livello minimo individuato dalla legge ossia 9 euro netti per ogni ora di prestazione. Inoltre, l’importo giornaliero non deve essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, pari a 36,00 euro, anche se la durata effettiva della prestazione lavorativa è inferiore a quattro ore.
Per avere accesso alle prestazioni occasionali, l’utilizzatore e il prestatore devono registrarsi e svolgere tutti gli adempimenti previsti: le procedure telematiche sul sito dell’Inps possono essere effettuate direttamente con le proprie credenziali rilasciate dall’Istituto o dagli intermediari autorizzati, in base a deleghe scritte che devono essere generate dall’apposita applicazione “Deleghe indirette”.
Accedendo alla piattaforma, è possibile fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi. Il prestatore deve indicare l’Iban del conto corrente affinché l’Istituto possa poi provvedere all’erogazione del compenso pattuito, diversamente verrà pagato mediante bonifico bancario domiciliato presso Poste Italiane.
Il prestatore esaurisce gli adempimenti con la registrazione, mentre l’utilizzatore, dopo essersi registrato, deve creare la provvista finanziaria per il pagamento delle prestazioni: il deposito può essere alimentato tramite versamento delle somme con modello F24 o attraverso la procedura informatica PagoPa. Sul punto, occorre però tenere presente che i tempi tecnici per la visualizzazione delle somme pagate sono differenti a seconda della scelta delle modalità di pagamento: nell’ipotesi di versamento tramite F24 sono necessari almeno sette giorni lavorativi; con il sistema PagoPa la provvista può confluire in tempo reale ovvero con scarto di alcuni giorni.
Solo dopo che le somme versate vengono contabilizzate e rese disponibili dal sistema, l’utilizzatore può procedere con la comunicazione all’Inps della prestazione: infatti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione occasionale (tramite piattaforma telematica o contact center) vanno comunicati i dati identificativi del prestatore, oggetto e luogo della prestazione, compenso pattuito, data e ora di inizio e di termine della prestazione.

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