Bonus Natale a spettro più ampio
Il bonus Natale da 100 euro verrà erogato a un numero maggiore di lavoratori dipendenti per effetto della modifica apportata, in questi giorni, alla normativa di riferimento. L’elemento che determina un notevole ampliamento dei soggetti interessati riguarda l’eliminazione del coniuge tra i soggetti fiscalmente a carico. In base alla disposizione originaria le condizioni per riceverlo erano quattro: reddito non superiore a 28mila euro; coniuge e almeno un figlio a carico; capienza di imposta. Ora il coniuge non serve più, mentre restano ferme le altre tre condizioni.
Viene, inoltre, sancita una sorta di incumulabilità dell’indennità all’interno dello stesso nucleo familiare, a prescindere dalla sua composizione. Si prevede, infatti, che il bonus non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero il convivente, sia beneficiario della stessa indennità. Una misura obbligata in quanto, non includendo più il coniuge fiscalmente a carico e quindi privo di redditi propri, sarà molto facile imbattersi in nuclei familiari in cui entrambi i soggetti possano autonomamente essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, rispettare i requisiti previsti e avere diritto al bonus.
Inoltre, l’agenzia Entrate, con la risoluzione 54/E/2024 ha istituito il codice tributo per la gestione del bonus in compensazione.
Fringe benefit: per la concessione, obbligatoria la comunicazione alle Rsu/Rsa
Ricordiamo che le soglie esenti dei fringe benefit pari a € 1.000 per la generalità dei lavoratori e a € 2.000 per chi ha figli fiscalmente a carico sono applicabili previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. Sul punto le Entrate, tuttavia, hanno specificato in passato che l’agevolazione potrà essere riconosciuta anche prima che si provveda all’informativa, a condizione che la stessa sia fornita entro l’anno.
DIVERSE NOVITA’ PER IL 2025 DALLA RIFORMA IRPEF
Beni ceduti ai dipendenti valorizzati al prezzo di vendita ordinario
Compensi in natura prodotti dal datore di lavoro e concessi ai lavoratori quantificabili con maggior certezza ai fini fiscali. Il decreto legislativo Irpef-Ires, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 3 dicembre, prevede nuove regole di determinazione dell’imponibile del fringe benefit concesso dal datore di lavoro. La modifica è particolarmente rilevante. Innanzitutto, si prendono in considerazione sia i beni prodotti sia i servizi oggetto di attività imprenditoriale del datore di lavoro. Inoltre, la valutazione dell’imponibilità fiscale dovrà tener conto del prezzo mediamente praticato dal datore di lavoro nel medesimo stadio di commercializzazione. Si perde il riferimento, non sempre applicabile, del prezzo praticato al grossista. Infine, in assenza dei parametri sopra indicati, potrà essere preso a riferimento il costo sostenuto dal datore di lavoro. Tale ultimo criterio sembra particolarmente favorevole laddove il bene concesso sia in fase di sviluppo o non sia stato ancora commercializzato.
Trasferte nel comune esenti anche con titoli di viaggio non nominativi
In ambito di trasferte dei dipendenti all’interno del territorio comunale, l’articolo 51, comma 5 del Tuir prevede la piena imponibilità dei rimborsi e delle indennità corrisposte al lavoratore, con la sola eccezione dei rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, che sono escluse dalla formazione del reddito. Con l’articolo 3, comma 1, lettera b), punto 3) del decreto legislativo Irpef-Ires approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 3 dicembre, questa disposizione viene semplificata, estendendo l’esenzione a tutti i rimborsi per spese «di viaggio e trasporto comprovate e documentate». Di conseguenza, dal prossimo mese di gennaio non sarà più necessario che i documenti provengano dal vettore.
La nuova formulazione risulta particolarmente utile poiché, come sottolineato nella relazione illustrativa del decreto, permette di superare alcuni dubbi interpretativi. In particolare, la criticità principale riguarda la difficoltà di poter collegare la spesa del dipendente al documento di viaggio nel caso dei titoli non nominativi, come ad esempio i biglietti dell’autobus, dei treni regionali e simili. Dunque, la disciplina fiscale sulle trasferte non cambia: i rimborsi esenti da tassazione continueranno a essere relativi a spostamenti lavorativi svolti nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, escludendo il tragitto casa-lavoro. Tuttavia, sarà più agevole predisporre la documentazione giustificativa delle spese di viaggio sostenute per ragioni di servizio.
Il semplice richiamo alle spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, inoltre, consente di integrare la documentazione fornita dal vettore con ulteriori dati acquisiti da altre fonti, nel caso in cui le informazioni del vettore risultassero poco dettagliate o non chiaramente attribuibili a un dipendente specifico.
In sintesi, con la nuova previsione introdotta nel comma 5 dell’articolo 51 del Tuir, non è più richiesto fornire una documentazione dettagliata proveniente dal vettore, ma le spese di viaggio e trasporto possono essere comprovate e documentate dal dipendente in altro modo, ad esempio tramite l’ausilio di app e piattaforme software dedicate.
Premi delle polizze Ltc non imponibili anche per familiari dei dipendenti
Potenziamento dei servizi assistenziali e sanitari messi a disposizione dei lavoratori dipendenti. Il decreto legislativo Irpef-Ires, valorizzando la salvaguardia delle finalità della sanità integrativa, interviene sotto un duplice aspetto: le condizioni di esenzione della contribuzione versata alle casse sanitarie e l’estensione, ai familiari dei dipendenti, delle polizze non imponibili per i rischi di non autosufficienza o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.
In merito al primo intervento, il quadro attuale prevede che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente nel limite annuo di 3.615,20 euro (articolo 51, comma 2, lettera a, del Tuir). La misura consente ai lavoratori di avere in forma diretta o indiretta rimborsi per spese sanitarie sostenute per sé ed eventualmente per i familiari secondo quanto previsto dal regolamento della singola cassa (per esempio visite mediche ed esami diagnostici).
La disposizione in vigore dal 2025 interviene su tre aspetti. La cassa sanitaria dovrà essere iscritta all’Anagrafe dei fondi sanitari istituita dal Dm 31 marzo 2008 e dovrà operare secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti. Invece con la normativa vigente, valida fino al 2024, la defiscalizzazione dei contributi è consentita a condizione che la cassa sanitaria eroghi prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti dal Dm del 2008 (per esempio prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione, prestazioni non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e riabilitazione di patologie odontoiatriche). Quest’ultima condizione dal 2025 sarà superata.
Inoltre, la cassa sanitaria dovrà operare in conformità a disposizioni previste da un regolamento aziendale o da un contratto collettivo sottoscritto in base all’articolo 51 del Dlgs 81/2015. A mente di quest’ultima norma, per contratti collettivi si intendono quelli nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Relativamente a quest’ultimo aspetto, la norma ha il pregio di aver identificato con maggior precisione la contrattazione collettiva di riferimento.
Il secondo intervento del decreto concerne l’esenzione di contributi e premi versati a copertura dei rischi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie (articolo 51, comma 2, lettera f-quater, del Tuir). Rientrano in questa fattispecie le polizze volte ad assicurare le terapie di lungo corso (long term care) e le malattie gravi (dread disease). Per essere considerati non imponibili, contributi e premi devono essere versati dal datore di lavoro a favore della generalità o di categorie di dipendenti. La novità in vigore dal 2025 riguarda la possibilità di ritenere esenti anche contributi e premi versati a favore dei familiari del lavoratore, fiscalmente a carico secondo l’articolo 12 del Tuir.
Stranieri, ingressi semplificati
Più facile l’ingresso di stranieri extraue nei «casi particolari». Interpreti, professori e musicisti, infatti, possono sottoscrivere digitalmente il contratto di soggiorno, cioè con firma digitale o altra firma elettronica, e, anziché di persona, inviarlo online entro 8 giorni allo sportello unico per l’immigrazione per il rilascio del permesso di soggiorno. A stabilirlo è il ddl di conversione del dl 145/2024. La novità, in vigore dal 1° gennaio 2025, fa coppia con un’analoga norma introdotta anche ai fini del rilascio del nulla osta dei lavoratori altamente qualificati (carta blu Ue). Intanto, il ministero dell’interno fa sapere che sono in corso le verifiche sulle domande pre-compilate, ma non tutte: quelle sui datori di lavoro, infatti, sono rinviate all’istruttoria presso lo sportello unico.
Fruibile l’esonero per chi assume percettori di Adi/Sfl
Il recupero degli arretrati da gennaio 2024 va effettuato al più tardi con il flusso di competenza febbraio 2025. A distanza di poco meno di un anno dalla diffusione della circolare 111/2023, l’Inps pubblica il messaggio 3888/2024 con cui illustra alle aziende come richiedere e successivamente recuperare l’incentivo legato alle assunzioni di soggetti beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) e dell’assegno di inclusione (Adi).
Si tratta di un’agevolazione introdotta dal Dl 48/2023 a cui possono accedere i datori di lavoro privati che inseriscono in azienda i percettori di entrambe le tipologie di intervento (Adi e Sfl). Il contratto di lavoro può essere a tempo indeterminato (pieno o parziale) ovvero a termine o anche in apprendistato di qualsiasi tipologia.
Autoliquidazione Inail 2024-2025: le istruzioni
Dallo scorso 3 dicembre disponibile il servizio online dell’Inail relativo alle comunicazioni delle basi di calcolo che dà il via all’autoliquidazione 2024/2025 dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. È lo stesso Istituto a comunicarlo con la nota n. 11783/2024, specificando che al servizio possono accedere i datori di lavoro, gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione e gli intermediari per i codici ditta in delega.
Welfare aziendale e borse di studio
Con la risposta ad interpello n. 231/2024 viene affrontato il caso di un’azienda che intende erogare borse di studio destinate ai figli dei propri dipendenti che si distinguono per meriti nei percorsi scolastici ed universitari. Si tratterebbe di benefit rientranti nell’esenzione di cui all’art. 51, comma 2 lettera f-bis) del Tuir, se non per il dubbio – avanzato dall’azienda istante – riguardante il fatto che a fronte di tali erogazioni la società non intende raccogliere documentazione atta a comprovarne l’utilizzo, mentre nella circolare n. 238/E/2000 l’Amministrazione finanziaria aveva chiarito che ai fini dell’agevolazione in commento i giustificativi di spesa fossero invece necessari. L’interpello ha il pregio di mettere a sistema i chiarimenti che nel tempo si sono susseguiti sull’argomento; l’Agenzia, infatti, richiamando la circolare 28/E/2016 ricorda come la raccolta dei documenti da parte del datore di lavoro nel caso di erogazioni rientranti nella citata lettera f-bis), debba intendersi limitato a comprovare la fruizione dei servizi di educazione e istruzione, compresi i connessi servizi integrativi e di mensa, nonché la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali. In altre parole, ove la borsa di studio integri un premio monetario per lo studente che ha raggiunto livelli di eccellenza nei percorsi di istruzione, non è necessario documentare l’utilizzo di tali somme.
Fondo nuove competenze per il 50% a datori singoli
Pubblicato il decreto ministeriale Lavoro-Economia del 10 ottobre 2024, del Fondo nuove competenze (Fnc), in questa terza edizione denominato “Competenze per l’innovazione”, finalizzato all’accompagnamento dei processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, anche favorendo nuova occupazione. Come nella seconda edizione, beneficiari dell’intervento sono i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori con le rappresentanze sindacali.
In Lombardia al via il bando occupazione donne
la Regione Lombardia, con Decreto n. 16999 del giorno 11/11/2024, ha approvato una misura volta a sostenere l’occupazione femminile di libere professioniste in fase di ingresso o rientro nel mercato del lavoro. Il Bando “Lombardia per le Donne”, infatti, prevede, mediante una manovra di 5 mlm di euro, l’erogazione di un contributo direttamente alle lavoratrici aventi carichi di cura per fruire di prestazioni di assistenza per minori o parenti non autosufficienti, mediante contratti di lavoro con persone fisiche.
La misura, promossa a valere sulla programmazione FSE+ 2021-2027, intende promuovere una maggiore autodeterminazione delle donne, incrementandone la partecipazione al mercato del lavoro mediante interventi che mirano ad incentivare il lavoro domestico regolare.
Destinatarie della misura, infatti, sono le donne, residenti o domiciliate in Regione Lombardia, che rientrano nelle seguenti categorie:
1. Occupate, alternativamente, con:
a. Contratto di lavoro subordinato:
– a tempo pieno o part-time, sottoscritto da non più di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda e della durata di almeno 6 mesi (180gg), precedentemente prive di occupazione da almeno 3 mesi (90gg);
oppure
– a tempo pieno indeterminato in seguito alla trasformazione da part time senza soluzione di continuità tra i due contratti; la trasformazione deve essere avvenuta da non più di 60 giorni
b. Contratto di lavoro parasubordinato, sottoscritto da non più di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda e della durata di almeno 6 mesi (180gg) precedentemente prive di occupazione da almeno 3 mesi (90gg).
c. Partita IVA, aperta da non più di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda;
d. Titolarità di impresa individuale registrata da non più di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. con carichi di assistenza e cura nei confronti di:
– figli/e minori fino a 14 anni.
– figli/e fino a 18 anni con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92.
– parenti fino al secondo grado, maggiorenni, anche non conviventi, con disabilità riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/92.
3. che abbia stipulato un contratto di lavoro, ai sensi del CCNL di riferimento, a tempo determinato o indeterminato, con persona fisica per prestazioni/servizi di babysitting, educazione, assistenza e cura.
Le donne che presenteranno domanda tramite il portale di Regione Lombardia avranno la possibilità di ottenere i seguenti contributi:
a. un contributo a rimborso (pari a un massimo di 400 euro mensili per 12 mesi) delle spese sostenute per la fruizione di servizi di babysitting, educazione, assistenza e cura a seguito di sottoscrizione di un contratto di lavoro con persone fisiche o di utilizzo di voucher del “Libretto famiglia”;
b. un contributo a rimborso (una tantum pari a un massimo di 300 euro) delle spese sostenute per servizi di gestione amministrativa del contratto, attivabili dalla destinataria, a cura dei consulenti per il lavoro e dei soggetti individuati dalla legge 12/79;
c. un contributo, sotto forma di dote (una tantum pari a un massimo di 300 euro), per accedere a servizi individualizzati di consulenza e coaching finalizzati al self empowerment e alla valorizzazione della propria persona grazie al pieno riconoscimento di sé, delle proprie risorse e delle proprie competenze per superare gli ostacoli nel mondo del lavoro e nei percorsi di crescita professionale.
Patente a punti, chiarite le sanzioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota n. 9323 del 9 dicembre 2024, con la quale fornisce le prime indicazioni sul regime sanzionatorio relativo alla cd. Patente a crediti, così come disciplinato dall’articolo 27 del Decreto Legislativo n. 81/2008.
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