Quasi definite dall’Inps le istruzioni operative sulla Cig
- Con la circolare 9/2017 sono stati forniti chiarimenti e precisazioni su numerosi istituti della Cig riformati dal Dlgs 148/2015, ma soprattutto sono state illustrate le nuove regole del contributo addizionale e le relative modalità operative di gestione, compresa la regolarizzazione dei periodi pregressi.
Il contributo addizionale è calcolato sulla retribuzione globale che il lavoratore avrebbe percepito per le ore non prestate (cosiddetta retribuzione persa) e la misura del contributo varia in funzione della complessiva durata di utilizzo della Cig (nel periodo pari a un quinquennio mobile).
La parte più copiosa del provvedimento è dedicata alle modalità di calcolo del contributo, o meglio della base di calcolo dello stesso, rappresentata dalla retribuzione persa, determinata considerando anche l’incidenza delle mensilità aggiuntive e indicata nel flusso uniemens nell’elemento “differenze di accredito”.
Nella seconda parte del provvedimento sono illustrate le modalità di esposizione del contributo addizionale nel flusso uniemens, nonché del conguaglio delle indennità, distinte anche in ragione del sistema gestionale di Cig utilizzato (aggregato o con ticket).
La regolarizzazione dei periodi pregressi dovrà avvenire con il flusso uniemens di marzo 2017 e con relativo pagamento entro il 18 aprile (perché il 16 è Pasqua).
Sulla prossima Newsletter un mini-vademecum per gestire queste operazioni - Sempre in tema di Cig, l’Inps, con la circolare n. 24 del 31 gennaio 2017, ha illustrato le modifiche intervenute a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 148/2015 in materia di TFR maturato durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
In particolare, seguendo le indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 30 del 9 novembre 2015, viene chiarito in quali casi continua ad applicarsi l’art. 2, comma 2, della L. 464/72 abrogato dall’art. 46, comma 1 lett. e) del Dlgs 148/2015.
Inoltre, l’Istituto impartisce le istruzioni operative riguardanti la liquidazione in caso di destinazione del TFR al finanziamento delle forme di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria e sull’utilizzo della nuova procedura pubblicata sulla Intranet.
Dall’Inps i valori per il 2017
- L’Inps, con la circolare 19/2017, ha reso noti i minimi retributivi giornalieri per il calcolo di tutte le contribuzioni. Visto l’andamento dell’inflazione, sono confermati i valori 2016.
- Con le circolari 21 e 22 del 31 gennaio 2017, l’Inps ha ufficializzato le aliquote di contribuzione di quest’anno delle gestioni artigiani e commercianti e della gestione separata.
- Via libera al recupero dello sgravio dell’11,5% in favore delle imprese dell’edilizia (industria e artigianato) relativo al 2016. Per fruirne, le aziende devono inviare un’istanza telematica utilizzando l’applicativo web denominato “riduzione edilizia” che si trova nella sezione “comunicazioni on-line”, nel “cassetto previdenziale aziende” del sito www.inps.it.
Lo ha reso noto l’Istituto di previdenza nella circolare 23/17: il recupero dello sgravio potrà essere effettuato nei flussi UniEmens relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.
Le aziende con posizioni sospese o cessate, potranno recuperare le somme spettanti per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione; a tal fine, devono corredare l’istanza telematica con una dichiarazione il cui format è allegato alla circolare. I datori di lavoro che saranno ammessi al beneficio potranno effettuare il conguaglio dell’incentivo avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
- L’Inps, con la circolare n. 28 del 7 febbraio 2017, ha fornito le istruzioni per l’applicazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi, non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale.
Stilate le linee operative dell’INL
Con la circolare n.2/2017 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, operativo dall’1 gennaio 2017, fornisce le prime indicazioni operative sotto il profilo logistico, di coordinamento e di programmazione dell’attività di vigilanza. Resta fermo il perfezionamento dell’iter procedimentale relativo al Decreto Interministeriale 28 dicembre 2016.
Via libera agli impianti di videosorveglianza nel lavoro domestico
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota 8 febbraio 2017, prot. 1004) ha chiarito come il rapporto di lavoro domestico sia sottratto alla tutela dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) poiché in questo caso, il datore di lavoro è un soggetto privato non organizzato in forma di impresa.
Di conseguenza è esclusa l’applicabilità dei limiti e dei divieti di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970, che insieme agli artt. 2, 3 e 6 costituisce un corpus normativo tipico di una dimensione “produttivistica” dell’attività di impresa, differenziandosi, invece, a titolo esemplificativo, dalla natura estensiva dell’applicabilità dell’art. 8 dello Statuto, che pone il divieto di indagini su profili del lavoratore non attinenti alle sue attitudini professionali e che trova piena cittadinanza anche nell’ambito del lavoro domestico.
L’esclusione del lavoro domestico dall’applicabilità dell’art. 4 della legge n. 300/1970 non sottrae al rispetto dell’ordinaria disciplina sul trattamento dei dati personali, essendo confermata la tutela del diritto del lavoratore alla riservatezza, garantita dal d.lgs. n.196/2003, che dispone la necessarietà del consenso preventivo e del connesso obbligo informativo degli interessati.
INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE: alternanza scuola lavoro e misure Anpal
Riteniamo utile tornare sull’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono (con contratto di lavoro a tempo indeterminato o contratto di apprendistato professionalizzante) giovani che hanno svolto in Azienda attività di alternanza scuola – lavoro oppure periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
La Riforma c.d. “Buona Scuola” ha reso obbligatoria per tutti gli studenti l’alternanza scuola – lavoro, da realizzarsi nell’ultimo triennio della scuola secondaria di secondo grado per almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali ed almeno 200 ore nei licei.
Al datore di lavoro che ospita il giovane in alternanza scuola – lavoro per almeno il 30% del monte ore previsto (120 ore oppure 60 ore per i liceali) e poi lo assume, viene riconosciuta una riduzione dei contributi INPS: max 3.250 annui per 3 anni (nel contratto di apprendistato, la riduzione si traduce sostanzialmente in un esonero totale).
Questa è la misura con cui si cerca di avvicinare la scuola al mondo del lavoro; l’impresa, dal canto suo, ha la possibilità di “provare” il giovane che potrebbe poi entrare stabilmente nell’organico aziendale attraverso una via preferenziale ed economicamente vantaggiosa. In un’ottica più generale poi, l’impresa diventa ancor di più parte attiva di un inevitabile processo di rinnovamento ed innovazione.
Per questi motivi, vi invitiamo a valutare l’opportunità di aderire all’iniziativa e ad iscrivervi nel “Registro nazionale per l’alternanza scuola – lavoro”, manifestando la disponibilità ad ospitare giovani in alternanza scuola – lavoro o apprendistato.
Il registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro consta di due componenti:
• un’area aperta e consultabile, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività di alternanza;
• una sezione speciale (accessibile solo a taluni soggetti) che consente la condivisione delle informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.
Le Aziende possono iscriversi gratuitamente dal portale www.scuolalavoro.registroimprese.it, selezionando la sezione “profilo” ed inserendo le informazioni richieste. La corretta iscrizione nel registro verrà notificata tramite un messaggio inviato alla casella PEC dell’azienda che, con l’iscrizione, risulta automaticamente presente sul portale.
Nel concreto, i percorsi di alternanza verranno progettati insieme alle scuole con la firma di una convenzione (che definisce responsabilità, durata, orari e tutor) e la predisposizione di un progetto formativo personalizzato sulle esigenze del singolo studente.
inoltre, l’Anpal ha licenziato due misure volte ad agevolare le assunzioni. La prima, il cosiddetto bonus Occupazione Sud, consiste in un nuovo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate nel Mezzogiorno, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
L’agevolazione si applica alle assunzioni, anche in apprendistato professionalizzante, effettuate dai datori di lavoro ubicati nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.
I lavoratori interessati sono i disoccupati con le seguenti caratteristiche: giovani tra 16 e 24 anni oppure con almeno 25 anni ma privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; l’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato o in caso di lavoro a tempo parziale ed è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 8.060 euro per lavoratore assunto.
L’altra agevolazione, denominata bonus Occupazione giovani è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite di 8.060 euro annui per giovane assunto.
Possono accedervi i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano (nell’anno 2017) giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”, ovvero quelli di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni) che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultano essere disoccupati, ai sensi dell’articolo 19, del Dlgs 150/2015 e successive modifiche e integrazioni.
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate con le seguenti tipologie contrattuali: contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; contratto di apprendistato professionalizzante; contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi (in questo caso il bonus è ridotto).
Con riferimento al bonus Sud e a quello denominato Occupazione giovani, per fruire dei benefici i datori di lavoro interessati devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’Inps in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità che verranno definite dall’Istituto.
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