Newsletter n° 2 – Febbraio 2024


Nuove tutele in arrivo per le email dei dipendenti

Il Garante della Privacy, con un documento di indirizzo rivolto ai datori di lavoro, fissa delle regole precise sulla conservazione dei metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti. Scopo: prevenire trattamenti di informazioni in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati e le norme che tutelano la libertà e la dignità dei lavoratori. Con un provvedimento dello scorso 21 dicembre, l’Autorità adotta infatti un documento, denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati, di cui ha dato notizia con la newsletter del 6 febbraio. In sostanza, il Garante per la Protezione dei Dati personali chiede ai datori di lavoro pubblici e privati di verificare che programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti “consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati di 7 giorni o limitando il loro periodo di conservazione a un massimo di sette giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore”. I datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso rispetto a quanto indicato dal Garante possono, quindi, farlo solo dopo aver espletato le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro). Senza tale passaggio, l’impiego dei programmi e servizi di gestione della posta elettronica in modalità cloud si pone in contrasto con la normativa in materia di protezione dei dati personali. Vi invitiamo a sottoporre la tematica a chi vi assiste in materia di privacy e restiamo a disposizione per eventuale supporto.

Decontribuzione lavoratrici madri: emanate le istruzioni Inps 

La decontribuzione per le lavoratrici madri, esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali previsto dalla Manovra 2024, ha una cornice di regole. Con la circolare n. 27/2024, l’Inps infatti fornisce le istruzioni per gestire gli adempimenti previdenziali legati alla misura che spetta a partire da gennaio 2024 e di cui possono beneficiare anche le lavoratrici madri titolari di contratto di apprendistato. Tra gli aspetti più rilevanti del documento di prassi, il coordinamento della misura con le altre agevolazioni. La decontribuzione per le lavoratrici madri risulta “cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente”. Rispetto, invece, all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), la decontribuzione in oggetto “risulta strutturalmente alternativa”, come chiarito dall’Istituto con la precedente circolare n. 11.

Esonero contributivo, tredicesime senza sconto

Con la circolare 11/2024, l’Inps fornisce ad aziende e addetti ai lavori indicazioni utili a gestire l’esonero, meglio noto come taglio del cuneo contributivo, che la legge 213/2023 (Bilancio 2024) riconosce in favore dei lavoratori dipendenti durante l’anno in corso. La misura confermata appunto dall’ultima legge di Bilancio vale solo per 12 mensilità mentre restano le soglie mensili di 2.962 e di 1.923 euro per il taglio del 6 e 7%.

Contributi edili ridotti anche per lo scorso anno

Operativa la riduzione contributiva in favore delle imprese edili e riferita al 2023. Con la circolare 13/2024, infatti, Inps ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’agevolazione dopo la pubblicazione del decreto 13 dicembre 2023 del ministero del Lavoro che ha confermato, anche per l’anno appena concluso, la riduzione nella misura dell’11,50 per cento per il periodo di paga gennaio-dicembre 2023 dei lavoratori a 40 ore.

Contributi obbligatori 2024: l’Inps fissa i nuovi minimali e massimali

L’Inps ha rivalutato, per il 2024, i nuovi valori minimi e massimi utili per il calcolo delle contribuzioni obbligatorie tenendo conto delle novità riguardanti il settore sportivo: con la circolare 21 del 25 gennaio 2024, ha, come di consueto, determinato il limite minimo di retribuzione giornaliera e l’aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti, valevoli per l’anno 2024.

Gestione separata, un anno di anzianità con almeno 18.415 euro di reddito

Con la circolare 24/2024, l’Inps ha aggiornato minimali, massimali e aliquote per i lavoratori iscritti nella gestione separata, inclusi quelli del settore sportivo dilettantistico.
In particolare, per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) sportivi e amministrativo-gestionali iscritti alla gestione separata e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, si conferma l’aliquota contributiva pari al 25%. Diversamente è al 24% per i co.co.co sportivi e amministrativo-gestionali, i pensionati e dipendenti pubblici ove siano stati autorizzati allo svolgimento di lavoro sportivo.

Incremento del 5,4% per i contributi dei lavoratori domestici

Aggiornate dall’Inps, con la circolare n. 23, le fasce di retribuzione dei lavoratori domestici su cui calcolare i contributi dovuti per il 2024. La variazione degli importi è conseguenza dell’incremento del 5,4% della variazione provvisoria dei prezzi al consumo registrata l’anno scorso. Per effetto di tale aumento, la prima fascia oraria di retribuzione passa da 8,92 a 9,40 euro e i contributi da 1,58 a 1,66 euro, comprensivi della quota in capo al lavoratore. La seconda fascia arriva a 11,45 euro, a cui corrispondono 1,88 euro di contributi e oltre tale importo sono dovuti 2,29 euro.

Pubblicati dall’Inps gli importi massimi e di riferimento degli ammortizzatori sociali per il 2024

L’Inps, con la circolare 25/2024, ha comunicato gli importi degli ammortizzatori sociali validi per quest’anno. Cigo, Cigs, assegno di integrazione salariale del Fis: importo massimo lordo 1.392,89 euro, netto 1.311,56; con maggiorazione per intemperie stagionali nel settore edile e ladipeo; 1.671,48 euro, 1.573,86 euro. Diffuso, con il messaggio Inps 531/2024, anche l’aumento dell’importo massimo mensile della NASpI che non può, in ogni caso, superare, per il 2024, 1.550,42 euro. In considerazione di ciò aumenta anche il valore del Ticket NASpI per l’anno 2024: il contributo è pari a 635,67 euro (41% di 1.550,42 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.916,01 euro, arrotondato alle 2 cifre, per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi.

Aggiornate le aliquote contributive applicabili al settore agricolo nel 2024

Aliquote del 30,10% e del 32,30%, minimale orario di 8,75 euro per i lavoratori part time: con la circolare 26/2024 del 31 gennaio scorso, l’Inps ha provveduto a diramare le indicazioni operative per la determinazione della contribuzione applicabile ai lavoratori dipendenti del settore agricolo per l’anno 2024.

Pensioni e incumulabilità con redditi da lavoro

La normativa vigente stabilisce alcuni casi di incumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro: sul tema è intervenuto il comunicato Inps del 30 gennaio 2024 a ribadire alcuni principi.
In particolare, per le pensioni quota 100, quota 102 e per le pensioni anticipate flessibili è prevista, a partire dal primo giorno dalla decorrenza della pensione e fino a quando non si maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia, la non cumulabilità con i redditi provenienti sia da lavoro dipendente che autonomo.
L’Inps, tra l’altro, provvede ad informare i propri utenti sul regime di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, al momento in cui comunica il provvedimento di liquidazione della pensione, in applicazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
Infatti, i pensionati con quota 100, quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’Inps eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.
La normativa stabilisce un’eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5.000 euro di compensi lordi annui.
L’Istituto, attraverso le circolari n. 11 del 2019 e n. 117 del 2019 ha chiarito, inoltre, che ai fini del calcolo del limite dei 5.000 euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Si fa presente che, in caso di mancato rispetto del regime di non cumulabilità, l’Inps è tenuta a sospendere la pensione e a recuperare le mensilità pagate indebitamente.

Irpef, taglio di 260 euro sulla detrazione complessiva

Decurtazione di 260 euro da applicare sull’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024 e non sui singoli oneri. È quanto si desume dalla circolare 2/E/2024 di commento al Dlgs 216/2023 che contiene l’attuazione del primo modulo di riforma dell’Irpef previsto dalla legge delega per la riforma fiscale. Le novità previste dal decreto si applicano solo per il 2024 e tra queste vi è il taglio alle detrazioni per i contribuenti che hanno un reddito superiore a 50mila euro determinato, per espressa previsione normativa, al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

News dallo Studio…..

Seguiteci sulla nostra pagina Linkedin !

 

[/vc_column_inner][/vc_row_inner]