DECRETO MILLEPROROGHE: le novità in materia di lavoro
Di seguito una sintesi delle novità in materia di lavoro contenute nel c.d. decreto Milleproroghe (dl 244/2016 convertito in legge 19/2017, in vigore dal 1° marzo 2017)
DISABILI
Viene rimandata al 1° gennaio 2018, la soppressione dell’art. 3, comma 2, del legge n. 68/1999. In considerazione di ciò, per il collocamento di disabili presso i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, continuano ad applicarsi le norme previgenti e l’obbligo di assunzione non scatta se non vi sono nuove assunzioni. La norma, ancora in essere per tutto il 2017, prevede, nelle aziende da 15 a 35 dipendenti, un anno di tempo per assumere un lavoratore disabile dal momento in cui veniva effettuata una nuova assunzione (la sedicesima).
Inoltre, sempre per le aziende con 15-35 dipendenti rivive l’articolo 2, comma 2, del Dpr 333/2000, vale a dire la disposizione che consente, al momento dell’insorgenza dell’obbligo, di fruire di una sospensione di 12 mesi.
DIS-COLL
Viene prorogata l’erogazione del sussidio di disoccupazione per i collaboratori sino al 30 giugno 2017. I titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa possono tirare un respiro di sollievo in quanto sono stati reperiti 19,2 milioni di euro per garantire la copertura, tramite la Dis-coll, degli eventi di disoccupazione del primo semestre del 2017, in attesa di una misura strutturale che dovrebbe arrivare con il Jobs act degli autonomi.
DENUNCE INFORTUNIO
Slitta dal 2 aprile al 12 ottobre 2017, la data di inizio dell’obbligo di comunicazione degli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di un solo giorno, oltre a quello in cui è avvenuto l’infortunio.
LUL TELEMATICO
L’obbligo di tenuta telematico del Libro Unico del Lavoro, inizialmente fissato al 1° gennaio 2017, slitta al 1° gennaio 2018.
PENSIONI
E’ stato rinviato al 2018 l’adeguamento delle pensioni, volto a compensare l’inflazione che prevede la restituzione dello 0,1% sugli assegni previdenziali.
Dall’INPS le indicazioni operative per l’incentivo Occupazione Giovani
L’Inps, con la circolare n. 40 del 28 febbraio 2017, ha illustrato la disciplina relativa all’incentivo Occupazione Giovani e ha fornito le indicazioni operative per la fruizione.
Datori di lavoro che possono accedere all’incentivo
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
Il decreto direttoriale, nel disciplinare l’incentivo, fissa il principio generale per cui non è possibile riconoscere l’agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Ciò al fine di riaffermare quanto già previsto dall’art. 31 del decreto legislativo n. 150/2015, laddove si prevede che le agevolazioni non spettano nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale.
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
L’incentivo spetta per l’assunzione di giovani che si registrano al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”.
Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti NEET, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione – in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13 – e che risultano essere disoccupati ai sensi dell’art. 19, del d.lgs. 150/2015.
Ambito territoriale di applicazione dell’incentivo e importi stanziati
La nuova agevolazione trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano ed è riconoscibile nei limiti delle risorse specificamente stanziate, pari ad euro 200.000.000,00.
Rapporti incentivati
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo determinato – anche a scopo di somministrazione – di durata pari o superiore a 6 mesi e per le assunzioni – anche a scopo di somministrazione – a tempo indeterminato.
Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche i rapporti di apprendistato professionalizzante.
L’agevolazione può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.
Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:
• contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
• contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
• contratto di lavoro domestico;
• contratto di lavoro intermittente;
• prestazioni di lavoro accessorio.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’effettiva fruizione del beneficio.
In deroga al suddetto principio, nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato, pari ad euro 4.030,00.
Non ha, invece, diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine.
Via libera all’incentivo occupazione Sud
L’Inps, con la circolare n. 41 del 1° marzo 2017, ha illustrato la disciplina relativa all’incentivo occupazione SUD e ha fornito le indicazioni operative per la fruizione.
Datori di lavoro che possono accedere all’incentivo
L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.
Il decreto direttoriale, nel disciplinare l’incentivo, fissa il principio generale per cui non è possibile riconoscere l’agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere. Ciò al fine di riaffermare quanto già previsto dall’art. 31, del decreto legislativo n. 150/2015, laddove si prevede che le agevolazioni non spettano nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale.
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
L’incentivo spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19, del d. lgs. n. 150/2015. Come previsto dalla citata norma, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Per i giovani che, al momento dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 24 anni – intesi come 24 anni e 364 giorni – lo stato di disoccupazione rappresenta l’unico requisito soggettivo richiesto ai fini dell’accesso al beneficio.
I lavoratori con almeno 25 anni di età, invece, al momento dell’assunzione incentivata, oltre a essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Dm del Lavoro del 20 marzo 2013. Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.
La nozione di impiego regolarmente retribuito deve essere, quindi, riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo).
Infine, fatte salve le ipotesi di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei mesi precedenti l’assunzione non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro. Avuto riguardo alla finalità antielusiva alla base della predetta condizione, va da sé che lo sgravio è escluso anche se il lavoratore abbia avuto, negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro con una società controllata dal nuovo datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o comunque facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Ambito territoriale di applicazione dell’incentivo
L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una Regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una Regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificamente stanziate che, per le Regioni meno sviluppate, ammontano ad euro 500.000.000,00 e, per le Regioni in transizione, ad euro 30.000.000,00.
Nel caso di modifica della sede di lavoro fuori da una delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Diversamente, nelle ipotesi di trasferimento di un lavoratore da una Regione in transizione verso una Regione meno sviluppata o, al contrario, da una Regione meno sviluppata ad una Regione in transizione, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.
Rapporti incentivati
L’esonero, come espressamente previsto dall’art. 4, del decreto direttoriale n. 367/2016, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il primo gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017, anche in caso di rapporto a tempo parziale.
Sono incentivabili le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l’agevolazione è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi, al fine di consentire la massima espansione delle stabilizzazioni dei rapporti, non è richiesto, come espressamente previsto dal decreto direttoriale n. 18719/2016, il possesso del requisito di disoccupazione di cui all’art. 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 367/2016; si ribadisce, inoltre, come già precisato in precedenza, che per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro.
Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:
• contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
• contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
• contratto di lavoro domestico;
• contratto di lavoro intermittente;
• prestazioni di lavoro accessorio.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: dopo una prima concessione, non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.
Dall’Inps gli importi massimi degli ammortizzatori sociali per l’anno 2017
Con la circolare n. 36 del 21 febbraio 2017, l’Inps ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2017, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione agricola– nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.
Inoltre, la circolare fornisce precisazioni sull’indennità di mobilità ordinaria e i trattamenti di disoccupazione speciale edile.
I chiarimenti Inps sui congedi per i padri nel 2017: stop per il facoltativo
L’INPS con il Messaggio 24 febbraio 2017, n. 828 ha chiarito che i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017.
Il congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Invece, il congedo facoltativo per i padri non è stato prorogato per l’anno 2017 e, pertanto, non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’Istituto.
Assistenza disabile anche nelle unioni civili e convivenze di fatto
L’Inps, con la circolare n. 38 del 27 febbraio 2017, ha diramato le istruzioni operative relative alla concessione dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, Decreto Legislativo n. 151/2001 ai lavoratori dipendenti del settore privato, alla luce delle disposizioni di cui alla legge n.76/2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).
In particolare, la circolare evidenzia che:
– la parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di:
• permessi ex lege n. 104/92,
• congedo straordinario ex art. 42, comma 5 Decreto Legislativo n. 151/2001
– il convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37, dell’art. 1, della legge n.76/2016 , che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente di:
• permessi ex lege n. 104/92.
Voucher: modificate le caselle e-mail per la gestione
A seguito dell’istituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del modificato ambito operativo di alcuni Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL) sono attive le nuove caselle di posta elettronica dedicate alla gestione dei voucher. I vecchi indirizzi resteranno validi, e compiranno in automatico il reindirizzamento ai nuovi, fino a domenica 30 aprile 2017. Dopo tale data, essi saranno definitivamente disattivati.
Gli uffici territoriali interessati dalla modifica sono: ITL Asti Alessandria, ITL Campobasso-Isernia, ITL Como-Lecco, ITL Ferrara-Rovigo, ITL Livorno-Pisa, ITL Parma-Reggio Emilia, ITL Perugia, ITL Potenza-Matera, ITL Prato-Pistoia, ITL Ravenna-Forlì Cesena, ITL Sondrio, ITL Terni-Rieti e ITL Udine-Pordenone.
VECCHI INDIRIZZI NUOVI INDIRIZZI
VECCHI INDIRIZZI | NUOVI INDIRIZZI |
Voucher.Alessandria@ispettorato.gov.it
Voucher.Asti@ispettorato.gov.it |
Voucher.Asti-Alessandria@ispettorato.gov.it |
Voucher.Molise@ispettorato.gov.it | Voucher.Campobasso-Isernia@ispettorato.gov.it |
Voucher.Sondrio-Lecco@ispettorato.gov.it
Voucher.Lecco@ispettorato.gov.it |
Voucher.Como-Lecco@ispettorato.gov.it |
Voucher.Ferrara@ispettorato.gov.it
Voucher.Rovigo@ispettorato.gov.it |
Voucher.Ferrara-Rovigo@ispettorato.gov.it |
Voucher.Livorno@ispettorato.gov.it
Voucher.Pisa@ispettorato.gov.it |
Voucher.Livorno-Pisa@ispettorato.gov.it |
Voucher.Parma@ispettorato.gov.it
Voucher.Reggio Emilia@ispettorato.gov.it |
Voucher.Parma-ReggioEmilia@ispettorato.gov.it |
Voucher.Umbria@ispettorato.gov.it | Voucher.Perugia@ispettorato.gov.it |
Voucher.Basilicata@ispettorato.gov.it | Voucher.Potenza-Matera@ispettorato.gov.it |
Voucher.Prato@ispettorato.gov.it
Voucher.Pistoia@ispettorato.gov.it |
Voucher.Prato-Pistoia@ispettorato.gov.it |
Voucher.Ravenna@ispettorato.gov.it
Voucher.Forli-Cesena@ispettorato.gov.it |
Voucher.Ravenna-ForliCesena@ispettorato.gov.it |
Voucher.Sondrio-Lecco@ispettorato.gov.it | Voucher.Sondrio@ispettorato.gov.it |
Voucher.Rieti@ispettorato.gov.it | Voucher.Terni-Rieti@ispettorato.gov.it |
Voucher.Pordenone@ispettorato.gov.it
Voucher.Udine@ispettorato.gov.it |
Voucher.Udine-Pordenone@ispettorato.gov.it
|
Certificazioni per lavoro domestico e gestione delle spese sostenute
Il datore di lavoro domestico ha l’obbligo di rilasciare (entro il 31 marzo) al lavoratore una dichiarazione in carta libera relativa alle retribuzioni erogate durante l’anno precedente, pur non essendo sostituto d’imposta in quanto non tenuto ad applicare le ritenute ai fini fiscali.
Una parte delle spese sostenute per il pagamento dei collaboratori familiari (addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare) può essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi. I costi sostenuti per i soli contributi previdenziali e assistenziali pagati all’INPS (non anche la retribuzione corrisposta) potranno essere dedotti dal reddito in sede di dichiarazione. I contributi diventano oneri deducibili riducendo il reddito imponibile fino ad un massimo di 1.549,37€ annui.
I soggetti non autosufficienti che sostengono spese per retribuire i collaboratori che li assistono nelle funzioni della vita quotidiana, nonché i soggetti che devono far fronte a tali spese per l’assistenza di un familiare, invece, possono contare anche su agevolazioni per gli oneri sostenuti per tale personale.
Garante privacy: vietati i controlli indiscriminati su e-mail e smartphone aziendali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato la Newsletter n. 424 del 17 febbraio 2017, con la quale, tra le altre cose, ha ribadito che l’accesso in maniera indiscriminata alla posta elettronica o ai dati personali contenuti negli smartphone in dotazione al personale, da parte del datore di lavoro, è un comportamento illecito.
Il Garante della privacy, nel caso specifico, ha vietato ad una multinazionale l’ulteriore utilizzo dei dati personali trattati in violazione di legge. La società potrà solo conservarli per la tutela dei diritti in sede giudiziaria.
Nel disporre il divieto l’Autorità ha affermato che il datore di lavoro, pur avendo la facoltà di verificare l’esatto adempimento della prestazione professionale ed il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro da parte dei dipendenti, deve in ogni caso salvaguardarne la libertà e la dignità, attenendosi ai limiti previsti dalla normativa. La disciplina di settore in materia di controlli a distanza, inoltre, non consente di effettuare attività idonee a realizzare, anche indirettamente, il controllo massivo, prolungato e indiscriminato dell’attività del lavoratore.
I lavoratori, poi, devono essere sempre informati in modo chiaro e dettagliato sulle modalità di utilizzo degli strumenti aziendali ed eventuali verifiche.
Al 31 marzo la comunicazione dei lavori usuranti
Scade al prossimo 31 marzo il termine per effettuare le comunicazioni del monitoraggio dei lavori usuranti relativi al 2016 (adempimento introdotto dal decreto legislativo 67/2011).
Proprio perché detta norma ha previsto – per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti – di usufruire dell’accesso anticipato al pensionamento, il datore di lavoro è tenuto annualmente all’adempimento in oggetto: il riferimento è ai lavori particolarmente usuranti indicati all’articolo 2, del Dm 19 maggio 1999 come, ad esempio, i lavori in galleria, in cassoni ad aria compressa; i lavori notturni indicati all’articolo 1, del Dlgs 66/2003; le lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” di cui all’articolo 1, del Dlgs 67/2011; i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
I riferimenti normativi si possono rinvenire – oltre che nel citato Dlgs 67 – anche nel Dm del Lavoro del 20 settembre 2011 nonché nei correlati interventi di prassi, ad opera sempre del Lavoro con le note 4724/2011 e 9630/2012.
Entrando nei dettagli operativi, per poter operare la comunicazione di cui sopra, il datore di lavoro, ovvero l’intermediario abilitato ai sensi della legge 12/1979, devono compilare on line il modello LAV_US sul sito del ministero del Lavoro: da qui – inserendo il nome utente e la password – è possibile selezionare il modello di monitoraggio che interessa, a seconda delle diverse ipotesi sopra descritte.
In primo luogo, nella sezione “Datore di lavoro”, vanno indicati i riferimenti dell’azienda che effettua le attività in parola; nella sezione “Inps” trovano invece spazio la matricola aziendale e i codici relativi all’inquadramento assegnati dall’istituto all’atto dell’iscrizione.
Nel caso in cui il datore di lavoro fosse iscritto ad altro ente previdenziale, lo deve riportare nella sezione “Altri enti”, unitamente al numero di iscrizione alla Camera di commercio o all’Albo imprese artigiane e al codice del settore di attività (secondo la classificazione Ateco 2007) con il quale l’azienda risulta iscritta.
Nella sezione “Inail” va inserito il codice cliente attribuito dall’istituto al momento dell’iscrizione.
Infine, bisogna riportare tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge le attività usuranti: cliccando poi sul tasto, posto in corrispondenza di ogni unità produttiva disegnata, si inseriscono i dettagli anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in dette lavorazioni usuranti. Oltre al nome, al cognome e al codice fiscale, per ogni singolo lavoratore è necessario indicare il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto; peraltro, nel computo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione vanno inclusi gli eventuali lavoratori in somministrazione.
News dallo Studio…..
Seguiteci sulla nostra pagina Linkedin !