Newsletter n° 3 – Marzo 2024


Sicurezza nei cantieri e patente a punti, operativa la stretta

Dalla patente “a crediti”, obbligatoria dal 1° ottobre 2024, per imprese e lavoratori autonomi affinché possano lavorare nei cantieri temporanei o mobili, alla stretta sulla somministrazione illecita di personale, con la previsione dell’arresto fino a un mese o l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro “per l’esercizio non autorizzato” di somministrazione. E ancora: sgravi per chi stabilizza lavoratori domestici, nuove assunzioni di ispettori, inasprimento delle sanzioni in caso di lavoro nero.

Sono alcune delle novità, di cui la maggior parte già in vigore, del decreto legge 19/2024, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 52 del 2 marzo). Sul punto è già intervenuto l’Inl, con la nota 521/2024, a fornire i primi chiarimenti.

La patente a crediti, rilasciata in formato digitale dall’Inl dopo l’iscrizione alla Camera di commercio, ha un punteggio iniziale di 30 crediti. È consentito di operare nei cantieri temporanei o mobili con almeno 15 crediti. Il meccanismo è simile alla patente stradale: in caso di incidente mortale vengono decurtati 20 crediti, si scende a 15 per inabilità permanente al lavoro. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi che consentono di riacquistare cinque crediti alla volta, ma per la medesima violazione non si possono frequentare più di tre corsi. In caso di comportamenti virtuosi la patente a crediti viene incrementata. Queste disposizioni non trovano applicazione alle imprese in possesso di attestazione Soa.

Tra le altre novità, nei casi di appalto di opere o servizi è obbligatorio corrispondere ai lavoratori, anche di eventuali sub appaltatori, un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. Si introduce anche una responsabilità solidale tra tutti soggetti interessati dalla fattispecie dell’appalto illecito (incluso quindi l’appaltatore fittizio).

Per le aziende virtuose nella gestione dei rapporti di lavoro invece scatta una premialità: se dai controlli effettuati risulta tutto in regola, l’Inl rilascia un attestato, “lista di conformità”, consultabile pubblicamente. Chi possiede questo attestato non sarà oggetto di verifiche da parte degli ispettori per 12 mesi (nelle materie oggetto del precedente accertamento). Qui occorre l’emanazione di un Dm attuativo per rendere operativa la disposizione.

Occorrerà seguire l’iter di conversione in legge del provvedimento per poter esaminare le modifiche in sede di approvazione definitiva.
Nei prossimi giorni seguirà una Newsletter dedicata con maggiori approfondimenti.

Le istruzioni dell’Agenzia sulle ultime novità welfare e benefit

Arrivano le indicazioni dell’Agenzia sulle novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e dal decreto Anticipi (Dl n. 145/2023). Con la circolare 5/E, le Entrate illustrano le nuove misure per il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione. Tra le novità, entrano tra i “bonus” esentasse non solo le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche, ma anche quelle per l’affitto e per gli interessi sul mutuo della prima casa. Il limite entro il quale è possibile riconoscere beni e servizi esenti da imposte, ordinariamente fissato a 258,23 euro, è stabilito a mille euro, con ulteriore innalzamento a 2mila euro per i dipendenti con figli a carico.

Le novità sul welfare aziendale – La circolare passa in rassegna alcune delle novità in materia di welfare aziendale. La legge di Bilancio 2024 (in deroga all’art. 51 del Tuir) stabilisce infatti che non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di mille euro, i beni e i servizi prestati e le somme erogate o rimborsate ai lavoratori. Questo tetto sale a 2mila euro se il dipendente ha figli a carico. Tra i fringe benefit possono rientrare non solo le somme per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua e gas), ma anche quelle per l’affitto o gli interessi sul mutuo dell’abitazione principale del lavoratore, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente. L’Agenzia fornisce chiarimenti anche sulle modalità per determinare il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10 al 5%.

Nuovo trattamento integrativo per alcune categorie di lavoratori – Al fine di sostenere il settore turistico, ricettivo e termale, l’ultima legge di Bilancio riconosce inoltre a favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15%. La misura si riferisce alle prestazioni rese tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 dai lavoratori dipendenti con redditi non superiori a 40mila euro per il periodo di imposta 2023. L’agevolazione è calcolata sulla retribuzione lorda corrisposta per lavoro straordinario in giorni festivi o in periodo notturno. Il datore di lavoro, a partire dalla prima retribuzione utile e, comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, eroga come sostituto d’imposta il trattamento integrativo speciale, indicando poi l’importo nella certificazione unica del dipendente relativa al periodo di imposta 2024.

Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione – La circolare fa infine il punto sugli effetti fiscali delle nuove misure in materia di riscatto ai fini pensionistici di periodi non coperti da retribuzione. In via sperimentale per il biennio 2024 -2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato. Sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. Il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore.

E-mail dei dipendenti, rinviata l’entrata in vigore delle regole più restrittive

Si aggiorna la vicenda della conservazione dei metadati delle e-mail aziendali: con un provvedimento del 27 febbraio 2024 il Garante privacy ha rinviato l’entrata in vigore delle linee guida emanate il 21 dicembre scorso e, contestualmente, ha avviato un percorso di consultazione pubblica finalizzato ad acquisire pareri di esperti e operatori.

Ricordiamo, infatti, che con il provvedimento reso pubblico lo scorso 6 febbraio, il Garante aveva fornito un’indicazione destinata ad avere un effetto pesantissimo su tutti i sistemi di posta elettronica aziendale: limitare a 7 giorni (estensibili al massimo per altre 48 ore) il periodo massimo di conservazione dei metadati delle e-mail dei dipendenti (giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto, dimensione dell’e-mail), fatti salvi i casi regolati da accordo aziendale o autorizzati dall’Ispettorato del lavoro.

Col provvedimento del 27/2, il Garante ha così deciso di «differire l’efficacia del documento di indirizzo» del 21 dicembre scorso fino a quando, successivamente al termine della consultazione pubblica, non saranno adottate nuove misure (o, in caso di mancata adozione di nuovi atti, fino ai 60 giorni successivi alla fine della consultazione). Questo vuol dire che, fino a quando non sarà completato il percorso di raccolta delle opinioni, e per un periodo massimo di 90 giorni, i datori e gli operatori che gestiscono i cloud dove sono collocate le e-mail aziendali non dovranno apportare modifiche alle politiche di conservazione.

In conclusione, al momento, problema non risolto ma solo spostato nel tempo.

Naspi e Dis-coll senza età massima

Chi è soggetto al collocamento ordinario non ha un limite di età massimo di accesso alla Naspi e alla Dis-coll, mentre il minimo è pari a 16 anni. Lo ha precisato Inps con il messaggio 750/2024 a fronte di dubbi sorti in quanto, per percepire Naspi o Dis-coll, occorre risultare disoccupati, condizione che richiede l’iscrizione ai centri per l’impiego e la dichiarazione di immediata disponibilità (Did). Ebbene, l’articolo 1, comma 1, del Dpr 333/2000 stabilisce che l’iscrizione possa avvenire se si hanno almeno 15 anni e non si è raggiunta l’età pensionabile. Ma Inps, su parere del ministero del Lavoro, afferma che quella disposizione si riferisce solo al collocamento mirato.

Contratti a termine per esigenze specifiche fino al 31 dicembre 2024

Estesa fino al 31 dicembre di quest’anno la possibilità di stipulare contratti a termine di durata superiore a dodici e fino a 24 mesi a fronte di esigenze individuate da azienda e lavoratore. Lo prevede la legge 18/2024, di conversione del decreto Milleproroghe (Dl 30 dicembre 2023, n. 215). . Ovviamente si tratta di una facoltà da gestire con estrema cautela poiché, in caso di contenzioso, sarà onere del datore di lavoro dimostrare la genuinità della causale apposta al contratto; viceversa, il contratto si trasformerà in un rapporto a tempo indeterminato. Per concludere, parliamo, infatti, di un’opzione che non è esente da rischi perché si è ripristinata una formula analoga a quella già prevista in passato (il “causalone”) che aveva dato vita a contenziosi giudiziari nei quali la giurisprudenza ritenne nulle le clausole prive di descrizioni specifiche e circostanziate degli aspetti materiali e concreti delle esigenze aziendali.

Enogastronomia italiana, 76 milioni per macchinari e assunzioni under 30

Al via i finanziamenti per agevolare l’assunzione di under 30 nei settori dell’enogastronomia, della ristorazione e della pasticceria italiana.
Dal 1°marzo gli interessati potranno fare domanda per accedere ai fondi stanziati dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Masaf) che, per questo bando, metterà a disposizione 76 milioni.
Il fondo mira a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.
Le risorse saranno destinate all’erogazione di contributi a fronte di investimenti in macchinari professionali e beni strumentali durevoli, nonché a favorire l’assunzione di giovani diplomati con contratti di apprendistato.
I beneficiari sono le imprese dei settori della ristorazione con somministrazione (Ateco 56.10.11), gelaterie e pasticcerie (Ateco 56.10.30) e produzione di pasticceria fresca (Ateco 10.71.20) attive nel Registro imprese da almeno dieci anni o che abbiano acquistato, negli ultimi 12 mesi, prodotti certificati Dop, Igp, Sqnpi, Sqnz e prodotti biologici. Il contributo a fondo perduto massimo ammonta a 30 mila euro per singola impresa e non deve superare il 70% delle spese totali ammissibili. Che includono, nello specifico, l’acquisto di macchinari e beni strumentali nuovi.
Quella, invece, legata alla contrattualizzazione di giovani apprendisti ha una dotazione di 20 milioni. Favorisce il ricambio generazionale nei settori target con l’assunzione di profili under 30 e prevede un contributo a fondo perduto (sempre fino a 30mila euro), utile a coprire fino al 70% delle spese totali ammissibili relative allo stipendio lordo.
Il bando è gestito da Invitalia e la finestra per la presentazione delle domande sarà aperta dal 1° marzo al 30 aprile 2024.
Le istanze saranno valutate seguendo l’ordine cronologico di arrivo e l’iter di erogazione dei contributi prevede che le spese preventivate siano sostenute entro otto mesi dalla concessione del contributo.

Le erogazioni a lavoratrici madri fuori dal welfare aziendale 

L’importo erogato alle lavoratrici madri sotto forma di welfare aziendale per i tre mesi successivi al periodo di astensione obbligatoria per maternità – e pari alla differenza tra l’intera retribuzione lorda e l’indennità di maternità o congedo parentale a carico dell’Inps – costituisce reddito imponibile, in quanto tali lavoratrici non rappresentano una categoria omogenea di dipendenti. Questo il parere dell’agenzia delle Entrate contenuto nella risposta ad interpello 57/2024 di ieri. In sostanza, l’istante intendeva riconoscere a tutte le lavoratrici madri, per i tre mesi successivi al periodo di astensione obbligatoria, un accredito sul loro conto welfare, non in qualità di retribuzione monetaria, ma come welfare aziendale, in modo tale da poter beneficiare delle relative agevolazioni fiscali e contributive.
Innanzi tutto, l’Agenzia rammenta che qualora tali erogazioni in natura abbiano una finalità retributiva, come ad esempio siano stabilite per incentivare le performance dei lavoratori, il regime agevolato viene meno. Poi, viene ribadito che è necessario individuare un criterio ex ante che possa delineare il gruppo omogeneo di dipendenti; tale criterio, tuttavia, non può essere legato alle caratteristiche o condizioni personali e familiari del dipendente, quale, nel caso rappresentato dal contribuente, lo status della maternità.

Produttività detassata solo se sale

Il raggiungimento dell’obiettivo fissato dall’accordo aziendale fa maturare il diritto al premio di produttività, ma non basta al riconoscimento della detassazione. Per questa, infatti, serve che l’obiettivo raggiunto sia incrementale rispetto al passato e che l’incremento sia misurabile. Lo precisa l‘Agenzia delle entrate con interpello n. 59/2024, riguardante le condizioni dell’incentivo della detassazione dei premi di produttività, che consente di tassare al 10%, con imposta sostitutiva di Irpef e addizionali, ridotta al 5% per il 2023 e il 2024. È stato chiesto di sapere se, ai fini del riconoscimento della detassazione, sia sufficiente il «profilo sostanziale del conseguimento di un risultato incrementale, rispetto a quello formale della mancata precisione in sede dell’accordo del parametro di riferimento».

L’Agenzia risponde negativamente. Precisa che non basta che l’obiettivo prefissato nell’accordo sia stato raggiunto, ma è necessario pure che il risultato sia stato conseguito dall’azienda e sia incrementale rispetto all’inizio del periodo di maturazione del premio. È il c.d. requisito dell’incrementalità, rilevabile dal confronto tra valore di obiettivo registrato all’inizio e valore alla fine del periodo di maturazione del premio, essenziale dell’incentivo previsto dalla legge di Stabilità 2016, che si differenzia dai precedenti incentivi, applicabili dall’anno 2008 al 2014, basate su voci retributive a prescindere dall’incremento di produttività. Pertanto, per fruire della detassazione, il risultato dell’incremento deve essere stato conseguito dall’azienda che eroga il premio e il beneficio fiscale è applicabile anche qualora sia realizzato l’incremento di uno solo degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione individuati dal contratto, rispetto a un periodo congruo definito nell’accordo.

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