Newsletter n° 4 – Aprile 2017


Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: modifiche alla responsabilità solidale negli appalti

La Fondazione dei Consulenti del Lavoro ha emanato, in data 21 marzo 2017, il parere n. 3/2017, con il quale informa circa le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 25/2017 alla responsabilità solidale negli appalti.
Con il Decreto Legge n. 25/2017, in vigore dal 17 marzo 2017, è stato cancellato il beneficio, in capo al committente, della preventiva escussione dell’appaltatore. Inoltre, il decreto elimina la facoltà, per le parti sociali, di modificare le regole della solidarietà passiva.

Disponibili i nuovi modelli videosorveglianza

L’art. 4 della Legge n. 300 del 1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.
Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, possono presentare apposita istanza o alle singole sedi territoriali dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero alla sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Nella sezione modulistica del sito internet dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono presenti i nuovi modelli della istanza di autorizzazione all’installazione di impianti di videosorveglianza e di sistemi di controllo a distanza diversi dalla videosorveglianza con l’esatta indicazione della documentazione necessaria da allegare alla medesima.
L’istanza è soggetta all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, così come il provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In mancanza degli elementi minimi indicati nell’istanza, la medesima risulterà incompleta e laddove tali mancanze non venissero sanate, l’autorizzazione non potrà essere rilasciata.

INL: assunzione disabile, sanzione – diffida e termini per adempiere

La Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 2283 del 23 marzo 2017, ha risposto ad un quesito della DTL di Milano-Lodi in merito alla corretta applicazione dell’art. 7, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dal decreto legislativo n. 151/2015, con riferimento alle modalità delle assunzioni obbligatorie, chiedendo, in particolare, di conoscere se il datore di lavoro, ai fini dell’adempimento alla diffida di cui all’art.13 decreto legislativo n. 124/2004, possa ricorrere alla stipula delle convezioni di cui all’art. 11 della legge n. 68 del 1999.
L’INL ha argomentato come, ai fini dell’adempimento alla diffida richiamata dall’art. 15, comma 4 bis, della L. n. 68/1999, le uniche modalità di assolvimento dell’obbligo sono quelle ivi indicate, ovvero “la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione”, o “la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici”, evidenziando a tale proposito che dette previsioni appaiono del tutto in linea con quelle del già richiamato art. 7, comma 1-bis della legge n.68 del 1999.

INPS: chiarimenti sul congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti

L’Inps, con il messaggio n 1581 del 10 aprile 2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all’art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012.
In particolare, l’Istituto ha evidenzia che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) solamente per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nell’anno 2016.
Pertanto, a differenza di quanto indicato dall’Inps con il messaggio 828/2017, l’impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell’anno 2017 e della relativa indennità, si riferisce ai soli eventi avvenuti nell’anno 2017, rimanendo valide, per gli eventi verificatisi nell’anno 2016, le disposizioni precedentemente vigenti ex art. 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016).

Le linee guida per accedere ai bonus Giovani e Sud

Il quadro regolatorio per poter accedere al bonus occupazione Giovani e al bonus Sud – licenziati dall’Anpal con decorrenza dal 1° gennaio 2017 – è ormai completo: dopo, rispettivamente, le circolari Inps 40 e 41, lo stesso istituto, con il messaggio 1171 del 15 marzo scorso, ha fornito la modulistica online per poter operare le istanze.
Cerchiamo quindi di capire quali sono le principali linee guida che accomunano le due misure, da seguire per ottenere i benefici in questione: sebbene siano diversi i soggetti che possono portare in dote le agevolazioni, infatti, il sistema per accedervi ha diversi tratti in comune.
Partendo dai destinatari, l’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono personale (indicato dai decreti direttoriali istitutivi degli incentivi) senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori: lo stesso articolo 31, del Dlgs 150/2015, stabilisce che le agevolazioni non spettano nel caso in cui l’assunzione scaturisca da un obbligo di natura legale o contrattuale.
Va poi precisato come, per entrambi i bonus, vi siano alcuni rapporti di lavoro che non possono dare luogo ai vantaggi contributivi: si tratta del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca; del contratto di lavoro domestico; del contratto di lavoro intermittente; delle prestazioni di lavoro accessorio. In merito a quest’ultima tipologia – peraltro abrogata – fa specie come sia stata annoverata tra i contratti di lavoro, dal momento che la norma non la configurava come tale.
Inoltre, è bene tenere conto come, in favore dello stesso lavoratore, l’incentivo possa essere riconosciuto per un solo rapporto: dopo una prima concessione, l’Inps, pertanto, non rilascia nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.
La disposizione in parola è molto stringente e di non facile verifica da parte dei datori di lavoro, i quali potranno limitarsi a richiedere dichiarazioni di responsabilità ai lavoratori interessati (che potrebbero anche non essere a conoscenza di questi aspetti). Viceversa, se vorranno essere certi di non incorrere nel mancato accesso del bonus, sarà opportuno che i medesimi prenotino il beneficio, utilizzando la procedura telematica dell’Inps (si vedano il punto 9 della circolare 40 per il bonus Giovani e della circolare 41 per il bonus Sud) prima di effettuare l’assunzione.
Ricordando che il sistema è a domanda per entrambi i bonus (essendo stata stanziata una dote ad hoc di risorse) procedere come sopra descritto porterebbe il datore di lavoro coinvolto a conoscere a priori l’effettiva disponibilità dei fondi.
Peraltro, l’accesso ai bonus – tra le altre condizioni – è subordinato al rispetto dei requisiti dettati dall’articolo 31, del Dlgs 150/2015 nonché della regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006.
Venendo all’effettivo godimento degli incentivi – che va operato mediante conguaglio con le denunce contributive Uniemens utilizzando i codici indicati nelle citate circolari – si precisa come lo stesso possa essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio: nonostante non sia stato specificato, si presume che anche l’astensione anticipata possa essere trattata alla stessa stregua.
In ogni caso, i bonus in commento vanno fruiti, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio 2019.
Infine, merita ricordare un altro bonus entrato in vigore quest’anno, ossia quello introdotto dalla legge 232/2016 a favore dei datori di lavoro privati che assumono, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, a tempo indeterminato, studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro: consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori, nel limite massimo di 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di 36 mesi. Per l’effettivo godimento occorre però attendere le istruzioni dell’Inps.

News dallo Studio…..

Il 18 maggio 2017 saremo presenti a Torino all’evento Risorse Umane e non Umane

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