Newsletter n° 4 – Aprile 2020


Cuneo fiscale: pubblicata la legge di conversione

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90/2020, la legge 2 aprile 2020, n. 21 di conversione del Decreto-Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente».

L’Inps riepiloga le regole del ticket licenziamento

L’Inps ha emanato la circolare n. 40 del 19 marzo 2020, con la quale fornisce un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per cui si configura l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012.
Sono, inoltre, trattate le fattispecie di sussistenza del suddetto obbligo contributivo nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro cui consegua una prestazione pensionistica

Inail: nuovo servizio online sul tasso applicabile

L’Inail rende noto che è disponibile il nuovo servizio online “Visualizza comunicazione del tasso applicabile” che consente la consultazione degli elementi per la determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della Pat, in base ai criteri di cui agli artt. 19 e 20 delle modalità di applicazione delle tariffe dei premi di cui al decreto interministeriale del 27.02.2019.

Tempo tuta: chiarimenti del Ministero del lavoro  

Il Ministro del lavoro, con l’interpello n. 1/2020, risponde all’UGL che chiede se possano essere inclusi nell’orario di lavoro i tempi di vestizione della divisa da parte dei dipendenti, inquadrati in vari ruoli professionali, di aziende che applichino un CCNL che non preveda disposizioni specifiche al riguardo.

L’approfondimento del mese: le rateazioni Inail

E’ online la rateazione dei debiti Inail non iscritti a ruolo: è stata la circolare 22/2019 a rendere obbligatorio l’utilizzo del canale telematico, attraverso il portale dell’Istituto. Tra le diverse previsioni, il pagamento della prima rata è dovuto entro 5 giorni dall’accoglimento dell’istanza e non più unitamente al deposito della stessa come avveniva in passato; va, però, rinunciata ogni eccezione riferita alla spettanza delle somme.
Entriamo allora nei dettagli operativi per illustrare presupposti e passaggi che i datori di lavoro e gli intermediari devono osservare per gestire queste pratiche.
In primo luogo, è bene precisare come l’intervento in parola riguardi i debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purché non iscritti a ruolo: infatti, in quest’ultima ipotesi, l’istanza di dilazione va presentata all’agente della riscossione.
Un aspetto interessante è che la rateazione può essere richiesta anche per i debiti contributivi per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in quattro rate (in sede di autoliquidazione dei premi) ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del Dpr 1124/1965 e della legge 144/1999.
Restando sempre in tema, possono essere oggetto della dilazione sia i debiti contributivi scaduti, sia quelli contributivi correnti per i quali non è ancora decorso il termine di pagamento: per questa fattispecie la domanda va presentata prima dell’ultimo giorno utile per il pagamento.
Occorre poi il rispetto di una serie di condizioni: intanto, non deve essere presente più di una rateazione in corso concessa ai sensi della legge 389/1989; non deve essere stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza; l’importo della singola rata comprensiva di interessi non può essere inferiore a 150,00 euro; il debitore deve dichiarare di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e riconoscere in modo esplicito e incondizionato il debito per premi e eventuali accessori di cui chiede la dilazione; infine, l’istante deve rinunciare a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
Quanto al numero delle rate, l’Inail può concedere rateazioni fino a un massimo di 24 rate mensili; diverse modalità vanno osservate per dilazioni più lunghe o a seconda degli importi delle medesime.
Passando agli aspetti più operativi, la domanda si effettua attraverso il servizio telematico “Istanza di rateazione” disponibile sul sito internet dell’Istituto e può essere presentata anche per il tramite di un intermediario abilitato.
E’ comunque opportuno che il debitore – prima di presentare l’istanza – abbia contezza della sua posizione contributiva complessiva, oltre alla sostenibilità dell’impegno finanziario che si sta assumendo: proprio per questa finalità, l’Inail ha previsto un apposito applicativo di simulazione del piano di ammortamento (ad utilizzo delle sedi), così da poter fornire – in fase preliminare – agli interessati tutte le informazioni necessarie in merito alla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti.
Con riferimento all’istanza, questa contiene l’importo da dilazionare e il numero delle rate mensili con cui si intende pagare il debito: va precisato se l’ammontare si riferisce a debiti scaduti o correnti.
Sarà poi la sede territorialmente competente (in base alla sede legale del codice ditta di cui è titolare il debitore) ad emettere il piano di ammortamento in base all’importo dei debiti e alle rate indicate nell’istanza.
Nella circolare 22, l’Inail ha anche fornito precise istruzioni in merito all’annullamento del piano di ammortamento. In particolare, se l’azienda omette o versa solo in parte la prima rata, scatta l’annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento: l’annullamento viene così comunicato al debitore unitamente alla richiesta di integrale pagamento dei debiti.
A quel punto, i debiti che avevano formato oggetto del piano non potranno più entrare in una nuova istanza di rateazione e saranno iscritti a ruolo dalla sede Inail competente per territorio.

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