Newsletter n° 5 – Maggio 2018


Tirocini sotto la lente dell’Inl

Il tirocinio extracurriculare non è un rapporto di lavoro ma un periodo formativo che consente di acquisire un’esperienza pratica e professionale e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro; non può, quindi, essere usato in sostituzione di forme di lavoro subordinato, a costi inferiori e regole meno stringenti.
Innanzitutto, il tirocinio non può avere a oggetto attività del tutto elementari e ripetitive, che si possono svolgere senza un necessario periodo formativo. Lo stagista, inoltre, non deve svolgere attività che sono indispensabili al soggetto ospitante per mandare avanti la propria attività: ad esempio, non è possibile che l’unico cameriere presente in un pubblico esercizio sia uno stagista. Nella stessa ottica, il tirocinante non deve occuparsi in maniera continuativa ed esclusiva di un’attività essenziale per il soggetto ospitante. Anche l’affidamento di “obiettivi” di rendimento è del tutto incompatibile con il rapporto.
L’INL ha emanato la circolare n.8/18 per fornire indicazioni agli ispettori sulle modalità di verifica, verifica che dovrà valutare complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
L’attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo o l’assenza di uno degli elementi essenziali – quali ad esempio la convenzione di tirocinio o il Piano formativo individuale – come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità che di per sé compromettono la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro.
Anche in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assumerà l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario.
Il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta, invece peculiari conseguenze sanzionatorie, quali l’applicazione della maxisanzione.

Approfondimento Privacy: al via le nuove regole dal 18/5

Dal Blog Lavoro e Impresa: link

Aggiornato il modello TFR2

Con il decreto 22 marzo 2018 (pubblicato in GU 91/2018) è stato aggiornato il modulo “TFR 2” per la scelta della destinazione del Tfr dei nuovi assunti, alla novità introdotta dalla legge n. 124/2017.

INAIL: limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera – 2018

L’Inail ha emanato la circolare n. 20 del 18 aprile 2018, con la quale fornisce i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi, per l’anno 2018.

Il Garante Privacy interviene sui cellulari aziendali

Con il provvedimento n. 3 dell’11 gennaio 2018 il Garante privacy, in sede di verifica preliminare presentata da una società multinazionale, fornisce una serie di rilevanti indicazioni in ordine ad un aspetto di sicura rilevanza, relativo al controllo del traffico dei telefoni aziendali in uso ai dipendenti.
In particolare, il Garante evidenzia l’esigenza di adottare una “policy aziendale”, anche quando la finalità del controllo aziendale sia rivolta al controllo dei costi, in caso di “consumi anomali”.

Focus sul permesso di soggiorno per motivi familiari

Gli stranieri richiedenti un permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare sin dal loro ingresso in Italia a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.
Con la nota congiunta 4079/2018, adottata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG Immigrazione e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro il 7 maggio 2018, viene chiarito in merito all’ammissibilità dello svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Riposo settimanale degli autotrasportatori sul mezzo – blocco del veicolo

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Ministero dell’Interno, ha emanato la circolare prot. 300/A/3530/18/113/2 del 30 aprile 2018, con la quale, in virtù della sentenza della Corte Europea di Giustizia C-102/16 del 20 dicembre 2017, dispone che “il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo possa esser considerato come non goduto”, in quanto effettuato in condizioni non idonee secondo la normativa vigente.
Conseguentemente, nel caso in cui tale situazione dovesse essere accertata a seguito di un controllo su strada, potrà essere contestata la violazione prevista dall’art. 174, comma 7, CdS, nell’ipotesi più grave indicata nel terzo periodo (mancato rispetto dei limiti prescritti per oltre il 20%).
Naturalmente, potendo la violazione essere accertata esclusivamente nel momento in cui viene commessa, ad essa consegue il ritiro dei documenti di guida con intimazione a non riprendere il viaggio fino al completamento del prescritto riposo nella modalità corretta“.

Dall’Inps i nuovi livelli Anf

L’INPS ha emanato la circolare n. 68 dell’11 maggio 2018, con la quale comunica i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno al Nucleo Familiare (ANF), da applicare alle diverse tipologie di nuclei nel periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019.

Incentivi sulle assunzioni al cumulo

Adesso che l’Inps ha diffuso le istruzioni con riferimento ai bonus sulle assunzioni di recente istituzione, i datori di lavoro interessati possono – rispettando tutti i requisiti – combinarli tra loro, al fine di “potenziare” i benefici previsti dalle singole misure: in particolare, le circolari 48 e 49 si sono occupate, rispettivamente, di disciplinare le ipotesi di cumulabilità degli incentivi “Occupazione Neet” e “Occupazione Mezzogiorno” (istituiti dai decreti direttoriali Anpal del 2 gennaio 2018) con quello riferito all’occupazione giovanile stabile di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 205/2017 (circolare Inps 40/2018).
Andando con ordine, va in primo luogo premesso che – per poter cumulare le diverse fattispecie – è appunto necessario rispettare gli specifici presupposti legittimanti sia dell’una (Neet o Sud) che dell’altra agevolazione (bonus Giovani), rivolta – per il 2018 – agli under 35 che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Così, quel datore di lavoro che soddisferà tutte le condizioni potrà sommare la parte residua dei bonus Neet e Sud (valevoli per 12 mesi e nei limiti delle risorse stanziate) con l’incentivo strutturale della legge di bilancio 2018 e fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore medesimo, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile per un ammontare di 671,66 euro: nel primo caso, applicabile alle sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2018; nel secondo rivolto alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato avvenute sempre nel corso dell’anno corrente.
Infatti, la cumulabilità è prevista poiché si tratta di strumenti introdotti successivamente all’entrata in vigore della legge 205/2017 e, pertanto, non scatta il blocco che, invece, la stessa norma prevede nei confronti di altri benefici previgenti.
Ma vediamo nel dettaglio. Con riferimento al mix tra l’agevolazione della legge 205 e quella riferita ai Neet, è l’articolo 8 del decreto direttoriale 3/2018 a prevederne il cumulo: l’incentivo spetta per l’assunzione di soggetti aderenti al Programma Garanzia Giovani, di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non inseriti in un percorso di studi o formazione (Neet).
Con riferimento alla cumulabilità con il bonus Sud – per le ipotesi che qui interessano – si deve trattare di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19, del Dlgs 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Viceversa, se il lavoratore (alla data di assunzione) ha un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato.
E’ bene precisare come il beneficio Occupazione Mezzogiorno spetti a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione “meno sviluppata” o “in transizione” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia oppure Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro.
In tutte e due le casistiche di cumulo con il bonus della legge 205, le circolari Inps stabiliscono che il tetto massimo di esonero contributivo agevolabile per l’agevolazione Neet o Sud è pari a 5.060 euro, ottenuti da 8.060 euro totali per i due strumenti, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto dalla legge di bilancio.
Inoltre, per entrambe le misure (Neet e Sud) sono agevolati anche i contratti di apprendistato professionalizzante ma – in tutte le casistiche qui descritte – vanno osservate le precisazioni in materia di aiuti di Stato, esplicitate al punto 7), delle circolari Inps 48 e 49.
Infine, tutti i bonus descritti non hanno riflessi sui premi e contributi Inail che sono, pertanto, esclusi dalle agevolazioni.

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