Newsletter n° 5 – Maggio 2019


Pubblicato il Decreto crescita

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, il Dl 34/2019, concernente le “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi“.

Queste le principali novità in materia di lavoro:
• articolo 5 – modifica alla normativa all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Rientro dei cervelli)
• articolo 6 – modifiche al regime dei forfetari
• articolo 7 – incentivi a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare
• articolo 26 – agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare

Con l’orario sotto le sei ore l’allattamento non fa maturare la pausa pranzo

La pausa pranzo spetta agli addetti che effettuano una prestazione effettiva di lavoro superiore a 6 ore. E per raggiungere tale soglia non valgono i permessi giornalieri di allattamento anche se gli stessi vengono considerati dalla legge (articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 151/2001) ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione dell’attività. Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro nella risposta a interpello 2/2019 diffusa il 16 aprile scorso.

Occupazione Giovani: proroga anno 2019

Il decreto direttoriale dell’ANPAL n. 581 del 28 dicembre 2018 ha prorogato per l’anno 2019 l’incentivo per l’assunzione di giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”.
L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, nei limiti delle risorse specificamente stanziate. L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con la circolare n. 54/2019, l’Inps fornisce le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

Bonus Sud a portata ridotta

L’Anpal con il decreto n. 178 del 19 aprile 2019, ha recepito la proroga per quest’anno dell’applicazione del “bonus Sud”2019 in favore di disoccupati residenti nelle Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia ma applicandola solo alle assunzioni effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2019. Sono escluse dall’applicazione dell’”Incentivo Occupazione Sviluppo Sud” tutte le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile.

Applicazione Ccnl, la verifica è sostanziale

Il rispetto degli obblighi previsti da contratti e accordi collettivi deve essere valutato considerando il trattamento economico e normativo effettivamente riconosciuto al dipendente, non fermandosi alla mera applicazione delle norme contrattuali.
È questa l’indicazione che l’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce ai propri ispettori nella circolare 7 del 6 maggio 2019, esortandoli a entrare nel merito dei trattamenti garantiti ai lavoratori, anziché limitarsi alla verifica formale della puntuale applicazione dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Attraverso questa indicazione, l’Inl fornisce un’interpretazione estensiva e non meramente letterale dell’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006

Sui controlli a distanza niente silenzio assenso

Alle richieste di autorizzazione rivolte all’Ispettorato del lavoro per l’installazione degli impianti audiovisivi (e degli altri strumenti che consentono il controllo a distanza dell’attività lavorativa) non si applica l’istituto del silenzio assenso. Questa la risposta fornita ieri dal ministero del Lavoro (interpello 3/2019) a un quesito formulato dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro.
Si è chiesto se, in considerazione di quanto disposto dalla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, il silenzio dell’organo amministrativo adito con l’istanza (Ispettorato del lavoro) possa intendersi come un assenso tacito, in virtù del quale l’impresa possa procedere all’installazione degli impianti.

Ulteriori precisazioni sugli ANF online

Con la circolare n. 45 del 22.3.2019 sono state fornite le prime indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di ANF per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
A decorrere dal 1° aprile 2019, infatti, le domande per la prestazione familiare devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità telematica.
Con successivo messaggio n. 1430/2019 sono stati forniti chiarimenti in merito alla presentazione della domanda.
L’Inps, con il messaggio n. 1777 dell’8 maggio 2019, fornisce ulteriori indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione e gestione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo: in particolare, sarà il lavoratore, che ha inoltrato – direttamente o tramite patronato – la domanda telematica all’istituto di previdenza, a comunicare l’esito positivo della richiesta al datore di lavoro

Chiarimenti in materia di indennità NASpI in forma anticipata

L’Inps, con il messaggio del 7.5.2019, n. 2752, fornisce chiarimenti in materia di adempimenti del richiedente l’indennità NASpI in forma anticipata.

Retribuzioni eccedenti il massimale: recupero dei contributi a maglie larghe

L’INPS ha emanato la circolare n. 63 del 9 maggio 2019, con la quale fornisce chiarimenti in ordine al regime prescrizionale applicabile al versamento di contribuzione previdenziale per retribuzioni eccedenti il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Aggiornata l’Utility Inps per il check dell’ esonero contributivo 

Con il messaggio 1784/2019, l’Inps ha reso noto di aver implementato l’applicativo per la verifica dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 100 e s.s.. A seguito degli aggiornamenti effettuati, l’applicativo, nel caso di precedente fruizione dell’esonero strutturale, fornisce specifica evidenza dei periodi di paga mensili in cui vi è stata effettiva fruizione dell’agevolazione.
Pertanto, laddove per il codice fiscale inserito si riscontri che il lavoratore sia stato già assunto con l’agevolazione strutturale di cui alla legge n. 205/2017, l’utility fornisce evidenza, al datore di lavoro che si accinge ad assumere, dei periodi di fruizione dell’agevolazione medesima al fine del calcolo dell’eventuale periodo residuo di esonero spettante.

Nuovo congedo di maternità: rilasciate le procedure 

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1738/2019 sulla facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso.
L’Istituto precisa che l’art. 1 comma 485 della legge 145/2018, riconosce, in alternativa a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. 151/2001, alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro solo dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, se il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Bando Isi 2018: inserimento online della domanda

Fino alle ore 18.00 del 30 maggio 2019, è disponibile nella sezione “Accedi ai servizi online” l’applicazione informatica per la compilazione della domanda di partecipazione al bando Isi 2018.

Premi Inail: limiti di retribuzione anno 2019

L’Inail, con la circolare n. 11 del 9 maggio 2019, ha determinato per l’anno 2019 i limiti di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi.

Cambio di passo per la gestione degli Anf

Cambio di passo per la gestione degli assegni per il nucleo familiare: è dal 1° aprile scorso che le domande dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all’Inps. La procedura è stata dettata dalla circolare 45/2019 ed è del tutto nuova rispetto a quella previgente che imponeva la consegna della modulistica al datore di lavoro.
Con la nuova modalità, la presentazione della richiesta può avvenire esclusivamente in via telematica, mediante due canali. Il primo, con accesso web – tramite il servizio online dedicato accessibile dal sito www.inps.it – se il lavoratore è in possesso di Pin dispositivo, oppure di una identità SPID (Sistema pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). La seconda possibilità è quella di rivolgersi ai patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di Pin: con il messaggio 1430/2019, l’Inps ha chiarito che questi intermediari sono gli unici che possono effettuare il servizio in parola.
Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione.
Anche per le aziende il nuovo sistema comporta una differente gestione degli Anf: pur restando il datore di lavoro obbligato al pagamento degli importi in questione al dipendente, lo stesso non è più chiamato ad occuparsi della verifica delle condizioni di spettanza che passa all’Inps.
Infatti, a decorrere dallo scorso 1° aprile, gli importi calcolati dall’Istituto sono messi a disposizione del datore di lavoro: le risultanze sono visionabili attraverso una specifica utility, presente nel cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano.
Il datore, sulla base degli importi teoricamente spettanti, calcola l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento: l’ammontare corrisposto mensilmente non potrà comunque eccedere quello mensile indicato dall’Istituto.
La corresponsione degli importi per la prestazione familiare avviene con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e così anche il relativo conguaglio con le denunce mensili.
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.
Lato dipendente, questi può prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.
In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, non più al datore ma esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.
La domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello “ANF/DIP” (SR16) cartaceo come già previsto.
Invece, per quanto concerne l’autorizzazione agli Anf, il lavoratore o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve comunque inoltrare la richiesta di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa.
Infine, per gli assegni per il nucleo familiare presentati in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà, calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.

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