Newsletter n° 5 – Maggio 2022


Maxisanzione per lavoro sommerso: nuove linee guida agli ispettori

La Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl), ha emanato la nota n. 856 del 19 aprile 2022, all’interno della quale ha previsto un vademecum sull’applicazione della maxisanzione per lavoro sommerso, prevista dall’articolo 3 del Decreto Legge n. 12/2002 (convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2002, n. 73).
La nota evidenzia anche i casi di esclusione della maxisanzione. In particolare, la sanzione non trova applicazione tutte le volte in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volontà del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro, anche laddove si tratti di una differente qualificazione dello stesso.

Nuove causali Cigo, maglie più larghe per crisi di mercato e materie prime 

Con il Decreto ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022 sono state apportate modifiche e integrazioni al Decreto del Ministro del Lavoro del 15 aprile 2016, n. 95442 avente per oggetto la “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della Cigo”, con particolare riferimento ai casi di “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti”. Infatti, tenuto conto dei recenti interventi di riordino della materia degli ammortizzatori sociali e in ragione della situazione internazionale determinata dalla crisi russo-ucraina sono emersi nuovi scenari critici con dirette ricadute sui mercati.
Di conseguenza sono state introdotte nel DM n. 95442/2016 le seguenti previsioni, con due distinte ipotesi: 1. per l’anno 2022 integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina (art. 3, comma 3 bis); 2. il caso di “mancanza di materie prime o componenti” si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione. In tal caso, la relazione tecnica richiesta dal Decreto dovrà documentare le oggettive difficoltà economiche e la relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità delle stesse (art. 5, commi 1 bis e 2).

Family Act in GU, le misure per conciliare vita e lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2022 è stata pubblicata la Legge n. 32 del 7 aprile 2022 (c.d. Family Act), che delega il Governo all’emanazione di una serie di decreti legislativi volti ad introdurre nuove misure di conciliazione vita-lavoro in favore della genitorialità e a rafforzare le tutele già esistenti. Per promuovere la genitorialità e favorendo anche l’occupazione delle donne, il Governo dovrà adottare: entro 12 mesi dal 12 maggio 2022, data di entrata in vigore della L. 32/2022, uno o più decreti legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure di sostegno all’educazione dei figli e per sostenere e promuovere le responsabilità familiari; entro 24 mesi dal 12 maggio 2022 uno o più decreti legislativi per l’estensione, il riordino e l’armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali, di paternità e di maternità; il riordino e il rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile e la condivisione della cura e per l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro; il riordino e il rafforzamento delle misure volte a sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell’autonomia finanziaria da parte dei giovani.

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