Newsletter n° 6 – Giugno 2019


Metalmeccanica (industria): accordo sul trattamento economico

Il 30 maggio 2019 Federmeccanica, Assistal, Fim, Fiom e Uilm hanno sottoscritto il verbale di incontro in materia di trattamento economico per i minimi contrattuali, per l’indennità di trasferta e di reperibilità del Ccnl per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica e all’installazione di impianti. I nuovi importi concordati decorrono dal 1° giugno 2019 fino al 31 maggio 2020.

Anf: i nuovi limiti di reddito dal 1° luglio 2019

L’Inps, con la circolare n. 66/2019, ha reso noti i nuovi livelli reddituali per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020. I nuovi scaglioni di reddito sono stati determinati a seguito della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2017 e l’anno 2018, accertata dall’Istat in misura pari al +1,1 %.
I livelli di reddito aggiornati valgono per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali.

INL: diffida accertativa e procedure di conciliazione

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la lettera circolare n. 5066 del 30 maggio 2019, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito a possibili interferenze tra il procedimento di emanazione e convalida della diffida accertativa per crediti patrimoniali e le procedure di conciliazione svolte presso l’ITL, la sede sindacale o nelle forme della risoluzione arbitrale.

Mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa

L’Inps, con il messaggio n. 2108 del 3 giugno 2019, fornisce chiarimenti in merito al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa (D.M. n. 17 del 13 febbraio 2019).

Piemonte, incentivi per il welfare aziendale

Il progetto di innovazione sociale della Regione Piemonte “We.ca.re. – welfare cantiere regionale” è rivolto all’animazione istituzionale del tessuto imprenditoriale sulle tematiche del welfare aziendale, tramite l’adozione di piani che aiutino la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. L’ultimo bando pubblicato è rivolto alle piccole e grandi imprese con la sede legale o operativa in Piemonte. Domande di finanziamento entro il 13 settembre 2019. Cliccando qui potete trovare maggiori info

Obbligo di retribuzioni tracciate anche per i richiedenti asilo

È sanzionabile il datore di lavoro che corrisponde in contanti la retribuzione ai lavoratori richiedenti asilo in attesa della formalizzazione del permesso di soggiorno. Anche nel caso di occupazione di detti lavoratori, infatti, vige l’obbligo di corrispondere la retribuzione secondo le modalità tracciabili previste dall’articolo 1, comma 913, della Legge n. 205/2017.
Questo il chiarimento fornito dall’Ispettorato Nazionale del lavoro con la nota protocollo n. 5293 del 5 giugno 2019, alla luce delle indicazioni fornite ai propri associati dall’Associazione Bancaria Italiana.

Distacco UE del lavoratore: va online il modello A1

Per agevolare i datori di lavoro nella presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile: certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1), l’Inps, con la circolare del 11.6.2019, n. 86, rende noto di aver realizzato una nuova procedura finalizzata ad informatizzare l’iter procedurale previsto per l’emissione di tale certificazione.
L’Istituto illustra le nuove modalità di presentazione, tramite il canale telematico, delle domande di rilascio del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1).

Distacco transnazionale di lavoratori: focus sulle sanzioni

L’INL pubblica la nota del 10.6.2019, prot. n. 5398 inerente la richiesta di chiarimenti in materia di distacco transnazionale di lavoratori da un’impresa stabilita in altro Stato della UE in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia.

Gli step dell’azienda sul rientro dei cervelli

Dal 1° maggio scorso è diventato più appetibile il regime fiscale applicabile ai lavoratori impatriati: è questo l’effetto delle nuove misure emanate dal governo a favore del rientro in Italia dei soggetti che sono stati residenti all’estero, grazie alle modifiche finalizzate a rafforzare e semplificare il regime fiscale.
Infatti – salvo novità che dovessero intervenire in sede di conversione in legge – l’articolo 5, del decreto crescita (Dl 34/2019) è, in primo luogo, intervenuto sulla percentuale di esenzione per il reddito prodotto in Italia innalzandola al 70% (in precedenza era fissata al 50%); quest’ultima scatta al 90% per chi trasferisce la residenza nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.
Inoltre, sono state previste alcune ipotesi di estensione della stessa, dando la possibilità di applicare l’agevolazione per ulteriori 5 anni, nel caso in cui il lavoratore abbia un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, oppure acquisti un immobile residenziale in Italia dopo il trasferimento in Italia o nei 12 mesi ad esso precedenti.
In queste ipotesi, per gli ulteriori 5 anni, i redditi concorrono a formare l’imponibile per il 50% del loro ammontare: se il lavoratore ha almeno tre figli nelle condizioni di cui sopra, la percentuale di tassazione è fissata al 10%.
Ma quali sono i passaggi che deve affrontare un azienda che assume un soggetto con questi requisiti? Il datore di lavoro che assume un impatriato – intenzionato ad usufruire del regime agevolato – deve prima ottenere dal medesimo una richiesta scritta contenente le generalità, l’indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di più assunzioni); la dichiarazione di possedere i requisiti soggettivi previsti dalla norma; la specifica dell’attuale residenza in Italia e l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza (prima che sia decorso il periodo minimo richiesto per usufruire dell’agevolazione) oltre all’attestazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali (divieto di cumulo).
E’, altresì, importante che il datore si faccia rilasciare una dichiarazione attestante il periodo d’imposta a partire dal quale viene richiesta l’agevolazione, in quanto il lavoratore ha la facoltà di presentare la domanda anche in caso di seconda e successiva assunzione (rispetto a quella per cui il lavoratore è rientrato).
Esauriti questi passaggi, il datore di lavoro è tenuto ad applicare il beneficio dal periodo di paga successivo alla presentazione della richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data di assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto alla percentuale tassabile prevista dal regime agevolativo per il quale il lavoratore ha presentato la richiesta scritta, al quale vengono commisurate le relative detrazioni.
Poi, in sede di certificazione unica, il datore dovrà riportare sia i redditi sui cui ha calcolato l’imposta (percentuale agevolata) sia quelli che non hanno concorso a formare il reddito imponibile.
Nel caso in cui l’azienda non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne – in presenza dei requisiti – direttamente attraverso la dichiarazione dei redditi: in questa ipotesi, il datore dovrà comunque indicare il reddito già corrisposto nella misura ridotta.
Infine, merita precisare come il Dl 34 semplifichi notevolmente l’ambito soggettivo di accesso al bonus: possono così godere del beneficio i lavoratori dipendenti, gli autonomi e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente e, dal 1° gennaio 2020, anche i soggetti che avviano un’attività d’impresa in Italia.
L’agevolazione è applicabile a tutti i contribuenti – non più ai soli lavoratori in posizioni direttive o di elevata qualificazione o specializzazione – che trasferiscono la residenza in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del Tuir e che non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti al trasferimento; inoltre, gli stessi si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni ed a svolgere attività lavorativa prevalentemente in territorio italiano. Ora, con il Dl 34/2019, vengono ammessi al regime speciale anche i soggetti non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dopo il 31.12.2019, purché abbiamo avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, nei due periodi di imposta precedenti.

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