Newsletter n° 6 – Giugno 2020


Al via le procedure di sanatoria 

Entro le ore 22 del 15 luglio andranno presentate le domande di regolarizzazione dei rapporti di lavoro con cittadini stranieri. Lo stabilisce il decreto interministeriale Interno, Economia, Lavoro e Politiche agricole del 27 maggio 2020. La sanatoria interessa tre settori: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura; assistenza alla persona; lavoro domestico e prevede un doppio binario.
Per quanto concerne il primo binario, le istanze di assunzione dei lavoratori stranieri dovranno essere presentate solo con modalità̀ informatiche dalle ore 7.00 del 1° giugno 2020 alle ore 22.00 del 15 luglio sull’applicativo all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, e la procedura sarà̀ gestita dallo Sportello unico per l’immigrazione.
I datori che intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con cittadini italiani o comunitari, presenteranno istanza telematica all’Inps, sempre dal 1° giugno al 15 luglio 2020, sull’apposita pagina presente su www.inps.it. L’emersione prevede un esborso di 500 euro per pratica oltre a un contributo forfettario a titolo contributivo, retributivo e fiscale che sarà̀ determinato in futuro.
Il secondo canale viene attivato dal cittadino straniero, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, che potrà̀ presentare domanda per un permesso della durata di sei mesi, convertibile in permesso di lavoro in caso di assunzione, dimostrando di aver svolto attività̀ nei settori interessati dalla norma. In quest’ultimo caso, le istanze andranno presentate, sempre nel citato arco temporale, direttamente alla Questura. Il costo dell’inoltro della domanda è di 30 euro (oltre alla marca da bollo da 16 euro), l’accesso alla procedura di 130 euro.

Sempre in tema, l’Inps ha emanato il messaggio n. 2327 del 4 giugno 2020, con il quale fornisce le istruzioni per la compilazione del modello F24 per il versamento dei contributi forfettari, dovuti ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Decreto Legge n. 34/2020, per coloro i quali intendono dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari.

Inoltre, con la circolare n. 68/2020, l’Inps fornisce le prime istruzioni operative limitatamente agli adempimenti relativi alle modalità con cui possono essere presentate le istanze di propria competenza, anche alla luce delle disposizioni impartite dal decreto 27 maggio 2020, con riferimento alla dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare in corso con cittadini italiani o con cittadini dell’Unione europea.

Nuova modalità di presentazione della domanda di ANF

L’Inps rinvia il termine per l’adeguamento delle procedure Uniemens a carico dei datori di lavoro conseguenti alla presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare del dipendente. Il termine passa da aprile 2020 a luglio 2020.
L’Istituto, con messaggio 18 maggio 2020, n. 2047, corregge la decorrenza del nuovo procedimento di gestione degli Anf fissata dal messaggio n. 261 del 24 gennaio 2020.

Anf: i nuovi limiti di reddito dal 1° luglio 2020

L’Inps, con la circolare n. 60/2020, ha reso noti i nuovi livelli reddituali per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021. I nuovi scaglioni di reddito sono stati determinati a seguito della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2018 e l’anno 2019, accertata dall’Istat in misura pari allo 0,5%.
I livelli di reddito aggiornati valgono per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali.

INL: vigilanza dei tempi di guida e di riposo dei conducenti dei veicoli

L’Inl, con la nota 27 maggio 2020, prot. n. 322 , ha richiamato il principio stabilito dalla Corte di Giustizia Europea (Ottava sezione), la quale, con la sentenza 7 maggio 2020, causa n. C_96/2019 – art. 267 TFUE – Austria – CT 14130/19, si è pronunciata in merito al rapporto tra le disposizioni comunitarie sugli obblighi di registrazione e conservazione della documentazione attestante i tempi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli che utilizzano il cronotachigrafo digitale (Regolamento UE n. 165/2014), e la relativa normativa dei singoli Paesi Membri

La malattia Covid

Il decreto legge 18/2020 ha introdotto alcune regole gestionali particolari, per quanto concerne gli eventi di malattia correlati al virus Covid-19.
Intanto, in relazione ai lavoratori del settore privato, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
In queste ipotesi è il medico curante che deve darne evidenza, compilando il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine agli eventi medesimi: i certificati riguardanti queste casistiche emessi prima del 17 marzo (entrata in vigore del Dl 18/2020) sono considerati comunque validi.
Invece, se il lavoratore si trova in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche.
Restando sempre in tema, fino al 30 aprile, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (comma 3, dell’articolo 3, della l. 104/1992) nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
Infine, il comma 5, dell’articolo 26, del Dl 18, ha previsto che l’eventuale integrazione a carico del datore da corrispondere ai lavoratori, con riferimento alle casistiche appena descritte, possa essere posta a carico dello Stato, dietro presentazione di apposita istanza all’ente previdenziale, nei limiti delle risorse stanziate. Sul punto si attendono le opportune istruzioni gestionali, che dovranno anche prevedere le modalità di rimborso dei trattamenti di integrazione già erogati nelle more dell’emanazione dei chiarimenti operativi.
Infine, merita ripercorrere le correlazioni tra l’evento della malattia e la presenza di un ammortizzatore sociale. Secondo la prassi Inps (circolare 82/2009, tuttora valida) occorre distinguere l’ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione dall’ipotesi in cui la malattia sia precedente l’inizio della sospensione: nel primo caso, l’evento non è indennizzabile poiché non c’è obbligo di prestare attività lavorativa. In questa situazione non è neppure necessario che il lavoratore si faccia certificare dal medico curante e comunichi lo stato di malattia.
Viceversa, se la malattia è iniziata prima della sospensione dell’attività lavorativa si possono verificare due fattispecie: qualora la totalità del personale in forza all’ufficio o reparto cui il dipendente appartiene ha sospeso l’attività, anche questi beneficerà delle prestazioni garantite dall’ammortizzatore attivato, dalla data di inizio del medesimo. Diversamente, se non viene sospesa dal lavoro la totalità degli addetti in forza all’ufficio o reparto di appartenenza del lavoratore, allora lo stesso proseguirà a godere dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
Invece, laddove si è in presenza di cig con riduzione di orario, il relativo trattamento non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall’indennizzabilità di queste ultime.

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