Newsletter n° 7 – Luglio 2017


Al via i nuovi voucher

E’ operativa dallo scorso 10 luglio la piattaforma telematica dell’INPS per attivare i nuovi voucher. L’Istituto ha emanato la circolare n. 107 del 5 luglio 2017, con la quale fornisce i primi chiarimenti in sul Lavoro occasionale, previsto dall’articolo 54 bis della Legge 21 Giugno 2017, n. 96.

Successivamente l’INPS è intervenuto con il messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017 per fornire ulteriori istruzioni volte ad integrare e rivalutare la misura minima della retribuzione oraria da assumere a riferimento per la regolazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore dell’agricoltura.
Inoltre, sono stati meglio precisati i criteri di computo dei lavoratori occupati in relazione alle diverse forme contrattuali.

Infine, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 81/E del 3 luglio 2017, ha provveduto all’istituzione delle causali contributo per il Libretto di Famiglia ed il contratto di prestazione occasionale.

Di seguito una sintesi della disciplina sul contratto di Prestazione occasionale.

IL “NUOVO” LAVORO OCCASIONALE

Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 conv., con mod., nella Legge 21 giugno 2017, n. 96 (Art. 54-bis)

 

ENTRATA IN VIGORE

24 GIUGNO 2017

IL “LIBRETTO FAMIGLIA” E IL “CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE”
 

 

 

 

DEFINIZIONE

Sono prestazioni di lavoro occasionale le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile a:

§ compensi fino a € 5.000 per ogni prestatore, nei confronti della totalità degli utilizzatori;

§ compensi fino a € 5.000 per ogni utilizzatore, nei confronti della totalità dei prestatori;

§ compensi fino a € 2.500 per ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

 

 

 

 

DIRITTI

DEL PRESTATORE

Il prestatore ha diritto:

1  – all’assicurazione INPS per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata;

2  – all’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

3  – al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.

Ai fini della tutela della salute e sicurezza del prestatore si applica il D. Lgs. n. 81/2008.

 

 

 

 

COMPENSI

I compensi percepiti dal prestatore sono: 1- esenti da imposizione fiscale; 2- non incidono sul suo stato di disoccupato; 3- sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; 4- sono computati in misura al 75% i compensi per prestazioni occasionali rese da soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito,
 

 

ESCLUSIONE

Non possono essere acquisite prestazioni occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
 

 

 

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

E

 

PAGAMENTI

 

Gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario L. n. 12/79 (tramite un patronato solo per l’accesso ai libretti di famiglia), all’interno di un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all’art. 17 D. Lgs. n. 241/1997.

 

 

 

 

ACCREDITO COMPENSI

E CONTRIBUTI

L’INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.

L’INPS provvede altresì all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’INAIL dei premi assicurativi.

IL “CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE”
DEFINIZIONE Il contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità entro i limiti di compenso sopra indicati (€ 5.000 – €. 2.500).
SOGGETTI INTERESSATI Altri utilizzatori (Aziende, professionisti, etc) con i divieti sotto indicati.

 

DIVIETI È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte di:

a)        utilizzatori che hanno più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

b)        imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

c) imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

d) nell’àmbito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

 

VALORE COMPENSO

 

CONTRIBUZIONE

La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro.

Nel settore agricolo, invero, il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal Ccnl di riferimento.

Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione INPS nella misura del 33% del compenso, e il premio INAIL nella misura del 3,5% del compenso.

ATTIVAZIONE Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore versa le somme utilizzabili per compensare le prestazioni attraverso la piattaforma informatica INPS.
COMUNICAZIONE L’utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

a)   i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

b)   il luogo di svolgimento della prestazione;

c)    l’oggetto della prestazione;

d)   la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;

e)    il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a

36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo il settore agricolo.

Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso SMS o di posta elettronica.

REVOCA: Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

In mancanza della predetta revoca, l’INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi

SANZIONI
In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di importo di € 2.500 (compenso massimo previsto per le prestazioni complessivamente rese da un prestatore in favore del medesimo utilizzatore) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile → il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di € 2.500 e la retribuzione oraria.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione (almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione) ovvero di uno dei divieti previsti per il contratto a prestazioni occasionali → si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500 a € 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida.

 

INPS: precisato il regime sanzionatorio sulle denunce obbligatorie

L’INPS ha emanato la circolare n. 106 del 5 luglio 2017, con la quale, al fine di offrire una completa ricostruzione del quadro normativo, fornisce un riepilogo delle disposizioni che regolano la materia relativa alla omissione, infedeltà delle denunce obbligatorie e loro tardiva presentazione.
In sintesi, trasmettere in ritardo il flusso UniEmens ovvero non inviarlo oppure inserirvi delle informazioni non rispondenti al vero, può rivelarsi molto costoso. Queste situazioni, infatti, configurano l’ipotesi di evasione contributiva, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro (o il committente), di dimostrare che non si volevano attuare intenti fraudolenti con lo scopo di evadere i contributi.
L’Istituto ricorda, altresì, che i contribuenti hanno la possibilità di ricorrere a una sorta di ravvedimento operoso che si concretizza se la denuncia viene presentata entro 12 mesi (dalla prevista scadenza) e i relativi contributi vengono versati nei successivi 30 giorni, sempre che l’Inps non abbia ancora notificato contestazioni o richieste. In tal caso le sanzioni civili dovute saranno quelle più lievi dell’omissione, fattispecie che si verifica anche se tutti gli adempimenti sono stati assolti (denunce e registrazioni obbligatorie), ma i contributi sono stati omessi o versati in ritardo.

INPS: circ. 109 – diramate le istruzioni per il bonus alternanza

L’INPS ha emanato la circolare n. 109 del 10 luglio 2017, con la quale fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo a carico del datore di lavoro, nella misura massima di euro 3.250 annui, per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 (ai sensi dell’art. 1, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.
La misura si rivolge alle assunzioni, realizzate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che, in precedenza, hanno svolto – presso l’azienda in cui viene instaurato il rapporto di lavoro – delle attività di alternanza scuola-lavoro (almeno il 30 %) così come previste dalla normativa vigente.
Sono premiate anche le assunzioni a tempo indeterminato, sempre entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso la medesima azienda, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

INPS: incentivi per l’apprendistato per la qualifica e il diploma

L’INPS, con il messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017, ha fornito le indicazioni in merito agli incentivi in caso di assunzione di lavoratori in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (ex art. 43 D.L.vo n. 81/2015).
Ricordiamo come l’art. 1, comma 240, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 aveva prorogato fino al 31 dicembre 2017 gli incentivi per l’assunzione di apprendisti in contratto di apprendistato di primo livello, introdotti in via sperimentale dall’art. 32 del d.lgs. n. 150/2015, in vigore dal 24 settembre 2015.

INPS: alert sulla Gestione Separata

L’INPS, con il messaggio n. 2591 del 21 giugno 2017, ha comunicato che sono state elaborate le situazioni debitorie delle aziende committenti che, per l’anno 2016, hanno denunciato, tramite il flusso Uniemens, il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione Separata (di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995).
La comunicazione in parola è pubblicata sul “Cassetto Committenti Gestione separata”.
All’interno del Cassetto la presenza della situazione debitoria è evidenziata con il messaggio “Attenzione: sono presenti delle comunicazioni da leggere” e, per gli intermediari, il segno di spunta di colore rosso indica quali sono le aziende interessate.
La pubblicazione della comunicazione è anticipata sia all’azienda committente o PP.AA che agli intermediari collegati (Delegato) tramite messaggio di “alert” inviato all’indirizzo PEC/mail conosciuto dall’Istituto.
Le aziende committenti possono visualizzare le posizioni tramite il Cassetto committenti seguendo il percorso:
www.inps.it > Trova il servizio > Aziende, enti e datori di lavoro > Accesso ai servizi per aziende e consulenti > autenticazione con PIN (SPID): inserire il Codice fiscale e il numero PIN.

Tirocini: luci e ombre delle nuove linee guida

Le nuove linee guida in materia di tirocini extracurriculari, delineate con l’accordo in Conferenza stato–regioni del 25 maggio scorso, si sono occupate – in larga parte – di perfezionare alcuni punti della previgente disciplina, senza andare a stravolgerne i contenuti ed effettuando alcune limature della regolamentazione avvenuta nel 2013, in base al dettato della Riforma Fornero. Però, oltre a questo intervento di “correzione” figurano alcune novità: quella più interessante è la previsione che va ad incentivare la stabilizzazione degli stage, premiando le imprese virtuose attraverso l’ampliamento dei limiti dei tirocini attivabili.
Infatti, nonostante le nuove regole non abbiano mutato le soglie degli stagisiti ospitabili, è stato introdotto un sistema premiale per i datori di lavoro con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato che decidano di assumere i tirocinanti al termine del periodo di tirocinio, con un contratto di durata di almeno 6 mesi.
Il beneficio consiste nell’incremento, in misura progressiva rispetto alle assunzioni realizzate, del numero dei stage attivati, oltre alle quote standard. Ad esempio, se un’azienda con 50 dipendenti a tempo indeterminato – che di norma può attivare al massimo 5 tirocini contemporaneamente – ha stabilizzato tutti i tirocinanti nei 24 mesi precedenti, avrà la possibilità di gestire, in deroga, 4 ulteriori tirocini.
Passando, invece, agli aggiustamenti della disciplina precedente merita attenzione la parte delle limitazioni.
Ad esempio, il nuovo impianto regolatorio stabilisce il divieto di attivazione del tirocinio nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico con il medesimo soggetto ospitante nei 2 anni precedenti all’avvio dello stage. Viceversa, il tirocinio è fattibile nell’ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l’attivazione.
Inoltre, le nuove linee guida hanno precisato meglio alcune condizioni necessarie per poter avviare gli stage: il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà espansivi può ospitare tirocinanti mentre è confermato il divieto per attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi. Il blocco si estende, altresì, al recesso per superamento del periodo di comporto; per mancato superamento della prova; per fine appalto; per risoluzione datoriale del rapporto di apprendistato, al termine del periodo formativo.
Altra novità riguarda la durata: qui è stata introdotta una soglia minima di 2 mesi, ridotta a un mese per i soggetti ospitanti che operano stagionalmente.
Per concludere, la revisione descritta è da cogliere positivamente: la larga diffusione dell’istituto presuppone, infatti, un quadro di regole certe e l’aver precisato alcuni punti incerti delle vecchie regole va in questa direzione; così come è da apprezzare il tentativo di invogliare la permanenza in azienda dei tirocinanti mediante l’instaurazione di successivi rapporti di lavoro. Le regioni e le province autonome hanno ora 6 mesi di tempo per adeguare la propria normativa.

News dallo Studio…..

Il 23 e il 24 ottobre saremo presenti al Forum HR Richmond

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