Newsletter n° 7 – Luglio 2020


INL: controllo sull’utilizzo degli ammortizzatori Covid-19

Dopo il periodo di sospensione delle attività per il coronavirus e l’inizio della “fase 2”, partono i controlli per verificare la corretta e legittima fruizione degli ammortizzatori sociali e degli assegni ordinari, previsti, da ultimo, dall’articolo 68 del D.L n. 34/2020 (decreto rilancio), da parte delle aziende e dei lavoratori interessati.
Lo ha disposto l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la circolare n. 532/2000 del 12 giugno su input della commissione centrale di programmazione della vigilanza presso il ministero del Lavoro.

Termini più ampi per la sanatoria

In deroga a quanto previsto dall’articolo 103, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, possono essere presentate entro il 15 agosto 2020.

Dall’AE i nuovi codici tributo per il cuneo fiscale

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020, con la quale istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 3 del 5 febbraio 2020.

Sgravio contributivo: assunzione di lavoratore in Cigs che si ricolloca

A oltre due anni dalla sua introduzione, con la circolare n. 77/2020, l’Inps ha fornito le istruzioni operative dell’esonero contributivo riconosciuto a chi assume titolari di assegno di ricollocazione (Adr) richiesto da lavoratori in cassa integrazione straordinaria (Cigs) per ricevere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un nuovo impiego.

Detassazione Premi di Risultato: erogati in esecuzione di contratti aziendali

Con la risoluzione n. 36/2020, l’agenzia delle Entrate precisa che sottoscrivere un accordo per il premio di risultato durante il periodo di rilevazione degli indicatori di performance non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detassabilità di una parte del premio stesso.

Autotrasporto: criteri di calcolo della sanzione in materia di riposi intermedi

L’Inl, con la nota n. 260/2020, risponde ad una richiesta di chiarimento in merito all’importo della sanzione per la violazione della normativa in materia di riposi intermedi nel settore dell’autotrasporto, di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 234/2007, se sia da moltiplicare per ciascun lavoratore cui la sanzione si riferisce.

Registro nazionale degli aiuti di Stato e sgravi sui premi assicurativi 

Con circolare n. 26 del 25 giugno 2020, l’Inail riepiloga la disciplina del Registro nazionale degli aiuti di Stato e fornisce indicazioni sugli sgravi relativi ai premi assicurativi che costituiscono aiuti di Stato, con obbligo di registrazione da parte dell’Inail nell’esercizio successivo a quello di fruizione.

ANF: nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens da luglio 2020

Con il messaggio n. 2765/2020, l’Inps conferma che, a partire dalla competenza di luglio 2020, la modalità di esposizione nei flussi Uniemens ai fini del conguaglio degli Assegni per il nucleo familiare, sia correnti che arretrati, anticipati dalle Aziende ai lavoratori prevederà esclusivamente la compilazione dell’elemento <InfoAggCausaliContrib> che, assumendo valenza contributiva, sarà obbligatoria e costituirà l’unica modalità di conguaglio.

Lavoratore aiuta la moglie in negozio durante la malattia: no al licenziamento

La Suprema Corte (Corte di Cassazione, 17 giugno 2020 n. 11702) è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato nei confronti di un lavoratore che durante la malattia aiutava la moglie nel suo negozio.
Nel caso di specie, un lavoratore veniva licenziato per giusta causa all’esito di un procedimento disciplinare, nel cui ambito gli venivano addebitati comportamenti tali da attestare la simulazione del proprio stato di malattia o quanto meno da risultare potenzialmente idonei a ritardare la guarigione, in quanto collaborava attivamente all’attività commerciale formalmente intestata a sua moglie.
La Corte di appello – in parziale riforma della sentenza di primo grado – dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore, ordinato la reintegra dello stesso nel posto di lavoro e condannando la società datrice di lavoro al pagamento di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento delle contribuzioni dovute dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione. La Corte ha osservato che “le risultanze istruttorie non confermavano né la simulazione dello stato di malattia da parte del lavoratore né l’adozione di comportamenti tali da aggravarne le condizioni di salute o quantomeno porne in pericolo o ritardo la guarigione e, quindi, il rientro al lavoro; ha, inoltre, escluso, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che configurasse violazione degli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale la circostanza che il F. collaborasse più o meno attivamente all’attività commerciale formalmente intestata a sua moglie, ulteriormente evidenziando la genericità del riferimento a tale attività nell’ambito della contestazione disciplinare”.
La Suprema Corte di Cassazione ha confermato quanto statuito dai giudici della corte di appello richiamando “ i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema prestazione di attività esterna, a titolo gratuito od oneroso, da parte del dipendente assente per malattia, condotta alla quale è stato riconosciuto rilievo disciplinare non solo nell’ipotesi di simulazione della malattia ma anche nell’ipotesi in cui la ripresa lavorativa del lavoratore ammalato sia anche solo messa in pericolo dal comportamento imprudente dello stesso da valutarsi con giudizio ex ante. Tali principi non risultano, tuttavia, applicabili alla concreta fattispecie in quanto la Corte di merito, con accertamento di fatto non incrinato dalle censure articolate dalla odierna ricorrente, ha escluso che le ragioni di salute alla base dell’assenza per malattie fossero simulate e che la condotta concretamente tenuta dal dipendente fosse idonea a pregiudicarne il rientro al lavoro”.

News dallo Studio…..

Seguiteci sulla nostra pagina Linkedin !