Newsletter n° 9 – Settembre 2016


Per la Cigs individuate le linee di verifica ispettiva 

Il ministero del Lavoro – con la circolare 27/2016 – ha fornito le indicazioni che gli organi ispettivi devono seguire nell’ambito delle verifiche previste nei casi di richiesta di Cigs, ai sensi del Dlgs 148/15.
Nel documento vengono illustrati i principi guida che caratterizzano i diversi controlli da effettuare in relazione al procedimento amministrativo per l’accesso alla Cigs. Gli ispettori, infatti, sono chiamati a verificare sia la presenza dei presupposti per la concessione del pagamento diretto dell’integrazione salariale, sia il rispetto degli impegni assunti dalle imprese in sede di proposizione della domanda di cassa.
Per quanto attiene al rispetto dei programmi contenuti nelle istanze di cassa, particolare attenzione viene rivolta alle tre diverse causali di Cigs previste dal decreto di riordino: riorganizzazione aziendale; crisi; contratto di solidarietà (CdS).
Maggiori approfondimenti sulla prossima Newsletter.

Inail: rilascio “Cruscotto infortuni” 

L’Inail, con la circolare n. 31 del 2 settembre 2016, in considerazione dell’abolizione del Registro Infortuni e della predisposizione, agli organi preposti all’attività di vigilanza, dell’applicativo denominato “Cruscotto infortuni”, ha effettuato un aggiornamento, rendendo accessibili le informazioni ivi contenute ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e ai loro intermediari di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979, in relazione agli eventi infortunistici dagli stessi denunciati a decorrere dal 23 dicembre 2015.
Il Cruscotto infortuni è accessibile ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro intermediari, nell’area dei servizi online del sito istituzionale dell’Inail www.inail.it – macro area del menu “Denuncia d’infortunio e malattia” del portale – tramite l’inserimento delle credenziali già in possesso dei predetti soggetti per l’accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica.
Il servizio in questione prevede per l’utente la possibilità di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega.

Per il Fis istruzione complete

L’Inps, con la circolare n. 176 del 9 settembre 2016, completa le istruzioni circa la disciplina del Fondo di integrazione salariale – di cui al Decreto Interministeriale n. 94343/2016 – di adeguamento del Fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del Dlgs n. 148/2015.
Il Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali a norma dell’art. 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma dell’art. 27 del citato Dlgs. n. 148/2015.

Formazione apprendisti con contributi a zero

Con l’interpello 22/2016 il Lavoro ha chiarito quale è il regime contributivo applicabile alla disciplina retributiva degli obblighi formativi previsti per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Pur confermando la vigenza dell’obbligo di versare i contributi sul minimale previsto e adeguato annualmente, il ministero ha precisato che questo obbligo non riguarda l’apprendistato per espressa previsione normativa, a tal fine richiamando la circolare Inps 208 del 13 ottobre 1988.
Lo stesso interpello ricorda che l’aliquota dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è pari al 5% in via sperimentale fino al 31 dicembre 2016 (articolo 32, del Dlgs 150/2015).
Considerato che il reddito minimo imponibile sul quale calcolare l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovrà essere individuato sulla base della retribuzione determinata per gli apprendisti (10% della retribuzione per la formazione interna ed esonero per quella esterna, salvo le diverse previsioni del contratto collettivo di riferimento) l’interpello conclude che il datore di lavoro non dovrà pagare nessun contributo per la formazione esterna, mentre dovrà versare solo un contributo del 5% della retribuzione effettivamente erogata per la formazione interna.

Possibili le assunzioni di apprendisti anche se c’è la solidarietà

Con l’interpello 21/2016 il ministero del Lavoro ha precisato che la finalità di mantenimento dei livelli occupazionali del contratto di solidarietà difensivo, nel suo periodo di vigenza, va contemperata con la possibile insorgenza di ulteriori esigenze lavorative. Qualora queste necessità possano essere soddisfatte soltanto da lavoratori con mansioni non disponibili nell’organico aziendale, sarà consentito procedere a nuove assunzioni in costanza di solidarietà difensiva, anche mediante l’attivazione di un contratto di apprendistato.
Tuttavia, il ministero precisa che deve essere sempre rispettato il rapporto di tre apprendisti ogni due dipendenti specializzati, ovvero quello del 100% nel caso di imprese al di sotto delle dieci unità, e deve essere garantita all’apprendista una formazione adeguata rispetto alle finalità del suo percorso.

Prosegue la sperimentazione dell’Asdi

I lavoratori che, dopo aver percepito l’indennità di disoccupazione (Naspi- Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) per la sua intera durata entro il 31 dicembre 2016, si trovano ancora in stato di disoccupazione e versano in una condizione di particolare disagio economico, potranno usufruire dell’Asdi (Assegno di disoccupazione).

Il Decreto interministeriale del 23 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, dispone infatti la prosecuzione della sperimentazione dell’Asdi, avviata nel 2015, secondo le modalità già indicate nel Decreto interministeriale del 29 ottobre 2015. A tal fine, per il 2016, oltre alle risorse già stanziate (200 milioni), il Decreto legislativo n. 148 del 2015 e Legge di stabilità 2016 hanno messo a disposizione ulteriori 400 milioni di euro.

Com’è noto, l’Asdi viene concesso a coloro che hanno perso il lavoro, hanno già usufruito della Naspi e si trovano in una condizione economica di bisogno attestata da un Isee pari o inferiore a 5.000,00 euro; devono inoltre aver compiuto 55 anni senza acquisire il diritto alla pensione (di vecchiaia o anticipata) oppure devono avere nel nucleo familiare almeno una persona di minore età.
Come per le altre misure di inclusione attiva, per ricevere l’Asdi è necessario aver sottoscritto un patto di servizio personalizzato presso i competenti Centri per l’Impiego, con specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare a iniziative di formazione e/o di politiche attive.

Le modalità di prosecuzione della sperimentazione oltre il termine stabilito dal decreto del 23 maggio 2016 saranno disciplinate con un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Per l’attuazione della misura, infatti, sono disponibili le risorse stanziate dall’articolo 43, comma 5, del Decreto legislativo n. 148 del 2015, pari a 270 milioni per l’anno 2017, 170 milioni di euro per l’anno 2018 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019.

Lombardia, presto al via il bando “Impresa Sicura”

Al via il nuovo bando “Impresa Sicura”, promosso dalla Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, finalizzato alla realizzazione di investimenti per la sicurezza nonché all’acquisto di dispositivi di pagamento e stoccaggio per la riduzione del flusso di denaro contante.
L’iniziativa si rivolge alle MPMI registrate e attive in Lombardia come imprese commerciali o artigiane – in base alla classificazione ATECO 2007 – prevede la concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese considerate ammissibili, nel limite massimo di 5.000 euro.La dotazione finanziaria del bando, di oltre 2 milioni di euro, è destinata, in particolare, alla realizzazione di interventi presso il punto vendita ubicato in Lombardia che prevedano spese per l’acquisto e installazione dei seguenti sistemi innovativi di sicurezza e dispositivi per la riduzione dei flussi di denaro contante:
• sistemi di video-allarme antirapina;
• sistemi di video-sorveglianza a circuito chiuso e sistemi antintrusione con allarme acustico, blindature;
• casseforti;
• sistemi antitaccheggio;
• serrande e saracinesche;
• vetrine e porte antisfondamento e/o antiproiettile, inferriate e porte blindate;
• sistemi biometrici;
• telecamere termiche;
• sistemi di pagamento elettronici;
• sistemi di rilevazione delle banconote false;
• dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna esterna;
• automazione nella gestione delle chiavi.
L’investimento dovrà essere di almeno 1.000 euro.
Le domande potranno essere presentate in via telematica a partire dalle ore 9.00 del 20 settembre 2016 fino alle ore 16.00 del 13 ottobre 2016.
Il bando e gli allegati sono scaricabili sul sito di Unioncamere Lombardia.

Cumulo ampio per gli ammortizzatori

Interazione a maglie larghe tra le diverse tipologie di integrazioni salariali: la circolare Inps 139/2016 ha chiarito come la Cassa integrazione ordinaria (Cigo) possa convivere con altri ammortizzatori, sulla scorta dei criteri concessivi dettati dal Dm 95442 del 15 aprile 2016, attuativo del Jobs act. Non è, infatti, infrequente che le aziende che ricorrono a un ammortizzatore sociale passino da una misura all’altra – a seconda delle fattispecie contingenti – nonché accedano, in contemporanea, a sussidi diversi.
La gestione
L’Inps può concedere l’integrazione salariale straordinaria dopo un periodo di Cigo: pertanto, è possibile accogliere l’istanza di cassa ordinaria, o “confermare” come legittima l’autorizzazione già concessa, anche se l’azienda non ha ripreso l’attività produttiva prima di ricorrere alla Cassa integrazione straordinaria (Cigs), e indipendentemente dalla causale relativa a quest’ultima. La logica che sottende questa impostazione risiede nella differente natura dei due interventi e tiene conto del fatto che la situazione su cui è fondata l’autorizzazione alla Cigo possa modificarsi o peggiorare nel corso del suo utilizzo.
Non va, inoltre, dimenticato che la valutazione circa la concessione della cassa ordinaria è fatta nel momento dell’inizio della relativa sospensione: l’eventuale, successivo, ricorso alla Cigs non può così inficiare retroattivamente la sussistenza del requisito della “temporaneità” richiesto ai fini della Cigo stessa. Ovviamente, la fattispecie che fa scattare l’integrazione straordinaria non deve costituire conferma di una congiuntura aziendale preesistente.
Seppure in termini meno ampi, la prassi descritta era già consentita prima dell’entrata in vigore del Dlgs 148/2015, in base al messaggio Inps 13406/2009: qui veniva chiarito come – al verificarsi di un evento improvviso e imprevisto – si potesse accedere alla Cigs immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con la Cigo.
La circolare 139 arriva, altresì, ad analoghe conclusioni nell’ipotesi di utilizzo invertito delle due misure. In sostanza, quando una ditta abbia usufruito di 52 settimane consecutive di Cigo, seguite da 52 settimane di integrazioni salariali per contratto di solidarietà (Cds) e abbia necessità di ricorrere ad un successivo ed ulteriore periodo di Cigo – se ricorrono i requisiti necessari per attivarla – l’Inps accoglierà la richiesta.
Il presupposto è che le 52 settimane di Cds vengono valutate dall’istituto come una sorta di ripresa dell’attività lavorativa, poiché l’azienda non ha realizzato una sospensione a zero ore ma l’attività lavorativa è comunque proseguita, seppure ad orario ridotto.
Sebbene l’Inps non vi abbia fatto esplicito riferimento, si ritiene che la stessa linea interpretativa possa essere sposata anche se la Cigo viene richiesta dopo 52 settimane di Cigs (e non solo dopo la causale riferita al Cds) se questa si è realizzata con riduzioni di orario e non con sospensione a zero ore delle lavorazioni. Occorre, infatti, ricordare come nell’impianto del Dlgs 148/2015 il Cds rappresenti una delle declinazioni delle integrazioni salariali straordinarie: la stessa posizione, peraltro, era già stata tenuta dall’Inps nel quadro normativo previgente, attraverso il messaggio 19350/2011.
Il cumulo
Cassa integrazione ordinaria e contratto di solidarietà – in base all’articolo 10 del Dm 95442 – possono coesistere nel medesimo periodo, purché si riferiscano a lavoratori distinti e la Cigo riguardi brevi periodi, comunque non superiori a tre mesi, fatta salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.
Allo stesso modo, è ammesso il ricorso congiunto a Cigo e Cigs nello stesso arco temporale (articolo 9 del Dm 94033/2016) purché i lavoratori interessati alle due misure siano diversi ed individuati tramite specifici elenchi nominativi: questa distinzione deve sussistere sin dall’inizio e per l’intero periodo di concomitanza.

News dallo Studio…..

  • In edicola martedì 20 settembre 2016 la Guida de Il Sole 24 Ore “Il lavoro” – “I tuoi Diritti” con i contributi di Alessandro Rota Porta e Ornella Lacqua su contratti, permessi, congedi e via via tutti gli istituti che caratterizzano la vita lavorativa