Newsletter n° 8 – Agosto 2020


Ispezioni sul lavoro: benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione

Nove aspetti normativi su cui effettuare un’analisi di equivalenza tra contratti leader e minori ai fini della legittima fruizione dei benefici normativi e contributivi. Legittimità che viene meno se viene riscontrato uno scostamento di almeno due parametri. Con la circolare n. 2/2020, l’Ispettorato del lavoro ritorna sull’applicazione dell’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 che subordina il riconoscimento dei benefici, tra l’altro, al rispetto di «accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Durc e contratti pubblici: non vale la proroga a fine ottobre

Il D.L. n. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni ha introdotto all’art. 8, co. 10 la seguente disposizione: “10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020”, introducendo quindi l’esclusione dalla possibilità di utilizzare i Durc prorogati nelle fattispecie inerenti i contratti pubblici indicate nella suddetta norma. In tali casi, pertanto, dovrà procedersi alla richiesta di Durc secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.

Regolarizzazione per lo straniero con permesso di soggiorno non convertibile

Il ministero dell’Interno, di concerto con quello del Lavoro, ha emanato la circolare 24 luglio 2020, n. 2399, secondo cui la procedura di regolarizzazione può essere effettuata anche a favore di un cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per richiesta asilo con un rapporto di lavoro irregolare.
La circolare affronta anche la problematica relativa alla possibilità di avviare la procedura di regolarizzazione da parte di una pluralità di datori di lavoro domestico (in ogni caso non superiore a 3) a favore di un medesimo lavoratore (colf o badante), purché il numero minimo di ore corrisponda a un retribuzione non inferiore all’assegno sociale, pari a 459,83 euro.

Sospeso l’obbligo formativo per l’apprendista in Cig a zero ore

Nessuna formazione in modalità e-learning o “a distanza” (Fad) per gli apprendisti con contratto professionalizzante se la cassa integrazione guadagni è a zero ore: l’obbligo formativo resta sospeso, come il rapporto di lavoro e potrà essere assolto nel periodo di proroga, in base all’articolo 2, commi 1 e 4, del Dlgs 148/2015.
Questo il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro diramato con la nota 527 del 29 luglio 2020.

Deposito telematico dei contratti collettivi di secondo livello anche per i benefici “normativi”

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 3/2020, fornisce chiarimenti in merito all’applicativo informatico predisposto dal Ministero del lavoro per l’assolvimento dell’obbligo di deposito telematico dei contratti di secondo livello sancito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 151/2015.
Il deposito dei contratti di secondo livello, aziendali o territoriali, è condizione necessaria non solo per la fruizione di benefici contributivi e fiscali, ma anche per la possibilità da parte dei medesimi accordi di derogare alla disciplina ordinaria di alcune tipologie contrattuali.

Reinserimento delle persone con disabilità da lavoro: rimborso della retribuzione

La circolare Inail n. 6 del 26 febbraio 2019 ha definito il procedimento relativo alla domanda di rimborso della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro, rimborsata dall’Inail nella misura del 60%. L’Inail, con la nota del 22 luglio 2020, chiarisce che i lavoratori autonomi, ancorché ricompresi tra i destinatari degli interventi di reinserimento lavorativo in quanto soggetti assicurati all’Inail, non rientrano tra i beneficiari del rimborso della retribuzione.

Precisazioni sulle funzionalità del servizio “Prestazioni di esodo”

Con il messaggio n. 1863 del 5 maggio 2020, l’Istituto di previdenza ha fornito indicazioni sulle nuove funzionalità del servizio “Prestazioni di esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione”, relativamente alla nuova modalità di invio delle istanze di liquidazione della prestazione di esodo ai sensi dell’art. 4, L. n. 92/2012, con generazione della domanda on line. A decorrere dall’11 maggio 2020, la trasmissione telematica è l’unica modalità prevista di invio, in sostituzione del modello cartaceo AP97.
Con il messaggio n. 3035/2020, l’Inps fornisce le ulteriori precisazioni sulle funzionalità del servizio “Prestazioni di esodo” in merito alle modalità d’invio delle domande telematiche e all’inserimento dei dati per il calcolo della contribuzione correlata.

Esodi anticipati e nuove modalità di versamento della provvista all’Inps

Con il messaggio n. 2765/2020, l’Inps conferma che, a partire dalla competenza di luglio 2020, la modalità di esposizione nei flussi Uniemens ai fini del conguaglio degli Assegni per il nucleo familiare, sia correnti che arretrati, anticipati dalle Aziende ai lavoratori prevederà esclusivamente la compilazione dell’elemento <InfoAggCausaliContrib> che, assumendo valenza contributiva, sarà obbligatoria e costituirà l’unica modalità di conguaglio.

Servizi Inps: dal PIN al Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

Con la circolare n. 87, l’Inps comunica lo switch-off del PIN Inps in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e fornisce le istruzioni relative alla fase transitoria, decorrente dal 1° ottobre 2020, propedeutica alla definitiva cessazione della validità dei PIN Inps.

Decreto semplificazioni: esclusione dagli appalti se non si pagano le tasse

Possibile esclusione dagli appalti nel caso di mancato pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche non definitivamente accertati.
La novità è prevista dal Dl 76/2020, in materia di semplificazione.
Tra le diverse misure alcune riguardano gli appalti: una di queste, contenuta all’articolo 8, comma 5, può avere un notevole impatto per le aziende in quanto prevede la possibile esclusione dagli appalti nel caso di mancato pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche non definitivamente accertati.

Nuove attività stagionali esentate dal contributo Naspi 

L’estensione dell’esenzione dal contributo Naspi per i contratti a termine introdotta dalla legge di bilancio 2020 si applica anche alle attività stagionali individuate da avvisi comuni e contratti collettivi nazionali entro il 2011. Questa una delle indicazioni contenute nella circolare Inps 91/2020 con cui l’istituto di previdenza ha recepito le novità apportate, dalla legge 160/2019, alla disciplina già contenuta nella legge 92/2012.

In Piemonte incentivi per lo smart working

Un piano di finanziamenti ideati e reperiti congiuntamente da Regione Piemonte e UnionCamere per sostenere le imprese nell’attività di smart working. L’iniziativa è rivolta a oltre 400mila imprese piemontesi e prevede un finanziamento pari a 6 milioni di euro, di cui 3 per l’acquisto di veicoli e altri 3 per l’acquisito di device finalizzati allo smart working e di biciclette. Le agevolazioni vanno da 10mila fino a 20mila euro. C’è tempo fino al 30 novembre prossimo

Il nuovo cuneo fiscale

Scatta con la busta paga di luglio l’applicazione del cuneo fiscale previsto dalla scorsa manovra di bilancio (articolo 1, comma 7, della legge 160/2019) e attuato con il Dl 3/2020 (convertito dalla legge 90/2020). In realtà, si tratta di un trattamento integrativo sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (Tir) che mira a ridurre la pressione fiscale, con la conseguenza che arriva al capolinea il cosiddetto bonus Renzi: quest’ultimo sopravviverà fino alle operazioni di conguaglio dell’anno in corso, nella quota massima di 480,00 euro (80 euro al mese da gennaio a giugno 2020).
Entriamo nel dettaglio per capire gli effetti che si avranno sugli stipendi di competenza dal 1° luglio 2020 in poi. Il meccanismo del Tir – che non concorre alla formazione del reddito del percipiente – prevede, appunto, un credito d’imposta in favore della platea dei precettori di reddito da lavoro dipendente e assimilati che possiedano un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro: non entrano nel computo del reddito da prendere come riferimento quello dell’abitazione principale e delle relative pertinenze così come il trattamento di fine rapporto; invece, fanno parte del calcolo i redditi derivanti da cedolare secca. Inoltre, la soglia di cui sopra va calcolata al lordo delle quote esenti dei redditi agevolati dall’incentivo previsto per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e dei redditi agevolati dal regime speciale per i lavoratori impatriati.
Restano esclusi dall’applicazione del Tir i lavoratori autonomi e i pensionati, mentre potranno beneficiarne – ad esempio – i borsisti e gli stagisti; i lavoratori socialmente utili; gli amministratori, i sindaci ed i revisori di società; i collaboratori di giornali e riviste.
L’entità del bonus è pari a 600,00 euro per il 2020 e di 1.200,00 dal 2021 rapportato al periodo di lavoro, al pari di quanto avviene per l’applicazione delle normali detrazioni fiscali sul reddito da lavoro dipendente.
Nella pratica il datore di lavoro / sostituto d’imposta, sulla base del reddito presunto che sarà erogato nel corso del rapporto di lavoro (nell’anno) calcola la spettanza o meno del Tir: in caso positivo e salvo la formale richiesta di non applicazione da parte del sostituito, imputa il credito d’imposta a scomputo dell’Irpef netta. Poi, in sede di conguaglio, qualora il reddito dovesse sforare il limite di 28mila euro complessivi annui, il sostituto dovrà trattenere quanto erogato: rispetto alle regole gestionali del bonus Renzi, se l’importo da trattenere è superiore a 60,00 euro, il recupero avviene in 8 rate di pari importo a partire dallo stipendio che sconta gli effetti del conguaglio (normalmente, dicembre). Viceversa, resterà immutata la corresponsione del credito già avvenuta.
I sostituti d’imposta compensano il Tir attraverso il modello F24: la risoluzione delle Entrate 35/E/2020 ha fissato gli appositi codice tributo “1701” e “1701E” per l’F24 riservato agli enti pubblici.
Da notare come anche questo credito – al pari di quanto già previsto per il bonus Renzi – non spetti ai soggetti incapienti, ovvero a coloro che si ritrovano un’imposta lorda di importo inferiore alle detrazioni fiscali di cui all’articolo 13, comma 1, del Tuir: il livello limite è rappresentato da un reddito pari a 8.145,00 euro annui.
A questo principio di carattere generale, fanno eccezione le situazioni in cui l’incapienza sia stata causata dal coinvolgimento del lavoratore negli ammortizzatori sociali e nei congedi parentali speciali introdotti per l’emergenza Covid-19. Si tratta delle causali Covid della Cigo; dell’assegno ordinario; della cassa integrazione in deroga; dei congedi parentali, anche quelli usufruiti dai collaboratori che percepiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Infatti, l’articolo 128, comma 1, del Dl 34/2020 ha stabilito che – in queste fattispecie – l’effetto della perdita di reddito da lavoro dipendente è sterilizzato ai fini dell’applicazione del Tir e dell’ulteriore detrazione fiscale facente parte del nuovo impianto di riduzione dell’Irpef.
Lo stesso meccanismo di salvaguardia interviene anche per quanto concerne la residuale applicazione del bonus Renzi, fino alla sua uscita di scena.

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