Newsletter n° 9 – Settembre 2023


Residenza fiscale e smart working: interviene l’AE

In linea con i chiarimenti forniti nei recenti documenti di prassi, l’agenzia delle Entrate nella circolare 25/2023 del 18 agosto, conferma che, ai fini dell’individuazione della residenza fiscale e dell’imponibilità dei redditi dei lavoratori in smart working, si devono applicare i criteri ordinari contenuti negli articoli 2 e 3 del Tuir.

Durc ora consultabile tramite app Inps su cellulare o tablet

L’Inps espande i suoi servizi online e, attraverso uno smartphone o un tablet, consente di consultare il Durc in corso di validità relativo alle imprese e ai lavoratori autonomi. L’app è disponibile sia per piattaforma Android che per iOS. Dopo l’accesso tramite Spid o Cie, inserendo il numero di protocollo di richiesta del Durc ovvero il codice fiscale dell’azienda (o prestatore di lavoro autonomo) il programma rende disponibili le informazioni riferite alla regolarità contributiva ai fini Inps, Inail e delle Casse edili.

Pronto il codice tributo per gli straordinari del turismo

I datori di lavoro che intendono utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario svolto nei giorni festivi, riconosciuto ai lavoratori del settore turistico (art. 39-bis del D.L. n. 48/2023), potranno usufruire del codice tributo “1702”. Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 51/E, in cui illustra anche le modalità di compilazione del modello F24. Il tema è stato affrontato anche dalla circolare 26/E.

Bonus Neet: l’Inps fa retromarcia sulle istruzioni

La riduzione dell’incentivo all’assunzione di Neet (previsto dall’art. 27 del D.L. Calderone) al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali in caso di cumulo con altri esoneri dev’essere limitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende assumere o ha già assunto. È quanto ha chiarito l’Inps, su concorde avviso del Ministero del Lavoro, con il messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023. La riduzione al 20% dell’incentivo non riguarda, pertanto, i casi in cui, per il medesimo lavoratore, si deve applicare l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico (legge di Bilancio 2023).

Ulteriori chiarimenti sul cuneo contributivo

L’Inps, con il messaggio 2924/2023, fornisce ulteriori chiarimenti applicativi in merito all’aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui all’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Flussi extracomunitari: novità in arrivo su quote e rientri

Effettivamente disponibili altri 40mila ingressi per lavoratori subordinati stagionali nei settori agricolo e turistico-alberghiero. Infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto il Dpcm del 19 luglio che integra le 44mila quote stabilite con il Dpcm del 29 dicembre 2022. Il provvedimento era stato adottato dal Consiglio dei ministri il 6 luglio a fronte dell’esaurimento dei posti avvenuto con il click day del 27 marzo, in occasione del quale le richieste per lavoro stagionale sono state più di 150mila.
Inoltre, è operativa la possibilità di rilasciare il visto d’ingresso ai lavoratori extra Ue che sono stati dipendenti per almeno 12 mesi di imprese con sede in Italia (o di loro partecipate) che operano in Paesi non appartenenti alla Ue (decreto 75/2023).

Assegno di matrimonio con domanda

I dipendenti con qualifica di operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato hanno diritto a un congedo matrimoniale di otto giorni con corresponsione di un assegno, pari a sette giorni di retribuzione, a carico dell’Inps. L’assegno non spetta a chi non è tenuto a versare il versamento specifico alla Cassa unica assegni familiari. Con il messaggio 2951/2023, Inps ha ricordato che, in caso di dipendenti attivi, l’importo dell’assegno viene anticipato dal datore di lavoro, che poi lo conguaglia con i contributi dovuti. I disoccupati, invece, possono ricevere l’assegno se nei 90 giorni antecedenti il matrimonio o l’unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni e non hanno altre retribuzioni o trattamenti sostitutivi. Ottengono l’importo direttamente dall’Inps a cui devono presentare domanda entro un anno dal matrimonio o unione civile, secondo le modalità illustrate nel messaggio 2147/2022.

Nuove modalità operative per espansione e isopensione

Aggiornate dall’Inps (messaggio 2952/2023) le modalità di gestione dei versamenti, da parte delle aziende interessate, della provvista in unica soluzione relativa agli esodi dei dipendenti tramite isopensione o contratto di espansione. Le somme relative all’importo erogato ai lavoratori vanno versate con bonifico, quelle della contribuzione correlata tramite F24.

Tassabile il rimborso della ricarica a casa dell’auto elettrica  

La ricarica di energia elettrica di un’auto data in uso promiscuo al dipendente, effettuata presso l’utenza domestica, non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore. Questo il nucleo della risposta a interpello 421/2023, in cui per la prima volta l’agenzia delle Entrate qualifica tali rimborsi come reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione.

Mance, detassazione gravosa

Sono arrivate le indicazioni dell’agenzia Entrate – con la circolare 26/E, del 29 agosto – volte a fornire i chiarimenti interpretativi sulla disposizione introdotta con la legge di bilancio 2023 (nello specifico articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) che ha previsto la possibilità di detassare le mance percepite dal personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Spetta quindi ai titolari delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la verifica del rispetto del limite reddituale dell’anno precedente (50.000 euro), il computo nel calcolo delle mance potenzialmente da detassare (corrisposte con mezzi elettronici o in denaro), oltre alla specifica indicazione nelle certificazioni uniche sia delle eventuali mance assoggettate a imposta ordinaria sia quelle assoggettate a imposta sostitutiva (e l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme erogate al lavoratore). Ai lavoratori invece l’obbligo di comunicare al sostituto insussistenza del diritto di avvalersi dell’imposta sostitutiva in caso di superamento dei 50.000 euro di reddito da lavoro dipendente l’anno precedente (se conseguiti con più datori) e di dichiarare, ai fini della verifica del rispetto annuale delle mance agevolabili, l’importo del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance detassate.

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