Newsletter n°3 Marzo 2016



Lavori In Corso


newsletter6Niente dimissioni online durante il periodo di prova (forse)

Il ministero del Lavoro, con la circolare 12/2016 ha escluso l’obbligo di adottare la nuova procedura (si veda Newsletter 2/2016) per le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova.

La circolare include questa ipotesi tra i casi per i quali la procedura telematica non si applica, sebbene sul punto permangano dubbi, poiché la stessa non è contemplata dall’articolo 26, del Dlgs 151/2015, dove sono elencate espressamente le fattispecie nelle quali la procedura è esclusa (lavoro domestico, risoluzioni convalidate in sede protetta, dimissioni delle lavoratrici in gravidanza).

La circolare, infine, conferma che il periodo di preavviso decorre dal giorno in cui le dimissionisono presentate in via telematica.

Prospetto disabili differito al 15 maggio

Press-3La proroga della presentazione del prospetto informativo sul collocamento obbligatorio è ufficiale: infatti, con la nota n. 970 del 17 febbraio 2016 del ministero del Lavoro è stato disposto lo slittamento dell’obbligo di legge dal 29 febbraio al 15 maggio prossimo, con possibilità di poter accedere ai servizi informatici dedicati alla compilazione a partire dal 15 aprile.

La nota in questione attua, altresì, una ricognizione dell’obbligo stabilito dalla legge n. 68/1999, alla luce delle novità introdotte dai decreti attuativi del Jobs act. Ad esempio, con riferimento ai lavoratori somministrati si ribadisce come gli stessi non sono computati nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione della normativa sul collocamento obbligatorio ma possono, invece, essere conteggiati nella quota di riserva durante il loro utilizzo, secondo le disposizioni dell’articolo 34, comma 3, del Dlgs n. 81/2015: si deve, ovviamente, trattare di lavoratori con | Newsletter n. 3 | Marzo 2016 | 2 disabilità, purché la somministrazione riguardi missioni di durata non inferiore a dodici mesi e a carattere continuativo, presso lo stesso utilizzatore.

Altre particolarità chiarite dal Lavoro riguardano poi l’esclusione dei telelavoratori agli effetti della determinazione della quota di riserva (per i datori di lavoro privati) così come la computabilità in detta quota – a determinate condizioni – dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, a patto che con riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% (al 45% per i soggetti con disabilità psichica e intellettiva) ovvero con specifiche minorazioni.

Cig in deroga alternativa al fondo di integrazione salariale 

Il Ministero del Lavoro (note 40/3223 del 11 febbraio e 40/4831 del 1° marzo scorso) ha precisato come i datori di lavoro esclusi dall’alveo di Cigo e Cigs, che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al fondo di integrazione salariale, possono comunque optare di accedere al trattamento della Cig in deroga nei limiti previsti dalla normativa ovvero, alternativamente, alle misure previste dal fondo di integrazione salariale o da quelli bilaterali.

I periodi di Cigd eventualmente utilizzati si neutralizzano ai fini del computo della fruizione di altre prestazioni di integrazione salariale: in sostanza, i singoli istituti si conteggiano in maniera autonoma.

Super-bonus per il Programma “Garanzia Giovani”

Con il decreto direttoriale 16 del 3 febbraio 2016 il programma Garanzia Giovani si arricchisce di una nuova misura: il “Super bonus per la trasformazione di tirocini” per i datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato un giovane dai 16 ai 29 anni che abbia svolto, o stia svolgendo, un tirocinio extracurriculare nell’ambito della Garanzia.

Si dà così avvio alla Fase II di Garanzia giovani, maggiormente orientata al risultato occupazionale e che comporterà una revisione anche della disciplina delle indennità di tirocinio e della misura “Orientamento specialistico”: l’incentivo è riconosciuto dall’Inps nel limite dei 50 milioni di euro stanziati a livello nazionale per le sole assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, effettuate dal 1° marzo al 31 dicembre 2016.

Il suo importo è proporzionato alla fascia di profilazione del giovane, ma è raddoppiato rispetto al normale bonus: da un minimo di 3mila a un massimo di 12mila euro. Il decreto prevede l’erogazione dell’incentivo da parte dell’Inps in 12 quote mensili di pari importo.

Cumulabile con l’esonero contributivo della legge di Stabilità per il 2016 e con altri incentivi all’assunzione di natura selettiva nel tetto del 50% dei costi salariali, il “super bonus tirocini” può essere fruito nei limiti del “de minimis” pari a 200mila euro nell’arco di tre anni ovvero, oltre questo importo, qualora l’assunzione del giovane determini un incremento occupazionale netto.

Nello specifico, per i ragazzi tra i 16 e i 24 anni di età, gli incentivi possono essere fruiti qualora ricorra un incremento occupazionale netto, mentre per le assunzioni dei giovani dai 25 ai 29 anni, oltre all’aumento occupazionale netto sarà necessario dimostrare l’assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o di un diploma di istruzione secondaria scolastica o di qualifica o di diploma dell’istruzione e formazione professionale regionale, o la mancanza di un’occupazione regolarmente retribuita entro due anni dal completamento della formazione a tempo pieno.


L’Inps interviene sui congedi dei lavoratori parasubordinati

Con la circolare 42/2016, l’Inps ha illustrato la portata del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo del c.d. Jobs Act, che ha modificato il T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) con riferimento, tra l’altro, alle disposizioni relative alle lavoratrici ed ai lavoratori iscritti alla Gestione separata.


Eventi e Manuali

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Alessandro Rota Porta ha curato, con l’Avvocato Giampiero Falasca, la stesura dei capitoli sugli ammortizzatori sociali e la previdenza integrativa