Newsletter n° 1- Gennaio 2018


Abbonamenti per i trasporti in benefit 

Via libera al rimborso in esenzione di tessere di abbonamento per il trasporto pubblico locale a favore dei dipendenti. L’articolo 1, comma 13, lettera b), della legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017) prevede un regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per le erogazioni e rimborsi di spese per abbonamenti a trasporto pubblico locale. Dette misure, in precedenza, non rientrando nel perimetro dell’articolo 51, comma 2, lettera d) del Tuir, nella prassi delle Entrate erano state considerate soggette a tassazione, fatta salva l’ipotesi di sostituzione del premio di risultato con servizi di trasporto collettivo di cui alla lettera d), comma 2, dell’articolo 51 del Tuir.
Per poter godere del regime agevolato, questi benefit devono però essere erogati o rimborsati alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro.

I congedi per il padre nel 2018

CONGEDO OBBLIGATORIO
La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, per l’anno 2018, passa da 2 a 4 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.
Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre lavoratore dipendente entro e non oltre il 5° mese di vita del bambino o dall’adozione/affidamento e quindi durante il congedo di maternità della lavoratrice madre o anche successivamente purché entro il limite temporale dei 5 mesi dalla nascita del figlio.

CONGEDO FACOLTATIVO
Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Il congedo facoltativo, a differenza da quello obbligatorio, è condizionato alla scelta della lavoratrice madre di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno fruito dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.

Co.co.co: aumenta il peso della gestione separata

Per le collaborazioni coordinate e continuative (tipiche e atipiche), per i dottorandi e gli assegnisti, per i contratti a progetto già in essere alla data del 25.6.2015 (che possono continuare fino a conclusione del progetto), per gli associati in partecipazione già in essere alla data del 25.6.2015 (che possono continuare fino alla scadenza del contratto), per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori porta a porta (redditi superiori a € 5.000), non pensionati e non titolari di partiva IVA, la contribuzione da versare alla Gestione separata INPS, dall’1.1.2018, aumenta (contributo IVS) di un punto percentuale (ultimo adeguamento).

Stop alle retribuzioni in contanti

Con alcune disposizioni inserite nei commi da 910 a 914 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Legislatore impone, per qualsiasi prestazione lavorativa sia subordinata che autonoma, la piena tracciabilità, a partire dal 1° luglio 2018, delle retribuzioni e dei compensi.
La violazione dell’obbligo della tracciabilità delle retribuzioni comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 5.000 euro
La misura non trova applicazione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (in senso stretto) e nel rapporto di lavoro domestico.

Rincaro per il Ticket licenziamenti 

La legge di Bilancio 2018 ha disposto il raddoppio dell’importo del cosiddetto ticket licenziamento dovuto dalle aziende tenute al versamento del contributo di Cigs in caso di ricorso a procedure di licenziamento collettivo.
In sostanza, per un lavoratore subordinato a tempo indeterminato con anzianità aziendale piena pari a 36 mesi, il ticket a seguito di procedura di licenziamento collettivo (considerando il massimale Naspi 2017 di 1.195 euro) ammonta a 2.940 euro (l’82% di 1.195 per tre anni).
Laddove la procedura collettiva non si concluda con un accordo, la misura del ticket, dal 1° gennaio 2018, in base al comma 35 dell’articolo 2 della legge 92/2012, è triplicata.

Esodo a maglie più larghe 

L’art. 1, comma 160, della legge n. 205/2017, allo scopo di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo, limitatamente al periodo 2018-2020, stabilisce che il periodo di quattro anni di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 92/2012, è elevato a sette anni.

Incremento al limite del “tetto aziendale” nel F.I.S.

Con l’art. 1, comma 159, la Legge di Bilancio interviene sul tetto massimo di erogazione delle prestazioni da parte del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) nei confronti del singolo soggetto datoriale.
La disposizione della legge n. 205/2018 fissa in termini strutturali il tetto aziendale in dieci volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, fatte salve le prestazioni già deliberate, abrogando l’art. 44, comma 5, del D.Lgs. n. 148/2015.

Somministrazione, gli obblighi di comunicazione alle OOSS

Con l’emanazione del Dlgs 81/2015, i datori di lavoro che ricorrono alla somministrazione devono tener contro delle seguenti disposizioni:

• eliminazione della comunicazione preventiva, ossia prima della stipula del contratto di somministrazione;
• obbligo della sola comunicazione a consuntivo ogni dodici mesi sui contratti stipulati (nr dei contratti stipulati, durata degli stessi, nr e qualifica dei lavoratori interessati). Comunicazione da inviare, di norma, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, salvo eventuale diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva;
• eliminazione dell’informativa delle motivazioni di ricorso, rimanendo solo un discorso quantitativo e temporale.

Nell’ipotesi di mancato o non corretto assolvimento di tale ultimo obbligo, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un importo da € 250,00 a € 1.250,00, qualora l’adempimento non sia espletato entro il 31 gennaio di ogni anno in relazione ai contratti sottoscritti l’anno precedente.

RICORDIAMO AI CLIENTI DI SEGNALARCI EVENTUALI RAPPORTI DI SOMMINISTRAZIONE, SUSSISTENDO L’OBBLIGO DI INDICAZIONE SUL LUL e per gli effetti su eventuali rapporti di lavoro diretti.

Al 31/1 il prospetto informativo disabili

Entro il prossimo 31 gennaio, i datori di lavoro privati e pubblici, che occupano almeno 15 dipendenti, devono trasmettere agli uffici competenti, il prospetto informativo da cui risulti la propria situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge.
Il documento che è stato previsto dalla legge 68/1999, è una dichiarazione che i datori di lavoro devono presentare indicando il numero complessivo dei dipendenti che rientrano nella base del computo, i relativi dati, i posti e le mansioni disponibili per la quota riservata ai lavoratori disabili.
La denuncia non deve essere inviata tutti gli anni ma solo quando, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
Il modulo è unico a livello nazionale e deve essere inviato esclusivamente per via telematica, compilando il modello on-line, utilizzando la soluzione applicativa messa a disposizione dai servizi informatici presso cui l’utente è abilitato ad operare.
Il datore di lavoro che intende adempiere all’obbligo direttamente, deve accreditarsi secondo le modalità indicate da ciascuna regione e provincia autonoma di appartenenza. L’invio del prospetto deve essere fatto presso il servizio informatico messo a disposizione dagli enti stessi, se l’azienda ha sede legale e unità produttive in un’unica regione o provincia autonoma, oppure presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale, se sede legale e unità produttive sono ubicate in due o più regioni o province autonome.
Se, invece, il datore di lavoro decide di avvalersi di un intermediario, il soggetto abilitato invia il modello informativo presso il servizio informatico dove è situata la sede legale del medesimo.
A seguito dell’invio, il servizio informatico rilascia una ricevuta di avvenuta trasmissione, con indicazione della data e dell’ora di ricezione. Detta ricevuta fa fede per documentare l’adempimento di legge: ogni prospetto inviato viene contrassegnato con un codice univoco a livello nazionale che ne consente la puntuale identificazione.
Per qualsiasi motivo, e prima della scadenza del termine stabilito per l’invio, è possibile annullare il documento. Un’eventuale rettifica è ammessa solo se avviene entro 5 giorni dall’invio, e limitatamente ai dati che non influenzano il riconoscimento del dichiarante, dei lavoratori disabili e dei dati che non incidono sul calcolo delle scoperture.
Per la mancata presentazione del modello è prevista una sanzione fissa pari a 635,11 euro, maggiorata di 30,76 euro per ogni giorno di ritardo. L’invio del prospetto con strumenti diversi dalla modalità telematica, equivale ad un mancato adempimento. Invece, nel caso in cui, non venga presentato nei termini per un mancato funzionamento del sistema informatico, viene rilasciata su richiesta dell’interessato, idonea documentazione che attesta l’adempimento, fermo l’obbligo di invio nel primo giorno utile successivo.

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