Newsletter n° 10 – Ottobre 2022


Dal Lavoro altri chiarimenti sul Dlgs trasparenza

La Circolare n. 19 del Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni su taluni specifici profili degli obblighi informativi introdotti dal Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno 2022 (cosiddetto Decreto Trasparenza) in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Un focus particolare è stato posto sugli ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Ricordiamo come l’articolo 1-bis del d.lgs. n. 152/1997, inserito dall’articolo 4, lett. b), del d.lgs. n. 104/2022, preveda ulteriori obblighi informativi nel caso che il datore di lavoro utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. In particolare, il comma 1 stabilisce che «Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto ad informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.». In queste ipotesi, il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori e la RSU o, in mancanza di quest’ultima, le Organizzazioni Sindacali. Sul punto è fortemente consigliata una valutazione congiunta con i tecnici IT e gli esperti Privacy.

Restando sul tema del Dlgs 104/2022, il ministero del Lavoro ha predisposto una nuova area “Norme e contratti collettivi”, al fine di rendere disponibili le principali disposizioni normative e dei contratti collettivi applicabili ai rapporti di lavoro del settore privato.
La pagina non fa altro che linkare sul sito normattiva.it, per la visione delle principali normative in materia di lavoro, e rimandare al sito del CNEL, per quanto riguarda la lettura dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
Sarà possibile, secondo quanto scrive lo stesso Ministero del lavoro, richiedere informazioni e Faq sui principali istituti del rapporto di lavoro privato, accedendo allo Sportello Unico Digitale dello stesso Ministero del Lavoro.

Rapporto biennale parità: informativa anche ai sindacati

Ai sensi del Dlgs 198/2006 (art. 46) ricordiamo che una copia del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica (tramite PEC), anche alle rappresentanze sindacali aziendali (il termine è il 14 ottobre 2022). In mancanza delle RSA o della RSU, il rapporto deve essere trasmesso alle sedi territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Istruzioni Inps sull’esonero contributivo del 2 per cento 

L’Inps ha fornito ai datori di lavoro le istruzioni per l’applicazione dell’aumento dell’esonero contributivo dello 0,80%, previsto dalla legge di Bilancio 2022, che, con riferimento al solo secondo semestre di quest’anno, passa al 2% per effetto di quanto disposto dall’articolo 20 del Dl 115/2022.
Nel messaggio 3499/2022, l’istituto conferma – in linea di massima – i contenuti della circolare 43, pur limitandone la validità al 30 settembre. Dal 1° di ottobre, infatti, escono di scena i codici che sono serviti per indicare la riduzione dello 0,80%, che lasciano il posto a una nuova codifica. Inoltre viene prevista la regolarizzazione del pregresso (luglio, agosto e settembre 2022), che può essere effettuata avvalendosi dei flussi uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Bonus 200 € per i lavoratori che non l’hanno ricevuto in luglio: interviene l’Inps

L’Inps, con la circolare n. 111 del 7 ottobre 2022, fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti che non hanno ricevuto il bonus a luglio in quanto non percettori dell’agevolazione dello 0,80% nel primo quadrimestre, perché coperti da contribuzione figurativa integrale INPS (articolo 22, del decreto-legge n. 115/2022).

Al lavoro post maternità con bonus contributivo

Diventa operativo l’esonero contributivo del 50% in favore delle lavoratrici madri rientrate dalla maternità, introdotto sperimentalmente per il solo anno 2022: con la circolare 102/2022 l’Inps illustra la disciplina della nuova agevolazione, che in base all’articolo 1, comma 137, della legge 234/2021, consiste in un esonero del 50% della contribuzione previdenziale a carico delle dipendenti del settore privato a seguito del rientro dal congedo di maternità, per una durata massima di 12 mesi dalla data di rientro.

Omesso versamento delle ritenute previdenziali: precisazioni sulle sanzioni 

La sanzione minima per la violazione dell’omesso versamento di ritenute contributive è pari a 10mila euro, non 17mila come finora è stato chiesto dall’Inps. Prevale cioè la «misura minima» fissata dalla legge per la violazione, appunto 10mila euro, e non la «misura ridotta» calcolata in base alla disciplina generale sul procedimento sanzionatorio: un terzo della misura massima (art. 16 legge 689/1981). Lo precisa l’Inps nel messaggio 3516/2022, sulla base delle nuove indicazioni del ministero del lavoro, costretto a rivedere i propri indirizzi interpretativi dal notevole contenzioso in materia. La novità comporta per l’Inps la necessità di riformulare gli accertamenti dal 2016 e la rettifica delle ordinanze-ingiunzioni con cui sono state richieste le sanzioni.

Nuove indicazioni operative sulla gestione della maternità

Per fruire del congedo di maternità in modalità flessibile, ossia un mese prima del parto e quattro dopo, oppure cinque mesi dopo, non è più necessario inviare all’Inps la documentazione medica che attesta l’idoneità della lavoratrice a posticipare il periodo di assenza dal lavoro: è quanto ha precisato l’Istituto con la circolare 106/2022. La certificazione sanitaria va quindi presentata soltanto al datore di lavoro. Questi, di conseguenza, deve verificare se la lavoratrice può legittimamente continuare a lavorare nel periodo di astensione obbligatoria (cosa finora fatta dall’Inps), mentre l’Inps si deve limitare a riconoscere l’indennità (i controlli può farli successivamente).

Formazione obbligatoria per i lavoratori in Cigs

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2022, il Decreto 2 agosto 2022 con il quale fornisce le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie.
Il decreto si applica ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti dal titolo I, capo III, e dal titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Fis, accesso semplificato per causali straordinarie

Per le aziende con dimensioni medie fino a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, tutelate dal Fondo di integrazione salariale (Fis), sarà più semplice ricorrere all’assegno di integrazione salariale per causali straordinarie. È quanto emerge dalla lettura della circolare Inps 109/2022.

Riforma degli ammortizzatori sociali, istruzioni per gli UniEmens

Con il messaggio 3649/2022 del 5 ottobre 2022 l’Inps fornisce ulteriori chiarimenti inerenti alle istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens. In particolare, informa che i codici, istituiti per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022, potranno essere utilizzati anche sulla denuncia di competenza ottobre 2022.

Indennità una tantum lavoratori dipendenti Dl Aiuti-ter

Con il Dl 144/2022 viene prevista un’indennità una-tantum di 150 euro per i lavoratori dipendenti (esclusi i lavoratori domestici oggetto di apposita disciplina) con una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro. La misura innova sulla modalità e sulla platea rispetto al bonus 200 euro erogato a luglio effettuando la verifica sull’imponibile della medesima mensilità nella quale viene erogato il bonus. La norma quindi prevede una valutazione della retribuzione imponibile “one shot” sul mese di novembre senza ulteriori successive verifiche.

Sarà invece l’Inps ad erogare, nel mese di novembre 2022, il beneficio ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 32 comma 8 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2022, n. 91che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro.

Per i soggetti che invece percepiranno nel mese di novembre 2022 le prestazioni di disoccupazione Naspi previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, verrà riconosciuta dall’Inps l’indennità una tantum anche in questo caso pari a 150 euro. La stessa indennità viene riconosciuta anche a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all’articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

A domanda, l’indennità è corrisposta dall’Inps ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il beneficio spetta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.

Per i lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti ed altri soggetti, a domanda, l’Inps corrisponde l’una tantum a coloro che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, l’importo una tantum pari a 150 euro. Per rientrare nell’erogazione della misura i soggetti non devono avere un reddito relativo ai rapporti che generano il diritto non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021. La stessa indennità viene prevista per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati.

Prescrizione dei crediti di lavoro: dall’Inl nuove indicazioni

Alla luce del principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione, l’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota 1959 del 30 settembre scorso, ha specificato che deve dunque ritenersi in parte superata la nota prot. n. 595 del 23 gennaio 2020 e pertanto, in virtù di quanto sopra, il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa ex art. 12, Dlgs 124/2004, i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Assegno unico, aumento degli importi per i figli disabili maggiorenni

L’Inps, con il messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022, rende noto l’aumento degli importi dell’Assegno unico per i nuclei familiari con figli disabili maggiorenni. Il decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (decreto Semplificazioni) ha infatti modificato gli importi, aumentandoli limitatamente al 2022, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età. Lo stesso decreto-legge, inoltre, prevede nuove disposizioni per potere beneficiare dell’Assegno unico in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto.

Contributi previdenziali edilizia ridotti anche nel 2022 

Con Dm del 5 settembre scorso, il ministero del Lavoro ha confermato, anche per il 2022, la riduzione dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile per l’anno 2022: occorre ora attendere il via libera dell’Inps per conguagliare lo sgravio. In particolare, la misura prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è individuata, per l’anno 2022, nella percentuale dell’11,50 per cento.

Richiedibile l’indennità per il part time ciclico verticale

I dipendenti del settore privato, titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale con periodi non interamente lavorati, possono inviare all’Inps richiesta per il riconoscimento di un’indennità di importo pari ai 550 euro, per il 2022. Con la circolare 115/2022 l’Istituto fornisce le istruzioni per l’attuazione della previsione contenuta nell’articolo 2-bis del decreto Aiuti (Dl 50/2022).

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