Pubblicate le regole della patente a crediti
Dal 1° ottobre è scattato l’obbligo della patente a crediti per operare nei cantieri temporanei o mobili per le imprese – anche quelle non qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri) e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza (su questo preciso punto sta emergendo qualche commento dubbio ma, al momento, le indicazioni ministeriali sono queste). Le nuove regole sono state disciplinate dal Dm del Lavoro 132/2024 e illustrate dalla circolare Inl nr 4/2024.
Chi vuole ottenere il rilascio piò presentare la domanda tramite il Portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato.
Ricordiamo che, per il rilascio della patente, è richiesto il possesso dell’iscrizione alla Camera di commercio; l’adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; il possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità; del Documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente; l’avvenuta designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. Il riferimento ai “casi previsti dalla normativa vigente”, è dovuto al fatto che non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati: a titolo d’esempio il DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. L’iscrizione alla Camera di commercio, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato con autocertificazione, mentre gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP è attestato con dichiarazioni sostitutive.
Vi ricordiamo che entro 5 giorni dalla presentazione della domanda è obbligo dell’azienda darne comunicazione scritta agli RLS e agli RLST: per questo adempimenti e per altri eventuali dubbi sulla materia vi invitiamo gentilmente e rivolgervi a chi vi assiste su salute e sicurezza.
Si precisa, inoltre, che sono previste le seguenti conseguenze in caso di una patente con punteggio inferiore a 15 crediti:
1. Divieto di operare in cantiere:
– Eccezione: completamento di lavori in corso superiori al 30% del valore del contratto.
2. Sanzioni in caso di operatività senza patente o con patente con meno di 15 crediti:
– Sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori con un minimo di 6.000 euro (non soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/08);
– esclusione da lavori pubblici per 6 mesi;
– competenza dell’Ispettorato territoriale per l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione;
– comunicazione della sanzione ad ANAC e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’interdizione semestrale alla partecipazione di lavori pubblici.
3. Responsabilità del committente/responsabile dei lavori:
– Sanzione da 711,92 a 2.562,91 euro, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, se non verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi (pure nella ipotesi di subappalto) dell’attestazione SOA.
Tra le indicazioni contenute nel Dm, c’è la sospensione obbligatoria della patente in caso di infortunio mortale per colpa grave «fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato» del lavoro «adeguatamente motivata». Il Dm dettaglia come i crediti iniziali, pari a 30, possono arrivare a 100 sulla base di determinati requisiti posseduti al momento della domanda o acquisiti successivamente. Viene regolata la gestione dei crediti in caso di fusione o trasformazioni societarie. Il recupero dei crediti persi richiede la frequenza di corsi in materia di salute e sicurezza da parte dei responsabili delle violazioni e dei lavoratori occupati.
Appalti, ricordiamo i capisaldi della congruità
La conversione in legge del decreto Coesione (Dl 60/2024, convertito dalla legge 95/2024) ha introdotto ulteriori novità sulla verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti edili pubblici e privati, rispetto a quanto già previsto dal Dl 19/2024.
Sia in ambito privato che pubblico, il committente ha l’obbligo – prima del saldo all’impresa esecutrice – di verificare che l’importo minimo di manodopera necessario per la realizzazione di un’opera edile, considerata la tipologia di lavorazione e la quantità di imprese presenti nel cantiere, sia congruo rispetto ai parametri riportati nell’allegato al Dm 143/2021 (che stabilisce appunto le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera, rispetto a diverse opere edili).
Per l’individuazione di cosa si intenda per lavori edili il Dm 143/2021 fa esplicito riferimento alla definizione contenuta nell’allegato X del Dlgs 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, ritenendo che rientrino nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il Dl 60/2024 prevede che nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili (da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione), prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il direttore dei lavori, o il committente (in mancanza di nomina del direttore dei lavori) negli appalti privati, abbiano l’obbligo di verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.
Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva.
L’attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile-Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato ovvero del committente.
Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile-Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile-Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. La regolarizzazione consente il rilascio dell’attestazione di congruità.
La verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile.
Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fine della valutazione della performance dello stesso. L’esito dell’accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), anche ai fini dell’esercizio dei poteri a essa attribuiti in base all’articolo 222, comma 3, lettera b), del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023).
Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70mila euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità.
Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5mila euro a carico del direttore dei lavori o del committente (in mancanza di nomina del direttore dei lavori).
Contratti a termine, risarcimento più alto in caso di abuso
Con il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.217 del 16 settembre 2024, sono state introdotte alcune novità in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi del settore privato. Prima dell’intervento – si legge in una nota pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – il D.Lgs. n. 81/2015 prevedeva, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, che il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”. L’art. 11 del D.L. n. 131/2024 ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”. Inoltre, è stato abrogato il terzo comma dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà dell’indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.
A dicembre 2024 il bonus 100 euro in busta paga (non per tutti)
Per oltre un milione di lavoratori dipendenti a dicembre prossimo sarà riconosciuta un’indennità di 100 euro netti, esente da Irpef e contributi, unitamente alla tredicesima mensilità
L’indennità una tantum di 100 euro è riconosciuta solamente ai lavoratori dipendenti (con esclusione degli incapienti) con redditi complessivi, nel 2024, fino a 28.000 euro.
Il beneficio sarà erogato direttamente dal datore di lavoro su espressa richiesta del lavoratore in cui dichiara di averne diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli.
Sul punto è intervenuta la circolare delle Entrate 19/2024 a chiarire le modalità operative di gestione del bonus.
Per accedere al beneficio occorre rispettare le seguenti condizioni:
1 il lavoratore deve avere il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato;
2 il beneficio spetta anche ai lavoratori che hanno almeno un figlio a carico se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.
In caso di assunzione o cessazione in corso d’anno l’importo di 100 euro dovrà essere riproporzionato alla durata del contratto di lavoro.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo non si tiene conto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale ma, al contrario, si deve tenere conto della quota esente dei redditi agevolati previsti per i contribuenti che hanno trasferito la loro residenza in Italia. Tenuto conto che l’erogazione avverrà in corso d’anno, la norma prevede una serie di disposizioni per evitare condizioni di irregolarità.
Sebbene la norma faccia riferimento al «reddito complessivo» il sostituto di imposta dovrà determinare l’importo in funzione dei soli redditi conosciuti di lavoro dipendente. In questo caso se il conguaglio sarà effettuato nello stesso mese di erogazione dell’indennità (ossia, dicembre 2024) il datore di lavoro potrà agire con ragionevole certezza del dato. Qualora il conguaglio sarà effettuato nei mesi successivi, il datore di lavoro riconoscerà la somma sulla base della semplice richiesta del lavoratore e verificherà in sede di conguaglio il diritto alla stessa recuperando eventualmente l’importo ove non dovuto.
Il datore di lavoro una volta erogata l’indennità potrà compensare il credito maturato in F24 a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Se il lavoratore possiede altri redditi in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi sarà sua responsabilità rideterminare o restituire la somma ricevuta dal datore di lavoro.
Infine, anche in assenza di una specifica previsione della norma, l’indennità di 100 euro deve ritenersi non soggetta a contributi. Ciò in quanto, in base al principio dell’armonizzazione delle basi imponibili, si può giungere alla conclusione che se l’indennità è esente da Irpef lo è anche da contributi.
Sanzioni ai datori di lavoro per l’affitto predatorio
Sanzione fino a 5.500 euro per i datori di lavoro che affittano un alloggio senza idoneità o a canone eccessivo a lavoratori immigrati stagionali. L’articolo 9 del decreto legge 131/2024 (Salva infrazioni, in vigore dal 17 settembre) ha inserito il comma 15-bis nell’articolo 24 del Dlgs 286/1998, disponendo che «il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione.».
Nuova diffida inibita dalle violazioni precedenti
L’omessa denuncia all’Inail del socio operativo o del collaboratore familiare (articolo 23 del Dpr 1124/1965) e le omesse comunicazioni di inizio, variazione e cessazione del rischio all’Inail (articolo 12 del Dpr 1124/1965) non possono formare oggetto della diffida amministrativa disciplinata dall’articolo 6 del decreto legislativo 103/2024 in quanto incidono sulla “sicurezza sociale”. Questa una delle conseguenze delle indicazioni fornite dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), di concerto con gli istituti previdenziali e assicurativi, tramite la nota 6774/2024. Come anticipato dalla nota 1357/2024 del 31 luglio, in cui l’Inl ha fornito le prime indicazioni sulle nuove norme, la nota 6774/2024 contiene un elenco delle violazioni che, sulla base del dettato normativo, sono da ritenersi assoggettabili alla nuova diffida amministrativa. Dopo la nota 6774 è seguita la n. 7296 dell’8 ottobre 2024, con la quale, ad integrazione delle note menzionate, l’Inl ha diffuso ulteriori chiarimenti in merito alle modalità applicative e procedurali relative al provvedimento di “diffida amministrativa”, previsto dagli artt. 1 e 6 del Decreto Legislativo n. 103/2024.
Disabili, esonero entro il 1° novembre
Dal 3 ottobre è disponibile il nuovo applicativo online con cui i datori di lavoro, con dipendenti impegnati in lavorazioni a rischio elevato di infortunio, devono presentare l’autocertificazione dell’esonero dall’obbligo di assunzione disabili. Lo ha comunicato il ministero del Lavoro sul proprio sito internet, dove è stata altresì pubblicata la nota illustrativa delle nuove regole in vigore dal 1° ottobre scorso per il versamento del contributo esonerativo per gli addetti a lavorazioni con tasso rischio Inail non inferiore al 60 per mille, secondo le previsioni dell’articolo 5 comma 3-bis della legge 68/1999.
L’aggiornamento della procedura telematica è conseguenza dell’adozione del decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 che ha introdotto l’obbligo del versamento attraverso PagoPA, in sostituzione del bonifico bancario, fermo restando l’obbligo di autocertificare le condizioni per fruire dell’esonero.
Poiché sarà l’applicativo stesso a generare gli avvisi di pagamento trimestrale da effettuare con modalità elettronica, tutti i datori di lavoro interessati sono tenuti a presentare l’autocertificazione, compresi quelli che già stavano fruendo dell’esonero. Per andare in continuità, e proseguire i versamenti trimestrali, anche questi datori di lavoro dovranno ripresentare l’autocertificazione entro il 1° novembre, utilizzando la nuova procedura disponibile dal 3 ottobre, a seguito della necessaria integrazione con la piattaforma PagoPA.
Omissioni ed evasioni contributive e assicurative: il nuovo regime sanzionatorio
L’Inps, con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, ha illustrato la disciplina del nuovo regime sanzionatorio in tema di omissioni ed evasioni contributive, fornendo alcune precisazioni in merito alla sua applicazione in relazione a ciascuna fattispecie, e delle attività di compliance e di accertamento d’ufficio.
La revisione, con decorrenza dal 1° settembre 2024, rientra nelle misure del PNRR relative all’introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell’economia regolare.
Con la modifica alla misura delle sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva, l’art. 30 del citato DL n. 19/2024, ha introdotto alcune modifiche sostanziali, prevedendo una loro diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell’adempimento.
La Circ. 90/2024 affronta le diverse fattispecie sanzionatorie e fornisce indicazioni in merito alle attività di compliance e di accertamento d’ufficio introdotte dalla medesima normativa.
Per quanto concerne le violazioni di competenza dell’Inail, è intervenuta la circolare 31 del 10 ottobre 2024.
Aziende con almeno 30 dipendenti: incentivi per gli stage fino all’8/11
Stimolare con 10mila euro per ogni stagista la vocazione imprenditoriale dei giovani diplomati e laureati e facilitarne l’ingresso nel mercato del lavoro. È l’obiettivo del “Voucher stage”, l’iniziativa che rientra nel Progetto Rete promosso dal ministro per lo sport e i giovani attraverso il dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e in collaborazione con Invitalia, che punta a sviluppare le competenze professionali dei giovani stagisti che verranno ospitati da imprese con sedi in Italia e in altri paesi Ue. Dal 7 ottobre fino alle ore 17:00 dell’8 novembre 2024 (non è un click day) potranno essere presentate sulla piattaforma dedicata (raggiungibile dal sito rete.giovani2030.it) le domande di partecipazione da parte delle imprese interessate.
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