Newsletter n° 2 – Febbraio 2019


Al via il Reddito di cittadinanza e la Quota 100

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla GU n. 23 del 28 gennaio 2019, il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, con le disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. Per la piena attuazione dei provvedimenti, sarà necessaria l’emanazione di 24 decreti ministeriali attuativi.

Riforma delle pensioni, da quota 100 all’opzione donna

Con l’entrata in vigore del Dl 4/2019, viene inserito nell’ordinamento previdenziale un nuovo strumento che prevede l’accesso alla pensione al raggiungimento di Quota 100 coinvolgendo anche gli accordi bilaterali tra imprese e sindacati.

Parallelamente si interviene su alcuni istituti e strumenti di pensionamento o di accompagnamento alla pensione, tra i quali:
– l’opzione donna;
– il congelamento degli incrementi della speranza di vita fino a tutto il 2026 per chi matura la pensione anticipata ordinaria o la pensione anticipata ridotta per i precoci;
– la reintroduzione per il 2019 dell’Ape sociale;
– una nuova forma di riscatto di periodi non coperti da contributi obbligatori;
– la norma entra ora nel passaggio parlamentare per la conversione in legge entro due mesi e potrebbe essere modificata in diversi punti;
– l’Inps nel frattempo ha già emanato diverse istruzioni per affrontare da subito le nuove procedure di pensionamento: le circolari 29 gennaio 2019, nn. 10 e 11; i messaggi 29 gennaio 2019, n. 395 e 402.

Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE sociale

L’Inps, con la circolare n. 15/2019, fornisce istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 con riferimento all’APE sociale.
Inoltre l’Istituto fornisce chiarimenti riguardo alla decorrenza delle indennità per i soggetti che, essendo in possesso della relativa certificazione, non abbiano presentato domanda del beneficio entro la data del 31.12.2018.

Dall’INPS il Manuale sul Reddito di Cittadinanza

L’INPS ha pubblicato il Manuale sul Reddito di Cittadinanza: per sapere come si presenta la domanda, quali sono i requisiti, gli adempimenti e l’importo e per avere ulteriori informazioni su questo beneficio economico.
Il Reddito di Cittadinanza, disciplinato dal Dl 4/2019, è un sostegno per famiglie in condizioni disagiate finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Consiste in un beneficio economico accreditato ogni mese sulla Carta RdC, una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno.
Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.

INPS: fissati i minimali 2019

L’INPS ha emanato la circolare 6/2019 con la quale comunica, relativamente all’anno 2019, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Integrazione salariale, NASpI, DIS-COLL: stabiliti massimali

Con la circolare 5/2019 l’INPS ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili, in vigore dal 1° gennaio 2019.

Gestione separata: aliquote contributive reddito per l’anno 2019

L’INPS (circolare 18/2019) ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.
In merito alle aliquote 2019 Inps della Gestione Separata, nessun cambiamento rispetto alle aliquote 2018.

Rilasciato il tool per il calcolo delle aliquote INPS

L’INPS ha emanato il messaggio n. 356 del 25 gennaio 2019, con il quale comunica il rilascio della nuova funzionalità “Calcolo aliquote contributive”, utilizzabile da aziende ed intermediari.
L’applicativo sarà disponibile nella sezione “Servizi per le aziende e consulenti” del portale dell’Istituto, alla voce “UNIEMENS”, a cui è possibile accedere con le proprie credenziali (Codice Fiscale e PIN). Per ottenere la simulazione dell’aliquota contributiva da applicare all’azienda sarà sufficiente inserire il CSC, i CA e la qualifica dei lavoratori. Il software consentirà di visualizzare l’aliquota contributiva associata al lavoratore sulla base del periodo di competenza, la tipologia di azienda e le caratteristiche del dipendente espresse secondo le codifiche Uniemens.

Congedo papà (nascita, adozione o affidamento bambino)

L’Inps, con il messaggio del 13.2.2019, n. 591, fornisce chiarimenti in materia di proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e proroga del congedo facoltativo per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2019.
L’articolo 1, co. 278, lett. a), della legge di bilancio 2019, ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019.
Inoltre, per effetto della disposizione di cui all’articolo 1, co. 278, lett. b), la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l’anno 2019, a cinque giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Ministero del Lavoro: retribuzioni convenzionali 2019 per i lavoratori all’estero

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2018, n. 14 il Decreto del 21 dicembre 2018 con la determinazione delle retribuzioni convenzionali 2019 per i lavoratori all’estero.

Retribuzioni convenzionali 2019 lavoratori all’estero, le istruzioni Inail 

A seguito del DM 21 dicembre 2018, l’INAIL, con la circolare 4/2019 completa le istruzioni operative già fornite dall’INPS, in ordine alle problematiche contributive, con le proprie indicazioni attuative sul tema della tutela assicurativa dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Al 28 febbraio 2019 il termine per le istanze Inail per prevenzione 

Le aziende, operative da almeno un biennio, che hanno realizzato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (d.l. 81/2008 e s.m.i.), possono presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
La domanda di riduzione del tasso è riferita agli interventi migliorativi adottati nell’anno 2018 e deve essere inoltrata, compilando l’apposito modulo Mod. OT24/2019, entro il 28 febbraio 2019 esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi online del portale Inail.

Piano di Welfare ad personam, tassazione ordinaria senza esenzione

L’Agenzia delle Entrate oltre a ribadire i principi necessari per poter applicare il regime fiscale “agevolato” ad un piano di welfare volontariamente introdotto da un datore di lavoro, fornisce alcuni principi generali per ricondurre in una “categoria” di lavoratori anche soggetti percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Agenzia delle Entrate Risposte alla consulenza giuridica 31 gennaio 2019, n. 10).

Il rimborso del costo del parcheggio del lavoratore in trasferta è reddito

Per l’Agenzia delle Entrate le spese di parcheggio non sono considerabili quali spese di viaggio ma devono essere ricondotte alle altre spese eventualmente rimborsabili soggette a limiti di esenzione di modesta entità (Agenzia delle Entrate Risposte alla consulenza giuridica 31 gennaio 2019, n.5)

Deroga assistita e ulteriore contratto a termine

L’INL, con la nota del 7.2.2019, prot. n. 1214, precisa che un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Alla luce delle novità introdotte dal dl 87/2018, questa possibilità resta valida anche in caso di raggiungimento della durata massima fissata dai Ccnl.

Dal Lavoro ulteriori chiarimenti sul distacco in apprendistato

Il Lavoro, con la nota n. 1118 del 17 gennaio 2019, ha risposto ad una richiesta di parere, da parte dell’Ispettorato di Udine, in merito alla congruenza tra il contratto di apprendistato e la formazione durante un periodo di distacco (ex articolo 30 del Dlgs 276/2003).
Sullo stesso argomento, circa un anno fa, lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro era intervenuto con la nota n. 290 del 12 gennaio 2018.
In sintesi, le modalità concrete in cui avviene il distacco devono garantire all’apprendista il regolare adempimento dell’obbligo di formazione interna ed esterna, la cui responsabilità rimane in capo al datore di lavoro, nonché consentire la necessaria assistenza del tutor, il quale deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate dalla specifica disciplina regionale e/o collettiva.

Dall’INL i chiarimenti sulle maggiorazioni delle sanzioni

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la circolare 2/2019, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle maggiorazioni su alcune sanzioni in materia di lavoro, previste dalla Legge 145/2018.
L’aumento delle misure sanzionatorie introdotto dall’articolo 1, comma 445 della legge di bilancio 145/2018, previsto per combattere il lavoro sommerso e irregolare e per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro si applica immediatamente a tutte le condotte illecite riferibili all’anno in corso, mentre sono escluse quelle degli anni passati, indipendentemente dalla data di accertamento e/o contestazione.
Inoltre, con la nota 1148/2019 del 6 febbraio scorso, è stato chiarito che per il raddoppio della maggiorazione delle sanzioni a fronte di recidiva di lavoro irregolare e violazioni delle norme su salute e sicurezza si tiene conto degli illeciti diventati definitivi sia prima, sia dopo l’entrata in vigore della legge 145/2018 (bilancio 2019) che ha introdotto le maggiorazioni.

Contributi 2019 per i lavoratori domestici

A seguito del comunicato Istat che ha diffuso la variazione percentuale dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e impiegati, nella misura dello 1,1%, l’Inps (circolare 16/2019) ha quindi provveduto a determinare le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2019 in relazione ai lavoratori domestici.

Le tappe dell’autoliquidazione Inail 2019

La legge di bilancio (legge 145/2018) ha ridisegnato la mappa dell’autoliquidazione Inail per il 2019: infatti, la revisione dei premi prevista dalla norma produce – tra i diversi effetti – un impatto diretto sulle consuete scadenze.
Ma andiamo con ordine: per consentire il via libera alle nuove tariffe, l’Inail – con la circolare 1/2019 – ha ufficializzato il rinvio dei termini per la dichiarazione salari e per il pagamento dei premi, stabilito dal comma 1125, dell’articolo 1, della legge 145.
Lo slittamento deriva dal fatto che l’Istituto avrà tempo fino al 31 marzo prossimo a fornire ai datori di lavoro i dati utili per il conteggio dei premi assicurativi (la scadenza è normalmente fissata al 31 dicembre di ogni anno).
Pertanto, passano al 16 maggio 2019 sia il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni (rispetto al canonico 28 febbraio) sia quello riferito al versamento in unica soluzione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione.
Invece, per chi sceglie il pagamento rateizzato (leggi 449/1997 e 144/1999) al 16 maggio viene accorpato sia il versamento della prima che della seconda rata. In pratica, queste due rate comportano il pagamento del 50% dell’importo complessivamente dovuto: le rate successive, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate rispettivamente entro il 20 agosto e 16 novembre 2019, maggiorate degli interessi. Sul punto, si precisa che il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.
Il differimento dei termini disposto dalla legge 145 riguarda la tariffa ordinaria dipendenti delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, nonché la tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la tariffa dei premi del settore navigazione.
In sostanza, con il nuovo calendario, entro il 16 maggio, il datore di lavoro deve: calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata 2019) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione 2018); conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; pagare il premio di autoliquidazione 2018/2019 utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP nel caso si tratti di Ente pubblico.
Si ricorda come, in genere, l’esclusività della modalità telematica per la comunicazione dei salari – attraverso i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” oppure “AL.P.I. online” – riguarda soltanto le ditte attive; viceversa, in caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, la denuncia delle retribuzioni va sempre presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività, inviando il modulo cartaceo mezzo pec alla sede competente. Anche le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati devono presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica per comunicare la volontà di pagare il premio in quattro rate.
Inoltre, il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019: quindi, il datore di lavoro che presume di erogare per l’anno di rata (2019) un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto per l’anno precedente (2018) deve inviare all’Inail entro questa scadenza la comunicazione motivata, esclusivamente con il servizio telematico “Riduzione Presunto”.
Invece, non subiscono variazioni i consueti termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori: questi premi, nelle more della loro revisione, continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per l’anno in corso è pari al 15,24%. Resta, altresì, invariata al 18 febbraio 2019 la scadenza dei premi per i lavoratori somministrati relativi al 4° trimestre 2018.

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