Newsletter n° 2 – Febbraio 2020


Cuneo fiscale: al via da luglio

A quasi due settimane dal varo in consiglio dei ministri approda in Gazzetta ufficiale (la n. 29 del 5 febbraio) il decreto legge 3 sul taglio al “cuneo fiscale”, il primo provvedimento attuativo “di peso” della manovra 2020, che ha stanziato, per l’intervento, tre miliardi di euro quest’anno, cinque nel 2021.
Il “super-bonus” scatta dal 1° luglio; e interessa complessivamente i lavoratori dipendenti, tra privati e pubblici, con redditi fino a 40mila euro.
Il meccanismo messo a punto dai tecnici del ministero dell’Economia, e illustrato nei cinque articoli del Dl, funzionerà così: dal prossimo 1° luglio, come detto, per i redditi fino a 28mila euro si introduce un “trattamento integrativo” (strutturale) da 600 euro fino a dicembre, che diventano 1.200 euro a partire dal 2021 (in pratica, 100 euro in più al mese). Sopra questa soglia e fino a 40mila euro di reddito, invece, è prevista per i soli sei mesi del 2020 una detrazione fiscale equivalente (pari a 480 euro rimodulati) che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro per un reddito di 35mila euro lordi, per ridursi progressivamente fino ad azzerarsi a 40mila euro.
Dal 1° luglio, quindi, il bonus Renzi di 80 euro aumenta a 100 euro netti mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Chi, invece, percepisce un reddito da 26.600 euro a 28mila, finora escluso dunque dal bonus Irpef, beneficerà per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga. Oltre questa soglia (28mila euro), l’importo del beneficio continua a decrescere.

Aggiornata la prassi AE su appalti e ritenute

L’agenzia delle Entrate ha pubblicato, con il provvedimento 6 febbraio 2020, prot. 54730, il nuovo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L’obiettivo della certificazione consiste nel verificare che l’impresa abbia quattro requisiti che consentono di non applicare il meccanismo di controllo: l’esistenza in vita da almeno tre anni, l’assolvimento regolare degli obblighi dichiarativi, versamenti in conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi e dei compensi e assenza di debiti fiscali e contributivi non soddisfatti.

Inoltre, la circolare n. 1/E del 2020 ha inquadrato gli obiettivi della norma, fornendo i primi chiarimenti operativi.

Nuova modalità di presentazione della domanda ANF: rinvio

Con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019, l’Inps ha fornito le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.
Per venire incontro alle richieste di aziende ed intermediari, l’Istituto di previdenza ha pubblicato il messaggio n. 261/2020, precisando che le modalità di esposizione nei flussi Uniemens al momento rimangono immutate. Pertanto, tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF, non sono tenuti a compilare la sezione <ANF> ed è facoltativa la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib>.
L’avvio della nuova modalità di gestione è rinviato al periodo di competenza aprile 2020.

INPS: minimale di retribuzione giornaliera 2020

L’Inps, con la circolare n. 9/2020, comunica, relativamente all’anno 2020, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Gestione separata: aliquote contributive 2020  

L’Inps, con la circolare 3.2.2020, n. 12, comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 validi per l’anno 2020.

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all’estero 2020

L’Inps, con la circolare n. 15 del 4 febbraio 2020, facendo seguito al D.M. 11 dicembre 2019 con il quale sono state determinate le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all’estero nei Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale, ha precisato che le aziende potranno procedere alla regolarizzazione contributiva entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare Inps.

INPS: 2020 – importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e della NASpI

L’INPS ha emanato la circolare n. 20 del 10 febbraio 2020, con la quale riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2020, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Fondo di Tesoreria: recupero per le somme conferite

La questione del conferimento alla previdenza complementare del Tfr già destinato al Fondo di tesoreria si trascina da anni. E mentre gli operatori attendevano che Inps fornisse le indicazioni per poter effettuare tale operazione, il messaggio n. 413/2020 sembra chiudere definitivamente il discorso, almeno dal punto di vista dell’Istituto nazionale di previdenza.
L’Inps afferma che a fronte dell’indisponibilità, eventuali accordi tra datore di lavoro e dipendente per il trasferimento del Tfr a un fondo di previdenza complementare sono nulli.

Retribuzioni convenzionali 2020 lavoratori all’estero, le istruzioni Inail

A seguito del D.M. 11 dicembre 2019, l’Inail, con la circolare 3/2020 completa le istruzioni operative già fornite dall’Inps, in ordine alle problematiche contributive, con le proprie indicazioni attuative sul tema della tutela assicurativa dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Copertura Inail per i rider

L’Inail, con la nota del 23 gennaio 2020, fornisce le prime indicazioni sulla copertura assicurativa per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, i cosiddetti riders. Il nuovo regime assicurativo decorre dal 1° febbraio 2020.

Riduzione dei premi per le imprese artigiane, annualità 2019

Il Ministero del Lavoro, con il decreto 7 novembre 2019, ha stabilito che la riduzione dei premi Inail, spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2017/2018, è pari al 7,38% dell’importo del premio assicurativo dovuto per il 2019.

Prescrizione per i crediti di lavoro e diffida accertativa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota 23 gennaio 2020 con la quale risponde ad un quesito in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni inerenti la prescrizione dei crediti da lavoro nell’ipotesi in cui il personale ispettivo debba procedere all’adozione del provvedimento di diffida accertativa.

Offerta di conciliazione successiva alla scadenza del termine

L’Inl, con la nota del 10.1.2020, prot. n. 148, risponde ad un quesito dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Milano in ordine alla possibilità che la procedura conciliativa disciplinata dall’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015 possa esaurirsi oltre il termine previsto dalla norma per la presentazione dell’offerta conciliativa.
In particolare l’Ispettorato territoriale di Milano chiede se, a fronte di un’offerta conciliativa proposta ai sensi dell’articolo 6, ma molto al ridosso della scadenza del termine previsto, l’Ispettorato territoriale adito quale sede di conciliazione possa convocare le parti ed eventualmente concludere la procedura successivamente alla scadenza di detto termine. L’Inl ha dato parere positivo.

Opzione donna: proroga dei termini della pensione anticipata

Con la circolare n. 18/2020, l’Istituto previdenziale fornisce indicazioni in merito all’esercizio del diritto all’accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. “opzione donna”, ex D.L. n. 4\2019 (convertito con L. n. 26\2019), per il quale la legge di bilancio 2020 ha prorogato i termini per la maturazione dei requisiti necessari.

Accesso alla pensione: incrementi della speranza di vita

L’Inps, con la circolare n. 19/2020, rende noto che, a decorrere dal 1°.1.2021, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati, così come previsto dal D.M. 5.11.2019 del Ministero dell’Economia, di concerto con il Ministero del Lavoro.
L’Inps illustra i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, valevoli per il biennio 2021/2022.

Bando Isi: presentazione telematica della domanda

L’Inail comunica che dal 16 aprile 2020 è possibile presentare domanda telematica per partecipare al Bando Isi. Dal 16 aprile al 29 maggio 2020 sarà possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda di partecipazione online.

IO Lavoro: nuovo incentivo Anpal

Con il decreto n. 52 del 11.2.2020, l’ANPAL istituisce il nuovo “IncentivO Lavoro” (IO Lavoro)
L’incentivo potrà essere richiesto dalle aziende che assumano nuovo personale dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2020, su tutto il territorio nazionale. Il bonus è destinato alle assunzioni di persone disoccupate con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e con contratti di apprendistato professionalizzante.
Il personale da assumere non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro e deve possedere le seguenti caratteristiche:
a) giovani di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
b) persone con 25 anni di età e oltre disoccupate da almeno 6 mesi.

L’incentivo sarà riconosciuto anche ai contratti di lavoro a tempo parziale e per la trasformazione di contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Le aziende potranno avere l’incentivo, pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi Inail) per 12 mesi a partire dalla data di assunzione e per un massimo di 8.060 euro annui. L’incentivo è cumulabile con altre tipologie di incentivi.
Per richiedere l’incentivo le aziende dovranno attendere le indicazioni di Inps, che lo renderanno operativo (e riassumeranno le condizioni di accesso). La domanda andrà presentata online sul portale Inps, che le autorizza nei limiti delle risorse disponibili.
Lo stanziamento complessivo ammonta a € 329.400.000.

Min.Lavoro: aggiornamento standard tecnici CO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto Direttoriale n. 52 del 10 febbraio 2020 con il quale informa dell’entrata in vigore dei nuovi standard tecnici relativi alle Comunicazioni Obbligatorie.
Per consentire ai sistemi informatici di adeguarsi, i nuovi standard delle tabelle “CCNL e livelli retributivi” entreranno in vigore il 24 febbraio alle ore 19.00.

Contributi 2020 per i lavoratori domestici

L’Inps, con circolare 6 febbraio 2020, n. 17, comunica gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2020 per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I congedi per la nascita del figlio nel 2020

I neo papà nel 2020 hanno diritto a due giorni in più per nascita o adozione dei figli in quanto la legge di bilancio 2020 ha esteso ulteriormente le misure a sostegno del padre lavoratore. Infatti, per l’anno solare 2020, l’articolo 1, comma 342, della suddetta legge ha aumentato a sette il numero dei giorni di congedo obbligatorio e ha confermato la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre.
In pratica, ai padri lavoratori dipendenti per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 spettano cinque giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, mentre i giorni salgono a sette per gli eventi avvenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Facendo un passo indietro, si ricorda che il congedo obbligatorio e quello facoltativo sono stati introdotti nel nostro ordinamento dalla riforma Fornero (legge 92/2012), prevedendo che il padre, in occasione della nascita dei figli, potesse godere di un giorno di congedo paternità Inps obbligatorio più altri due giorni di congedo facoltativo (in alternativa al congedo di maternità della madre), entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Nel 2016, in via sperimentale, la legge di Stabilità aveva modificato la normativa aumentando il congedo obbligatorio da un giorno a due giorni, mantenendo il congedo facoltativo a due giorni. Nel 2017 vengono poi confermati i giorni del congedo obbligatorio, ma abrogato il giorno facoltativo. A partire dal 2018, il congedo obbligatorio diventa di quattro giorni e viene ripristinata la possibilità di chiedere un solo giorno facoltativo in sostituzione della madre; nel 2019, l’astensione obbligatoria passa a cinque giorni ed infine, sempre nell’ottica di maggiore condivisione della genitorialità, per il 2020 i giorni obbligatori diventano sette. Questo per i dipendenti privati, mentre per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiarito che il Ministro per la Pubblica Amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.
Circa la decorrenza, i giorni di congedo vanno goduti entro il quinto mese di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale di cui sopra.
Il congedo obbligatorio è da considerarsi un diritto autonomo e aggiuntivo a quello della madre e spetta al padre lavoratore indipendentemente dal diritto della mamma al proprio congedo di maternità, e viene riconosciuto anche al papà che fruisce del congedo di paternità. Il congedo può essere fruito in giorni consecutivi o in maniera frazionata, ma sempre per giornate intere di lavoro in quanto la legge non prevede la fruizione a ore.
Il congedo facoltativo, invece, dà l’opportunità al padre di astenersi un giorno dal lavoro solo in alternativa alla madre; infatti, tale possibilità è subordinata alla scelta della mamma lavoratrice di rinunciare ad un giorno di astensione per maternità a favore del papà, con la conseguente anticipazione del termine finale del periodo post partum di astensione obbligatoria. Il giorno facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato sempre entro cinque mesi dalla nascita del figlio, indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della mamma. Il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.
Per quanto riguarda l’indennità, i giorni di congedo sono interamente retribuiti e sono coperti da contribuzione figurativa. Il padre lavoratore dipendente ha infatti diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione sia nel caso di congedo obbligatorio che facoltativo. In entrambi i casi, l’indennità è interamente a carico dell’Inps e, come di consueto, viene anticipata in busta paga dal datore di lavoro e successivamente conguagliata tramite l’Uniemens. L’importo da porre a conguaglio va esposto all’interno del flusso Uniemens nell’elemento <CausaleRecMat> di <MatACredAltre> di <MatACredito> e deve essere valorizzata la causale che varia a seconda della tipologia di congedo richiesta dal lavoratore.

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