Newsletter n° 3 – Marzo 2018


Dall’Inps i chiarimenti per l’esonero contributivo dei giovani

Con la circolare 40/2018 l’Inps ha emanato le istruzioni per godere dell’esonero contributivo legato all’assunzione dei giovani (under 35) assunti a tempo indeterminato.
Il bonus spetta anche ai datori di lavoro che riassumono un soggetto con cui in precedenza hanno intrattenuto un rapporto di apprendistato non convertito (alla originaria scadenza) in un ordinario rapporto di lavoro.
Può, altresì, beneficiare dell’agevolazione contributiva (per la parte residuale) l’azienda che assume un soggetto licenziato nei sei mesi precedenti da parte di un altro datore di lavoro anche se quest’ultimo presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il precedente.
Inoltre, l’agevolazione è applicabile anche se le parti, al momento dell’assunzione, hanno rinunciato al contratto a tutele crescenti.

Sulla prossima Newsletter sarà pubblicato un approfondimento.

CCNL: regole per la stipula dei nuovi contratti di lavoro

Confindustria e le OOSS di Cgil, Cisl e Uil, nella giornata del 28 febbraio 2018, hanno raggiunto un Accordo su un nuovo modello contrattuale e relazioni industriali.
L’intesa conferma i due livelli di contrattazione, nazionale e di secondo livello (aziendale o territoriale), con l’indicazione dei criteri di calcolo degli aumenti salariali.
I contratti collettivi nazionali, in coerenza con il principio di autonomia sopra richiamato, avranno il compito di disciplinare in concreto il funzionamento dei due trattamenti, tenendo conto delle «regole condivise, per norma o prassi, nei singoli Ccnl».
Inoltre, introduce il Trattamento economico complessivo (Tec) ed il Trattamento economico minimo (Tem). Infine, definisce la misurazione della rappresentatività anche per le imprese.

Regole più elastiche sulla videosorveglianza

Con la circolare n.5/18, l’Ispettorato nazionale del lavoro chiarisce quali dispositivi si possono applicare in azienda e come vanno utilizzati.
In particolare, sono state fornite indicazioni sull’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, ponendo l’accento sulla necessità che i limiti all’utilizzo delle strumentazioni siano correlati alle ragioni giustificatrici individuate dall’impresa.
L’Ispettorato afferma che, se sono effettivamente presenti le finalità che giustificano il controllo (ad esempio, ragioni di sicurezza sul lavoro), l’impianto di cui si chiede l’installazione può anche inquadrare direttamente i lavoratori, senza introdurre limitazioni quali l’angolo di ripresa della telecamera o l’oscuramento del volto dell’operatore. Aggiunge l’Inl che, se le riprese sono coerenti con le ragioni che giustificano il controllo, si può evitare di specificare il posizionamento predeterminato delle telecamere e l’esatto numero degli impianti da installare, anche in considerazione del rilievo per cui l’ubicazione di merci e impianti produttivi è spesso oggetto di continue modificazioni in ambito aziendale.

Si avvicina la scadenza del rapporto biennale pari opportunità

Si ricorda che il 30 aprile scade il termine per redigere il rapporto biennale (anni 2016-2017), relativo alla situazione del personale occupato, previsto dall’articolo 46 del D.L.vo n. 198 del 11 aprile 2006, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.
Per facilitare la compilazione del rapporto dei dati, il Ministero del Lavoro – con nota prot. 1865 del 31 gennaio 2018 – informa che metterà a disposizione un programma informatico entro il 30 marzo 2018.
L’obbligo è previsto in capo alle imprese pubbliche e private che hanno alle proprie dipendenze più di 100 lavoratori dipendenti: il rapporto deve essere trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera regionale di parità, che elabora i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera nazionale di parità, al Ministero del lavoro e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’azienda dovrà verificare, per il tramite della consigliera regionale di parità, se il rapporto dovrà essere compilato in modalità cartacea o tramite una procedura telematica.
La mancata compilazione del rapporto biennale può portare alla sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.

Durata del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti: dall’Inps le regole per il 2018

L’INPS con il messaggio n. 894 del 27 febbraio 2018 ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino per i medesimi del congedo facoltativo – di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012 – per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018.
Per quanto riguarda l’ulteriore giorno di congedo facoltativo, il padre lavoratore dipendente può fruirne previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2018.

Malattia del lavoratore, la notte al pronto soccorso è ricovero ospedaliero

L’Inps, con il messaggio n. 1074/2018, nel rilevare come spesso si verifichi l’evenienza della permanenza notturna del paziente presso le unità operative del pronto soccorso, ovvero presso le apposite strutture annesse, per accertamenti diagnostici ulteriori, conferma l’applicabilità a tali casi della disciplina del ricovero ospedaliero prevista dal decreto ministeriale 18 aprile 2012.

Jobs act: i tasselli ancora mancanti

A quasi tre anni dalla sua emanazione e in attesa di conoscere quale sarà la sorte che vorrà destinare il nuovo governo al Jobs act, il puzzle delle disposizioni attuative è ancora incompleto: infatti, mancano all’appello diverse misure in materia di politiche attive e di collocamento mirato ma ci sono dei “buchi” anche nell’ambito delle semplificazioni che dovevano essere adottate, così come sul riordino degli incentivi sulle assunzioni. Purtroppo, il mancato completamento del disegno tracciato dai decreti delegati della legge 183/2014 risulta così monco di tasselli importanti.
Ma andiamo con ordine, partendo dall’ostacolo, forse, più importante, ossia la mancata regolamentazione delle politiche attive: con riferimento a questo punto, non hanno ancora visto la luce i decreti ministeriali previsti dall’articolo 7, del Dlgs 22/2015 e dall’articolo 17, del Dlgs 151/2015.
Il primo è finalizzato a definire le misure conseguenti all’inottemperanza alle azioni di politica attiva: peraltro, questo provvedimento è ancorato all’emanazione di un altro decreto, quello che deve disciplinare la nozione di offerta di lavoro congrua (ai sensi dell’articolo 25, del Dlgs 150/2015), sebbene l’Anpal (l’agenzia che governa le politiche attive) si sia già mossa su quest’ultimo aspetto.
In merito al secondo, anche questo Dm è fermo al palo e dovrebbe istituire la banca dati delle politiche attive: nella pratica è un progetto al quale sta lavorando l’Anpal.
Più fortunata è la sorte del decreto ministeriale richiesto dall’articolo 2, del Dlgs 150/2015, volto alla definizione degli indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro e dei livelli essenziali delle prestazioni, oltre alle linee di indirizzo triennali e annuali, riconducibili al consolidamento della rete dei servizi per il lavoro e alla completa implementazione del suo sistema informativo unitario per lo scambio di informazioni tra Stato, Regioni e Inps. Per questo provvedimento, che ha già ricevuto il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni, si attende la firma del ministero del Lavoro, per la definitiva pubblicazione.
Passando al collocamento dei lavoratori disabili, restano ancora inattuati i decreti previsti dagli articoli 1 e 8 del Dlgs 151/2015, rispettivamente attesi per definire le linee guida in materia e la banca dati del collocamento mirato.
E’ stata, invece, rinviata – per la seconda volta – da parte della legge di bilancio 2018, al prossimo anno, l’emanazione del decreto del Lavoro istitutivo del Libro unico (Lul) telematico.
Infine, ma non per importanza, va segnalata l’attuazione solo parziale del riordino degli incentivi in materia di assunzione: un obiettivo mai realizzato completamente, che viene da lontano (legge 247/2007) ma che il Dlgs 150/2015 ha regolato in modo sommario rispetto alla portata della delega contenuta nella legge 183/2014, mirante, appunto, a razionalizzare tutto il sistema delle agevolazioni alle assunzioni esistenti.

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