Newsletter n° 3 – Marzo 2023


Bonus benzina 2023 senza l’esenzione contributiva

La novità nell’emendamento inserito durante l’iter di conversione del decreto Carburanti (Dl 5/23) fa scattare un aumento dell’onere poco sotto il 30% per il datore e del 9% per i lavoratori: la modifica apportata riguarda l’articolo 1 della disposizione, vale a dire la parte della norma che reca appunto l’esenzione.
La novella rende inequivocabilmente manifesto l’intendimento del legislatore. Infatti la nuova parte dispone testualmente che «l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi». Il testo precisa ulteriormente che resta fermo quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Tuir.

Le novità del Dl Milleproroghe

Tra le modifiche al decreto 198/2022 convertito in legge 14/2023, il capitolo lavoro presenta quattro novità di rilievo. L’ultima in ordine di tempo è la riapertura dei termini per consentire alle imprese di accedere al fondo nuovo competenze per formare i propri dipendenti. C’è poi la possibilità di tenere i lavoratori con contratti di somministrazione fino al 2025 anche oltre i 24 mesi previsti. E poi c’è la norma sullo smart working.

Per quest’ultimo tema, per i dipendenti privati, il lavoro agile è stato riconosciuto dal 28 febbraio scorso (data di entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe) fino al prossimo 30 giugno sia ai lavoratori fragili sia a quelli con figli fino a 14 anni, anche in assenza di accordi individuali. Per i dipendenti pubblici, invece, lo smart working sarà riservato soltanto ai lavoratori pubblici con fragilità.

L’altra novità consiste nell’estensione a tutto il 2023 dell’operatività del Fondo nuove competenze: i contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale potranno prevedere, anche per quest’anno, intese di rimodulazione di parte dell’orario di lavoro per permettere al personale la frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze, in relazione a mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa. Con l’approvazione della legge di conversione del decreto Milleproroghe è poi arrivato dall’Anpal il decreto di rifinanziamento della misura, con 180 milioni di euro residui dell’edizione precedente, e la proroga al 27 marzo 2023 sia per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sia per la presentazione delle domande. Il Commissario straordinario dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ha, infatti, firmato il decreto n. 31 del 24 febbraio 2023 che interviene sull’Avviso (ancora aperto), approvato con decreto n. 320 del 10 novembre 2022

Poi, è stato dato il via libera anche alla proroga della disposizione che prevede per i contratti di somministrazione a tempo determinato la possibilità di impiego del lavoratore in missione per periodi superiori a 24 mesi anche non continuativi, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel dettaglio, l’efficacia di tale previsione inizialmente fissata fino al 30 giugno 2024, è prorogata al 30 giugno 2025.

Infine, è stato esteso fino al 2026 l’ampliamento a 7 anni, rispetto a 4 anni previsti a regime, del periodo massimo di fruizione della prestazione economica (Isopensione) che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 92/2012, può essere erogata nei confronti dei lavoratori prossimi alla pensione, al fine di incentivarne l’esodo, sulla base di un accordo stipulato tra i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.

Durc di congruità obbligatorio anche per i contratti frazionati 

Il frazionamento dei contratti non può essere utilizzato per aggirare il Durc di congruità. Lo spiegano le ultime Faq pubblicate dalla Commissione nazionale delle casse edili, che analizzano con diversi casi pratici gli incroci tra la verifica di congruità della manodopera e le regole in materia di bonus casa (cessione dei crediti compresa). La legge, va ricordato, prevede che prima di procedere al saldo finale dei lavori edili agevolati con le detrazioni fiscali, i committenti abbiano l’obbligo di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità della manodopera nel cantiere, se l’opera complessiva supera i 70mila euro. Succede, però, che il cantiere sia oggetto di affidamenti plurimi da parte di un unico committente, con più contratti di appalto singolarmente di importo inferiore ai 70mila euro. Cosa si fa in questi casi? Per la Cnce «l’opera sarà comunque soggetta a congruità, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti anche se di importo inferiore ai 70mila euro». Il frazionamento, quindi, non consente di aggirare obblighi di legge, quando l’importo totale del cantiere sia pari o superiore a 70mila euro. Ognuna delle imprese coinvolte nella realizzazione dell’opera sarà considerata singolarmente come impresa affidataria per la parte di lavori di propria competenza e pertanto soggetta alla verifica di congruità. «All’atto di inserimento dei singoli contratti sul portale di Cnce Edilconnect, pertanto, – spiega la risposta – ognuna delle imprese interessate dovrà inserire il valore complessivo dell’opera», e insieme a questo «l’importo dei lavori edili del singolo contratto». In questo modo, si arriverà a più attestazioni di congruità.

Distacchi transnazionali con documenti semplificati

Nell’ambito di un distacco transnazionale la prova dell’avventura comunicazione, nel Paese di origine, di instaurazione del rapporto di lavoro può essere fornita mediante consegna della richiesta di rilascio del modello A1, trattandosi di un documento equivalente alla comunicazione obbligatoria: questa la conclusione cui giunge l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) nella circolare 1/2023 dello scorso 15 febbraio.

Certificazione di parità finanziata in Lombardia

La Regione Lombardia finanzierà con 10 milioni le micro, piccole e medie imprese lombarde nel percorso orientato al conseguimento di quella certificazione di parità di genere verso cui sta aumentando l’interesse di soggetti pubblici e privati.
Lo prevede l’avviso pubblico intitolato “Verso la certificazione della parità di genere”, approvato con il decreto 654/2023 il 23 gennaio in attuazione della delibera di giunta regionale 7561/2022.
Per partecipare è richiesta una serie di requisiti, fra cui la presenza di una sede operativa attiva in Lombardia o, se solo titolari di partita Iva, del domicilio fiscale nella regione. Ai soggetti beneficiari sono messi a disposizione due voucher a fondo perduto in base alla linea di finanziamento e i contributi fino all’80% delle spese ammissibili saranno riconosciuti e liquidati solo a coloro che avranno ottenuto la certificazione di parità entro 180 giorni solari dalla data di concessione del finanziamento. Il valore del voucher sarà graduato in base al numero di dipendenti.
Le domande andranno presentate sulla piattaforma Bandi online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it. fino a esaurimento della dotazione finanziaria e comunque non oltre le ore 17 del 13 dicembre 2024.

Dall’Inl i chiarimenti sui tirocini formativi per stranieri extraUE

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 320 del 14 febbraio 2023, con la quale fornisce un parere in merito all’utilizzo del permesso di soggiorno per studio o formazione professionale, in relazione alle attività lavorative rese nell’ambito di un tirocinio formativo.

Anf per fondi di solidarietà e Fis: istruzioni operative

Con il messaggio 795/2023, l’Inps integra quanto contenuto nel messaggio 4167/2022 inerente le modalità di compilazione del flusso UniEmens e le istruzioni contabili rispetto all’assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del FIS, per specificare che il codice causale già in uso “L023” assume ora il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021 – Assegno di integrazione salariale” e che dev’essere utilizzato dai datori di lavoro interessati dal conguaglio degli ANF erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale corrisposto dai Fondi.

Per la Naspi obbligo di comunicazione del reddito presunto 2023 

L’Inps, con il messaggio 790/2023, ricorda che per le prestazioni di disoccupazione NASpI in corso di fruizione, in riferimento alle quali durante l’anno 2022 è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, è necessario comunicare il reddito presunto riferito al corrente anno 2023.
La comunicazione è utile per poter riemettere in pagamento le prestazioni NASpI la cui erogazione è stata “sospesa”, in assenza al 31 gennaio 2023 della predetta comunicazione.
Tale adempimento si rende indispensabile anche se il reddito annuo presunto per l’anno 2023 è pari a “zero”.

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