Via libera all’incentivo per il posticipo del prepensionamento
Chi, avendo i requisiti, rinuncia alla “pensione anticipata flessibile”, cd quota 103, può intascare, in aumento dello stipendio, la trattenuta contributiva operata dal datore di lavoro in busta paga. L’incentivo, previsto dalla legge bilancio 2023, è disciplinato dal decreto 21 marzo 2023, apparso in GU n. 110/2023. Tra l’altro, il decreto stabilisce che l’incentivo, pari in genere al 9,19% della retribuzione, va ridotto del cd “cuneo” che già abbatte del 3-2% fino a giugno e del 7-6% da luglio le trattenute dei lavoratori. Se si avvale del nuovo incentivo, il lavoratore riceve in busta paga l’importo relativo alla quota di contributi che, mensilmente, gli sono trattenuti dal datore di lavoro. In particolare, il lavoratore continua a lavorare invece di mettersi prima a riposo con quota 103; non paga più i contributi in busta paga (in genere pari al 9,19%) e il relativo importo, tolte le tasse, finisce nel netto busta paga. L’incentivo, stabilisce il decreto, perdura fino a quando il lavoratore non si mette in pensione o, comunque, fino a 67 anni d’età. Per fruirne va fatta domanda all’Inps (occorre attendere le relative istruzioni).
Tredicesime fuori dalla decontribuzione extra al 6 o al 7%
L’Inps, con il messaggio 1932/2023, ha diffuso le istruzioni relative all’applicazione dell’aumento della decontribuzione varato dal Governo con il decreto legge 48/2023, finalizzato al taglio del cuneo fiscale in busta paga. Il rigore della norma istitutiva dell’incremento di 4 punti delle aliquote già operative non concede nessuna possibilità di interpretazione estensiva. Conseguentemente, l’Inps ribadisce che sulla tredicesima mensilità non sarà possibile applicare il maggior aiuto che ha una durata limitata, essendo stato previsto per il solo secondo semestre del 2023.
L’Inps introduce le codifiche per il nuovo congedo parentale
Con la circolare 45/2023 l’Inps dà attuazione – a partire da luglio prossimo – all’articolo 1, comma 359, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) che prevede l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino. Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’Inps per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.
Nuovo regolamento sulla disciplina dei ricorsi
L’Inps, con la circolare 48/2023, ha pubblicato le istruzioni in merito ai ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati dell’Istituto. In particolare, si fa riferimento al nuovo Regolamento adottato con la deliberazione n. 8 del 18 gennaio 2023, che disciplina le procedure relative alla trattazione e definizione dei ricorsi amministrativi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l’Inps a livello sia centrale che periferico, compresi i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome istituiti ai sensi dell’art. 4, c. 3, del D.Lgs. 479/1994. Ulteriori precisazioni sono state diffuse dall’Istituto con il messaggio n. 1900 del 23 maggio 2023.
Modifiche al regolamento recante disposizioni in materia di autotutela
Con la circolare 47/2023, l’Inps commenta il nuovo regolamento recante disposizioni in materia di autotutela, adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18 gennaio 2023. Attraverso l’esercizio dell’autotutela, agendo sui propri provvedimenti emanati, l’Inps può intervenire, senza ulteriori aggravi dei procedimenti, eliminando vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, vizi di merito per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, contribuendo, in tale modo, a prevenire controversie o risolvere contenziosi prima che intervenga la decisione dei soggetti competenti.
Liquidazione con ticket licenziamento
Il curatore deve compilare l’Uniemens anche se non può pagare il contributo: questo uno dei principi sanciti dall’Inps con la circolare 46/2023. Quindi, le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato previste dall’articolo 189 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza non fanno venire meno l’obbligo di versare il ticket di licenziamento introdotto dalla legge Fornero (92/2012). Il quadro è stato tracciato con la circolare 46/2023, in cui l’Inps disciplina alcuni aspetti degli istituti, inerenti ai rapporti di lavoro subordinato, cui è tenuto il curatore in caso di apertura della liquidazione giudiziale.
Parità salariale, emanata direttiva UE
Colmare il divario salariale tra uomini e donne attraverso la trasparenza retributiva e regole procedurali che facciano ricadere l’onere della prova sul datore di lavoro che, se citato in giudizio per violazione della parità retributiva, sarà tenuto a dimostrare l’insussistenza della discriminazione retributiva diretta o indiretta.
È quanto si propone la direttiva 2023/970 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 maggio (serie L 132) che impone regole e trasparenza per colmare il divario tra uomini e donne. Gli Stati membri dovranno anche assicurare appalti o concessioni inclusive. La direttiva dovrà essere recepita entro il 7 giugno 2026.
Sanzioni per omesso versamento ridotte anche per il passato
L’Inps detta le regole per le nuove sanzioni in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti. Con il messaggio 1931/2023, l’istituto previdenziale fornisce chiarimenti a seguito delle novità introdotte dall’articolo 23, del decreto legge 48/2023 (decreto Lavoro), che ha modificato l’articolo 2, comma 1–bis, del decreto legge 463/1983, in relazione alle sanzioni previste in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Nel dettaglio, al paragrafo 3 del messaggio, sono dettati i criteri di calcolo della nuova sanzione, che è applicabile anche retroattivamente.
Fissati i minimali Inail
Con la circolare n. 21 del 29 maggio 2023 l’Inail, ha fornito le necessarie istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l’anno 2023. Le indicazioni riguardano i premi ordinari e i premi speciali unitari. Da notare come si tratti di un maxi aumento: infatti, è dell’8,1% la rivalutazione degli importi.
Contributo del 10% sui premi trasformati in pensione
Il contributo di solidarietà del 10% è dovuto dal datore di lavoro anche sulle somme versate ai fondi di previdenza complementare e alle casse di assistenza sanitaria integrative in sostituzione del premio di risultato detassabile. Lo chiarisce l’Inps nella circolare 49/2023 dedicata a una completa illustrazione di tutte le misure di welfare che, a seguito delle modifiche normative introdotte dal 2016 a oggi, le aziende possono riconoscere ai lavoratori, beneficiando reciprocamente dei rispettivi regimi fiscali e previdenziali agevolati.
L’indennità di tirocinio Iniziativa occupazione giovani vale 500 euro
L’indennità riconosciuta per lo svolgimento di tirocini extracurriculari attivati nell’ambito del Programma nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (brevemente Pon Iog) viene incrementa di 200 euro, raggiungendo il valore complessivo di 500 euro mensili. La comunicazione è stata fornita da Anpal in data 26 maggio 2023 attraverso la diffusione della nota 6902/2023 attraverso la quale viene specificato che il nuovo importo andrà riconosciuto successivamente al 25 maggio 2023.
Nuovi valori per il vecchio Anf
Con la circolare numero 55 del 09-06-2023 l’Inps ha fissato i nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024, in merito alla corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare.
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