Newsletter n° 8 – Agosto 2023


Benefit fino a 3.000 € per ogni genitore

Limite di esenzione dei benefit a 3mila euro (anche contributivo) anche per chi ha un solo figlio a carico e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Il limite non si riduce se il figlio è a carico al 50%: due genitori lavoratori potranno usufruire di un limite complessivo di 6mila euro. Il beneficio è applicabile a imposte e contributi. Queste sono le principali indicazione che l’agenzia delle Entrate ha fornito con la circolare 23/E del 1° agosto.
Sotto l’aspetto soggettivo, il Fisco precisa che i 3mila euro sono applicabili sia ai dipendenti sia alle persone che percepiscono redditi assimilati, come i co.co.co. I benefit possono essere concessi anche ad personam. L’innalzamento del limite di esenzione è consentito al lavoratore con figli a carico in base all’articolo 12 del Tuir, cioè figli che abbiano un reddito non superiore a 4mila euro, ovvero a 2.840,51 euro se di età superiore a 24 anni.
L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi, e spetta altresì nel caso in cui il lavoratore non possa beneficiare della detrazione poiché per i figli percepisce l’assegno unico e universale.
Il limite di 3mila euro si applica previa dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico. Senza dichiarazione il beneficio non è fruibile.
La condizione di figlio a carico deve essere verificata al 31 dicembre: pertanto, qualora dovesse venire meno tale presupposto (ad esempio per superamento della soglia reddituale), il lavoratore sarà tenuto a comunicarlo prontamente al datore.
Infine, la soglia di 3mila euro è applicabile previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

Incentivate le assunzioni dei Neet: via libera alle domande 

Dal 31 luglio è possibile presentare la domanda telematica per richiedere l’incentivo per l’assunzione dei Neet introdotto dal decreto legge 48/2023. Il modulo è denominato NEET23, come indicato nella circolare 68/2023 dell’istituto di previdenza.
Si tratta di un incentivo economico riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati (imprenditori o meno) della durata di 12 mesi, pari al 60% dell’imponibile previdenziale del mese. Qualora si cumuli con altri incentivi, la percentuale è ridotta al 20%, per la durata della sovrapposizione delle facilitazioni.
Sono premiate le nuove assunzioni, effettuate nel periodo che va dal 1° giugno al 31 dicembre 2023. L’agevolazione mira a inserire nel mondo del lavoro coloro che non lavorano e non studiano. Per questo la norma prevede diverse stringenti condizioni che devono presentarsi simultaneamente.

Nuove tutele dei lavoratori nelle emergenze climatiche

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 45 del 26 luglio 2023, ha approvato il decreto legge 98/2023 che introduce misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica.
Il testo prevede, per le attività lavorative del periodo luglio-dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni, lo strumento già operante per altri settori.
Inoltre, si introduce la possibilità di ricorrere al trattamento d’integrazione salariale agricola (CISOA) a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro, non conteggiando detti periodi di trattamento ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno, stabilita dalla vigente normativa.
In primo luogo, l’Inps ha riassunto (con il messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023) le indicazioni attualmente utilizzabili riguardanti le richieste di integrazione salariale per “eventi meteo”, con particolare riferimento alle temperature elevate durante l’attività lavorativa e sull’eventuale sospensione o riduzione delle stesse con riconoscimento del trattamento di integrazione salariale.
In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza delle temperature elevate, il ricorso al trattamento di integrazione salariale con la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro laddove le suddette temperature risultino superiori a 35° centigradi. Va, tuttavia, ricordato che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.

Infine, nella circolare 73/23, l’Inps – con riferimento ai datori di lavoro dei settori edile, lapideo e delle escavazioni, tutelati dalla Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), nelle ipotesi in cui l’attività risenta di condizioni climatiche avverse – confermando la portata dell’articolo 1 del Dl 98/2023, ribadisce che, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (Eone) – al cui interno si collocano anche gli eventi meteo – i datori potranno ricorrere alla Cigo senza che i periodi rientrino nel limite di durata dei trattamenti di Cassa che l’articolo 12 del Dlgs 148/15 fissa in 52 settimane nel biennio mobile.
Inoltre, sempre per fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche in atto, comprese le recenti ondate di calore, il Dl 98/2023 ha disposto, tra le altre cose, un ampliamento della possibilità di accesso ai trattamenti di integrazione salariale agricola (Cisoa) per gli operai agricoli a tempo indeterminato (Oti) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero (mentre normalmente il trattamento è riconosciuto solo in caso di sospensione dell’attività per l’intera giornata). Il trattamento è riconosciuto per le sospensioni o riduzioni di orario verificatesi dal 29 luglio 2023 (data di entrata in vigore del decreto legge) e fino al 31 dicembre 2023.

Sul mutuo agevolato ritenuta anche se la busta paga è incapiente

Il mutuo o il finanziamento a tasso agevolato riconosciuto dal datore di lavoro (o da un intermediario finanziario convenzionato) al dipendente e cointestato con il coniuge è soggetto alla disciplina dei fringe benefit regolata dall’articolo 51, comma 4, lettera b) del Tuir, e la quantificazione deve essere effettuato sulla base dell’intera “quota interessi”. Viceversa, qualora il mutuo sia cointestato con un soggetto diverso dal coniuge o da altro familiare, tra quelli indicati dall’articolo 12 del Tuir, come un convivente che non rientri nella predetta elencazione, il calcolo deve esser effettuato sulla base della sola “quota interessi” imputabile al dipendente che ha sottoscritto il finanziamento. Questa una delle indicazioni contenute nella risoluzione 44/2023 dell’agenzia delle Entrate.

Da sistemare i congedi arretrati indennizzati all’80%

I datori di lavoro, a partire dai flussi Uniemens di luglio e fino a quelli di competenza di ottobre 2023, dovranno definitivamente sistemare il conguaglio del congedo parentale indennizzato all’80%, restituendo quello recuperato nei primi sei mesi dell’anno in misura pari al 30 per cento.
Lo comunica l’Inps nel messaggio 2788/2023, poi annullato e sostituito dal messaggio 2821 del 28 luglio 2023, in cui effettua altresì una vera e propria ricognizione di tutti i nuovi codici da utilizzare in Uniemens per rappresentare gli eventi di maternità e i permessi per assistere familiari disabili, a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 105/2022 a decorrere dal 13 agosto 2022.

Aggiornate le regole sul Fondo di garanzia per il Tfr 

L’Inps, con la circolare n. 70 del 26 luglio 2023, riepiloga le disposizioni vigenti in materia di Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, aggiornate con la nuova disciplina introdotta dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e recependo gli orientamenti consolidati della giurisprudenza.

Faro del Garante privacy sul controllo a distanza dei lavoratori Le specifiche sui voucher per il settore degli eventi

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter del 26 luglio 2023, informa di aver sanzionato una azienda per aver installato un sistema di allarme la cui attivazione e disattivazione si basava sull’uso delle impronte digitali, un impianto di videosorveglianza e un applicativo per la geolocalizzazione di alcuni lavoratori.
Il rispetto della procedura di garanzia prevista dallo Statuto dei lavoratori e dal Codice privacy costituisce un requisito essenziale per la correttezza dei trattamenti dei dati personali dei lavoratori in azienda.
Le violazioni sono emerse dall’ispezione avviata dall’Autorità in collaborazione con il Nucleo speciale tutela privacy della Guardia di finanza, a seguito di una segnalazione.

Le specifiche sui voucher per il settore degli eventi

L’Inps, con la circolare n. 75 del 3 agosto 2023, illustra le novità normative introdotte nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti e dei parchi divertimento, con riferimento alle modifiche apportate, dall’articolo 37 del Dl 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 85/2023, alle prestazioni occasionali, previste dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

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