Newsletter Flash – novità Collegato Lavoro 2024


LE NOVITA’ DEL COLLEGATO LAVORO 2024

Visita medica prima della ripresa del lavoro

In caso di visita medica prima della ripresa del lavoro in caso di assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute, la visita stessa sarà obbligatoria solo se ritenuta necessaria dal medico competente, il quale dovrà in ogni caso esprimere un giudizio di idoneità alla mansione anche in assenza di una visita.

Nasce il contratto “misto”

Il collegato Lavoro modifica la disciplina fiscale (in materia di regime forfetario) al fine ad incentivare la stipula di due contratti di lavoro, riconducibili a due fattispecie tra loro diverse: autonomia Vs subordinazione. Si potrà quindi verificare l’ipotesi in cui un lavoratore e un datore di lavoro divengono parte, contemporaneamente, di un contratto di lavoro subordinato (potenzialmente part-time) e di un contratto di lavoro autonomo, ognuno con le caratteristiche propria della fattispecie.
L’accesso al regime forfetario risulta precluso alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o precedentemente intercorsi rapporti di lavoro nei due antecedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione di coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

La possibilità in esame potrà essere applicata in queste ipotesi:

  • persone fisiche iscritte ad albi e/o repertori professionali esercenti attività libero-professionale (incluse le co.co.co.) a favore di datori di lavoro che impiegano più di 250 dipendenti, dai quali sono contestualmente assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato;
  • accordi di prossimità (in mancanza di iscrizione ad albi o repertori professionali);
  • certificazione del contratto.

Restyling per l’apprendistato duale

Due novità sulla trasformazione da I a II livello:
1) possibilità di trasformare il contratto anche nel caso di percorsi che hanno come finalità l’acquisizione di un certificato IFTS;
2) aggiornamento del Piano Formativo Individuale (PFI) quale requisito necessario per la trasformazione.

La vera novità, tuttavia, viene introdotta nella lett. b), con la trasformazione del contratto di apprendistato da I a III livello: questa disposizione diventa applicabile ai giovani in uscita dai percorsi secondari superiori (quadriennio di Istruzione e Formazione Professionale regionale e quinquennio di istruzione secondaria superiore statale) e post-secondari (percorsi di Istruzione e Formazione tecnica superiore – IFTS) già assunti con contratto di apprendistato di primo livello, che volessero continuare gli studi a livello terziario senza rinunciare all’integrazione tra formazione e lavoro in apprendistato (e non tanto per chi intende conseguire la laurea).

Più lunghe le rateizzazioni dei contributi

Facoltà di rateizzare, fino ad un max. di 60 rate mensili, i debiti per contributi, premi e accessori di legge ordinariamente dovuti all’INPS e all’INAIL e non affidati agli agenti della riscossione. Un apposito Dm dovrà fissare casi e possibilità rateazione/regolamenti mentre delibere ad hoc dei Cda INPS e INAIL fisseranno requisiti, criteri, modalità operative.

Ammortizzatori e lavoro, cambia la compatibilità

Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell’attività lavorativa.
Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione in esame.

Stagionalità alla prova dell’interpretazione autentica

Viene introdotta per via legislativa una definizione di attività stagionale. In sostanza, rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Re-pubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

Chiarimenti in arrivo sulle comunicazioni di smart working

La norma fornisce la soluzione di un ‘problema’ operativo/amministrativo legato ai termini di invio della comunicazione obbligatoria, precisando che questa deve avvenire «entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile»

Assenza ingiustificata e dimissioni, cambia il regime

Questa è la novità di maggiore portata introdotta dal collegato lavoro. Viene previsto che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro oppure, in assenza di regolamentazione del Ccnl, entro il termine di 15 giorni, fa sì che il rapporto di lavoro si intenda risolto per volontà del lavoratore e non si applichi la disciplina dell’art. 26 del d.lgs. n. 151/2015. Il datore di lavoro deve darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro non si intende risolto se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. In pratica, in caso di assenza ingiustificata protratta nei termini stabiliti dalla legge il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non sono necessari ulteriori adempimenti se non comunicare la cessazione del rapporto di lavoro per «dimissioni volontarie»; inoltre, il datore di lavoro non deve pagare il c.d. ticket di licenziamento (L. n. 92/2012). Sarà necessario attendere i chiarimenti operativi da parte del ministero del Lavoro per capire quale sarà esattamente l’iter da seguire in capo ai datori di lavoro.

Nuove regole per il patto di prova nei contratti a termine

Cambia la regolamentazione del periodo di prova nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato. Il collegato stabilisce che, fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.