Newsletter Flash – novità Lavoro 2025


Le novità della LEGGE DI BILANCIO 2025 e del MILLEPROROGHE

Il cuneo diventa strutturale, confermate le aliquote Irpef ma cambiano le detrazioni

L’incentivo ha fatto esordio nell’anno 2022. Fu introdotto e riconosciuto in due misure: 0,8% durante tutto il primo semestre e 2% durante il secondo semestre, con un unico limite di retribuzione lorda: 2.692 euro mensili, cioè 35.000 annui. Per l’anno scorso 2023, la legge di bilancio ha fissato due misure e due limiti di retribuzione: 3% se la retribuzione non supera 1.923 euro mensili (cioè 25.000 euro annui); 2% se supera 1.923 ma non 2.692 euro (cioè 35mila euro annui). Poi il decreto legge n. 48/2023 ha elevato la misura, stabilendo un incremento di 4 punti percentuali senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, dal 1° luglio al 31 dicembre 2023. La Manovra 2024 ha prorogato la misura per tutto l’anno corrente, con le stesse misure e stessi limiti di retribuzione: 7 per cento se la retribuzione non supera l’importo mensile di 1.923 euro; 6 per cento se è superiore, ma non a 2.692 euro.
Dal prossimo anno, invece, il taglio al cuneo sarà solo fiscale e diventa una misura a regime: infatti, scompare il taglio al cuneo contributivo, sostituito con una indennità esente da imposte per i redditi fino a 20mila euro, oltre questa soglia ci sarà una nuova detrazione. In particolare, diventano strutturali aliquote e scaglioni di reddito su tre fasce. Per i redditi superiori a 20.000 € ci sarà in sostituzione una nuova detrazione fiscale. In pillole sono queste le novità contenute nella legge di Bilancio 2025 in cui sono presenti le misure di sostegno al reddito dei lavoratori. La prima importante novità riguarda la durata dell’incentivo. La norma non introduce un limite temporale al beneficio e quindi deve intendersi strutturale per il futuro. Conseguentemente a partire dal 2025 gli scaglioni di reddito e le aliquote di imposta sono le stesse applicate nel 2024 e quindi 23% fino a 28mila euro; 35% tra 28mila e 50mila euro; 43% oltre i 50mila euro. Per quanto riguarda la riduzione del cuneo, cambiano le modalità di applicazione. Si abbandona il taglio dei contributi previdenziali nella parte a carico dei lavoratori, per essere sostituito da due diverse modalità in funzione del reddito prodotto. Per coloro che hanno un reddito complessivo fino 20mila euro, è riconosciuta una somma che deriva da una percentuale applicata al reddito del lavoratore. in particolare, 7,1% fino a 8.500 euro, 5,3% tra 8.500 euro e 15mila euro; 4,8% per i redditi compresi tra 15mila euro e 20mila euro. L’importo riconosciuto non concorre a formare il reddito.
Si interviene, inoltre, sul comma 1 dell’art. 1 del dl 3/2020, avente a oggetto il trattamento integrativo per i redditi di lavoro e assimilato, stabilendo che la somma riconosciuta a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, deve essere diminuita dell’importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro all’anno.
Per i lavoratori dipendenti, esclusi i pensionati indicati nella lett. a), comma 2 dell’art. 49 del dpr 917/1986, spetta una ulteriore somma, che non concorre alla formazione del reddito imponibile e sempre se il reddito complessivo non risulta superiore a 20.000 euro, modulata come segue: 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non risulta superiore a 8.500 euro, 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma inferiore a 15.000 euro e 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Sempre ai soli lavoratori dipendenti, quindi esclusi i pensionati, che sono in possesso di un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta una ulteriore detrazione, anch’essa modulata e rapportata al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro se l’ammontare del reddito complessivo risulta superiore a 20.000 euro ma non superiore a 32.000 e di un ammontare determinato dal rapporto tra i 1.000 euro e l’importo dei 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito risulta superiore a 32.000 euro ma non superiore a 40.000 euro.
Per la determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente risulta rilevante anche la quota di reddito esente relativa al regime degli impatriati, di cui al dl 78/2010, e all’art. 16 del dlgs 147/2015, nonché dell’art. 5 del dlgs 209/2023 e il detto reddito complessivo deve essere assunto al netto dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con relative pertinenze, di cui al comma 3-bis, dell’art. 10 del dpr 917/1986 (Tuir).
I sostituti d’imposta, quindi i datori di lavoro, dovranno riconoscere automaticamente le somme indicate in precedenza all’atto del pagamento delle rispettive retribuzioni e sono investiti dall’esecuzione dei controlli sulla spettanza delle stesse somme; nel causo in cui, quindi, la somma riconosciuta al lavoratore risulti non spettante, gli stessi sostituti d’imposta dovranno procedere nel recupero delle somme e, nel caso in cui l’ammontare da recuperare risulti superiore a 60 euro, lo stesso recupero potrà avvenire in dieci rate, di pari ammontare, a partire dalla retribuzione sulla quale si rende applicabile in conguaglio.
Infine, si dispone che i datori di lavoro, nella loro qualifica di sostituti, ai sensi degli articoli 23 e 29 del dpr 600/1973, potranno compensare il credito maturato in relazione alla erogazione dell’importo indicato, mediante l’istituto della compensazione, di cui all’art. 17 del dlgs 241/1997.

Consolidate le soglie esenti dei fringe benefit, maggiorate per chi cambia residenza

In manovra spuntano primi assaggi del “piano casa” oggetto di confronto tra Confindustria e governo. Lo strumento individuato sono i fringe benefit, con importi maggiorati per i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri. Per il resto viene confermata anche per il 2025-2026-2027 la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit che era stata portata nel 2024 per tutti i lavoratori dipendenti a mille euro, anziché 258,23 euro. Il tetto massimo è fissato a 2mila euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. Tra i beni e i servizi che non concorrono alla formazione del reddito rientrano le somme erogate o rimborsate per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale e delle utenze per l’affitto della prima casa, o per gli interessi sul mutuo prima casa.
La novità è, appunto, per i dipendenti assunti nel corso del 2025 con nuovi contratti a tempo indeterminato, che trasferiscono la propria residenza oltre un raggio di 100 chilometri – calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale – è prevista l’esenzione fiscale delle somme rimborsate dal datore di lavoro (o da questi erogate direttamente) per il pagamento delle spese di locazione e manutenzione dei fabbricati locati dai lavoratori stessi nei limiti di 5mila euro annui. Lo stabilisce la legge di Bilancio, con lo scopo di facilitare l’incontro della domanda e offerta di lavoro. Le erogazioni effettuate entro tale soglia non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente per i primi due anni dalla data di assunzione, ma restano comunque rilevanti ai fini contributivi. Per fruire dell’agevolazione è richiesto che il reddito di lavoro dipendente del lavoratore non sia superiore a 35.000 euro nell’anno precedente all’assunzione. Inoltre, ai fini della verifica del superamento della distanza dei 100 chilometri tra nuova sede di lavoro contrattuale e precedente luogo di residenza

Congedo parentale all’80% nel 2025 e proroga decontribuzione madri

La Manovra 2025 introduce un ulteriore mese (il terzo) di congedo parentale indennizzabile all’80% della retribuzione. La novità, dunque, migliorerà il trattamento economico spettante a chi, lavoratore dipendente, fruisca di congedo parentale, cioè l’ex astensione facoltativa: diritto di assentarsi dal lavoro, riconosciuto alla mamma dopo il congedo di maternità e al papà dalla nascita del figlio o dopo l’eventuale congedo di paternità alternativo. Il congedo parentale spetta finché il figlio compie 12 anni, in base a durate e modalità prestabilite per legge. Stessa tutela in caso di adozioni e gli affidamenti. Tutti gli 11 mesi sono indennizzati al 30% della retribuzione: 9 mesi senza condizioni, 2 mesi se il reddito individuale del genitore che fruisce del congedo non arriva a 2,5 volte il minimo Inps. Questa è la «tutela minima» fissata dal Tu sulla maternità (dlgs n. 151/2001), su cui le ultime due leggi di Bilancio (2023 e 2024) hanno inserito due identiche maggiorazioni dell’indennità. Dall’anno 2023, la legge n. 197/2022 (legge bilancio 2023) ha previsto un mese fruito entro i 6 anni di vita del figlio indennizzato all’80%. Da quest’anno, la legge n. 213/2023 (legge Bilancio 2024) ha replicato la misura: un altro mese, fruito sempre entro i 6 anni di vita del figlio, indennizzato al 60% (80% soltanto nell’anno 2024). In Manovra 2025 c’è un terzo mese, sempre fruito entro i 6 anni di vita del figlio, e sempre indennizzato all’80%.

Prorogata la decontribuzione per le lavoratrici madri di due figli, in scadenza a dicembre, mentre in base alla scorsa manovra le lavoratrici madri di almeno tre figli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato avranno l’esonero contributivo fino a dicembre 2026. Dal 2025 è prevista una decontribuzione parziale per le madri lavoratrici autonome che non hanno optato per il regime forfettario, madri di due o più figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027 lo sgravio contributivo andrà anche alle madri lavoratrici autonome con tre o più figli fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Il bonus per chi resta al lavoro

Introdotto dalla legge bilancio 2023, l’incentivo al posticipo del pensionamento è previsto per chi, lavoratore dipendente, avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile (c.d. quota 103), scelga di non pensionarsi e di proseguire l’attività lavorativa. L’incentivo consiste nella possibilità di rinunciare all’accredito contributivo per la pensione e ottenere l’importo in busta paga. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi. In Manovra 2025 c’è il potenziamento dell’incentivo, agendo proprio sul versante fiscale. Vale la pena ricordare, al riguardo, che la versione originaria del c.d. bonus Maroni (siamo nel 2004) prevedeva che i contributi destinati alla pensione (allora la misura era 32,7%, oggi è al 33%) finissero in busta paga in regime di esenzione fiscale (il bonus è scaduto nel 2007, con 104.031 domande delle quali 96.564 accolte).
Chi maturerà i requisiti per la pensione anticipata o per quota 103 entro il 2025 potrà decidere di continuare a lavorare senza versare i contributi previdenziali a suo carico che quindi aumenteranno il netto in busta paga anche perché tale importo non sarà imponibile fiscalmente. Una opzione che potrà essere attivata anche da chi ha già maturato i requisiti quest’anno o in precedenza e che sarà applicata in automatico a chi sta già utilizzando la versione “2023-24”. In questo quadro, la legge di Bilancio 2025 conferma e modifica questa misura di «trattenimento in servizio» che potrà essere attivata da chi, entro il 31 dicembre dell’anno prossimo maturerà i requisiti per quota 103 (a sua volta prorogata) oppure, novità, per la pensione anticipata, che si raggiunge con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi a prescindere dall’età (alle donne è sufficiente un anno in meno).

Continuano gli incentivi alle assunzioni (ma sono inapplicabili), restyling al bonus Sud

Nella manovra si confermano poi, nel Mezzogiorno, gli incentivi per l’occupazione dei giovani e delle lavoratrici, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027. Si confermano, inoltre, la decontribuzione in favore delle imprese localizzate nella Zona economica speciale e gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Sono misure già previste dal decreto Coesione fino al 31 dicembre 2025, che incentiva l’assunzione di under 35 a tempo indeterminato presso una azienda ubicata nel Mezzogiorno con l’esonero contributivo per un massimo di 650 euro su base mensile. Lo stesso importo è riconosciuto per le assunzioni di donne residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e per tutte le assunzioni effettuate nella Zes. Proseguono per il biennio 2026-2027 gli incentivi all’autoimpiego del decreto Coesione in scadenza a fine anno nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie: i disoccupati con meno di 35 anni che avviano un’attività imprenditoriale in questi settori saranno esonerati dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati nel limite di 800 euro mensili per ciascun lavoratore under 35 anni assunto a tempo indeterminato.
Si ricorda però che queste misure non sono al momento utilizzabili perché mancano i decreti attuativi e l’autorizzazione UE.
Torna decontribuzione Sud, anche se con uno sgravio in formato “ridotto” del 25% (era 30%), ed un meccanismo di decalage che scende al 20% dal 2026 e al 15% nel 2029. Infatti, viene riconosciuto ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali alle micro e Pmi (250 lavoratori massimo) che occupano lavoratori a tempo indeterminato in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, secondo le percentuali sopra citate: per il 2025 l’importo massimo dello sgravio è di 145 euro mensili. Per il 2026-2028 cala ad un massimo di 125 euro, per il 2029 a 75 euro. Lo stesso esonero è esteso anche agli altri datori di lavoro privati – sempre con esclusione di agricoltura e lavoro domestico-, che occupano lavoratori nelle otto regioni del Mezzogiorno, secondo le stesse modalità previste per le Pmi, a condizione che dimostrino al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Maxi-deduzione anche nel prossimo triennio

Il governo conferma in manovra lo sconto fiscale del 120% per le imprese e i professionisti (deduzione del costo del lavoro) che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che sale al 130% per determinate categorie meritevoli di una maggior tutela. Rispetto all’attuale versione la proroga dell’intervento sarà “mobile”, cioè spalmata su tre anni e a condizione di avere un incremento occupazionale.

Sui premi di produttività collettivi tasse al 5% fino al 2027

Resta la spinta sulla contrattazione decentrata legata ai premi di produttività (con accordi sindacali). Si mantiene, infatti, la tassazione agevolata al 5%, anziché 10%, sulle somme erogate ai dipendenti legate ai risultati. La misura, anche in questo caso, si applica per il triennio 2025-27 e interessa i premi di produttività fino a 3mila euro, a vantaggio di lavoratori con un reddito entro gli 80mila euro (ci rientrano anche i quadri).

Nel turismo altra tranche di decontribuzione sugli straordinari

Ripartono le agevolazioni su lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi nel settore turistico ricettivo e termale. Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991 e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La misura si applica ai lavoratori di questi settori con redditi non superiori a 40mila euro nel periodo d’imposta 2024.

Più care in busta paga le nuove auto aziendali a benzina e diesel 

Nel mirino finiscono le auto aziendali concesse in uso promiscuo al dipendente e con un aumento della tassazione Irpef e contributiva in busta paga al lavoratore e per l’azienda se la vettura è diesel o a benzina e di contro favorendo invece la scelta di una vettura elettrica e plug in. Ora però la manovra rivede le regole per il calcolo del benefit da applicare ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, data di entrata in vigore della nuova legge di bilancio. Per tutte le vetture alimentate a diesel o benzina, comprese anche i bolidi con un’emissione superiore ai 190 Co2 la percentuale per determinare la partecipazione al reddito imponibile del dipendente sale al 50 per cento. Ad esempio per un a vettura che oggi ha un fringe benefit di 2.416,5 euro si salirebbe a oltre 4.000 con un aumento del 66% pari a oltre 1.600 euro.

Trasferte e rappresentanza: per la deduzione niente contanti 

Il primo intervento riguarda la disciplina dei rimborsi per spese di vitto e alloggio, nonché di trasporto e viaggio con taxi e Ncc, ai fini del reddito di lavoro dipendente e assimilato (Co.co.co. e amministratori di società). Viene aggiunto un periodo al comma 5 dell’articolo 51 del Tuir prevedendo che i rimborsi ivi previsti non concorrono a formare il reddito (e sono deducibili da quello d’impresa) solo se le spese sono pagate dal dipendente o all’amministratore con mezzi tracciati. La norma si riferisce a tutte le spese regolate dal comma 5 e dunque non solo a quelle per trasferte fuori dal territorio comunale, ma anche alle spese per trasferte intercomunali (ancorché queste ultime siano già oggi integralmente tassate sul dipendente).
Dovranno essere chiarite le modalità di documentazione del pagamento tracciato da parte del dipendente, ad esempio fornendo copia fotografica degli scontrini dei Pos rilasciati dal taxista, non essendo ipotizzabile una raccolta cartacea di migliaia di documenti.

Sulla Naspi arriva una stretta antielusiva

Con una formulazione piuttosto “nebulosa” si introduce un ulteriore requisito per ottenere la Naspi con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025. In sostanza al lavoratore licenziato dall’impresa B che nei 12 mesi precedenti si sia dimesso (o abbia risolto consensualmente il rapporto di lavoro) dall’impresa A e non abbia maturato 13 settimane di contributi non viene riconosciuta la Naspi.
La ratio secondo i relatori è «evitare comportamenti elusivi di datori di lavoro e lavoratori»: sono stati rilevati numerosi casi di cessazioni involontarie a seguito di rioccupazioni di breve durata, «finalizzati ad ottenere la Naspi». Sono fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione prevista per i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, e le ipotesi di dimissioni nel periodo per cui è vietato il licenziamento in base al Testo unico di sostegno alla maternità e paternità.

Contratti a tempo con causali tra le parti anche nel 2025

Rinnovata per un altro anno, con il Dl Milleproroghe, fino al 31 dicembre 2025, la norma che consente alle aziende private di stipulare contratti a termine più lunghi di 12 mesi, con causali individuate tra le parti, dove manca la disciplina collettiva. Lo prevede il dl Milleproroghe. In particolare, viene prorogata la misura che consente di superare il tetto dei 12 mesi per i contatti a tempo nei casi siano individuate dalle «parti esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva». Questa strada è comunque sconsigliata in quanto ad alto rischio di contenzioso.