Newsletter n° 1 – Gennaio 2021


Le novità della Legge di Bilancio 2021 in materia di lavoro

Estensione dei trattamenti di integrazione salariale

I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane.

Blocco dei licenziamenti

Estensione al 31 marzo 2021 del divieto di licenziamento per motivi economici.

Contratto di espansione interprofessionale

Implementazione del finanziamento per consentire alle imprese di minori dimensioni (almeno 500 unità lavorative) di ricorrere anche nel 2021 allo strumento del contratto di espansione interprofessionale. Questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile. Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL)

Istituzione del programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.

Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili

Incremento del Fondo finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e a finanziare le associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio.
Oltre agli sgravi contributivi al 100% per chi assume donne disoccupate si affiancano ora due importanti misure: la prima prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per misure che favoriscano il rientro al lavoro delle madri dopo il parto; la seconda prevede un assegno mensile di 500 euro per madri sole, disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60%.
Per il padre lavoratore, introdotto anche l’obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.

Congedo di paternità

Incremento da 7 a 10 giorni della durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021.

Sistema duale

Finanziamento di 55 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni di euro per il 2022 per i percorsi formativi rivolti all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all’alternanza scuola-lavoro.

Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave

Estensione sino al 28 febbraio 2021 delle misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smart working anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Fondo per i caregiver familiari

Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.

Proroga Ape Sociale

Estensione dell’Ape Sociale al 31 dicembre 2021.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto “Mille Proroghe”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2020 il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea”.

Il provvedimento proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative specificatamente individuate nell’Allegato 1 al Decreto stesso fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021 (art. 19).Tra queste si segnala, in particolare, la proroga al 31 marzo 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.

Inail: bando per il reinserimento dei disabili da lavoro

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 311 del 16 dicembre 2020 l’estratto dell’avviso pubblico Inail per il finanziamento di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. L’Inail elenca i soggetti che potranno avere accesso al bando ricordando che ciascun soggetto può inviare un’unica domanda di finanziamento esclusivamente in via telematica mediante l’accesso all’apposito servizio online disponibile sul portale. Le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano a 2.500.000 euro a fondo perduto, da assegnare a livello nazionale in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento delle stesse. Le date e gli orari di apertura della procedura informatica per l’inoltro delle domande online nonché il relativo manuale operativo – si legge nella nota pubblicata sul sito dell’Istituto – saranno pubblicati sul portale entro il 29 gennaio 2021.

ISI agricoltura, online le regole tecniche 

Con una comunicazione sul proprio sito in data 21 dicembre 2020, l’Inail informa che sono state pubblicate le regole tecniche cui attenersi per la partecipazione al bando ISI Agricoltura 2019 – 2020. Nel documento vengono esplicitate le modalità di corretto utilizzo della procedura telematica, finalizzate all’invio delle domande di ammissione al contributo. Dal 14 gennaio al 25 gennaio 2021 è stabilita la finestra temporale all’interno della quale sarà possibile accedere allo sportello informatico e portare a termine la procedura di registrazione. Questa fase di registrazione sarà necessaria e propedeutica all’inoltro vero e proprie delle domande previsto per giorno il 28 gennaio 2021.

ANPAL: IO Lavoro, domanda fino al 31 gennaio 2021

L’ANPAL informa che sarà possibile presentare le domande di agevolazione per beneficiare dell’incentivo IO Lavoro anche oltre il 31 dicembre 2020. Le istanze potranno essere presentate fino al 31 gennaio 2021 sul portale Inps. Le domande dovranno comunque fare riferimento alle assunzioni dell’anno 2020, fino al 31 dicembre 2020 compreso. L’incentivo, le cui risorse sono a valere sul Pon Spao s sul Poc Spao a titolarità Anpal, con cofinanziamento del Fse, sarà concesso nei limiti della disponibilità finanziaria complessiva del dispositivo.

Agenzia Entrate: tabelle ACI 2021 con i costi chilometrici per auto e moto

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 317 del 22 dicembre 2020, le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI – Articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

INL: potere di disposizione – ipotesi applicative

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 4539 del 15 dicembre 2020, con la quale ha fornito le prime indicazioni operative circa il potere di disposizione di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 124/2004, operata dall’art. 12 bis del D.L. n. 76/2020 (conv. da L. n. 120/2020).

INPS: Gestione Separata committenti – incrocio dati flusso Uniemens e modelli 770

L’INPS, con il messaggio n. 5044 del 30 dicembre 2020, comunica che, nell’ambito del programma di ottimizzazione della gestione del soggetto contribuente e del progetto di verifica e controllo incrociato dei dati trasmessi all’Istituto, con le denunce mensili Uniemens, e agli uffici finanziari, con il modello fiscale 770, da parte delle aziende obbligate alla contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 e ss., della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono terminate le operazioni di elaborazione dei dati delle dichiarazioni fiscali 770/2015.

INPS: controlli sulla corretta esposizione dell’imponibile eccedente il massimale

L’INPS, con il messaggio n. 5062 del 31 dicembre 2020, comunica di aver disposto il controllo circa la corretta esposizione in UNIEMENS dell’imponibile eccedente il massimale.
In particolare, l’Istituto ha proceduto all’estrazione dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) individuando tutte le denunce che, tra il 2015 e il 2016, avevano valorizzato il campo <EccedenzaMassimale>.
Verrà verificata l’intera storia contributiva del lavoratore nell’anno e l’eventuale presenza di imponibili associati ad altre matricole (che comunque sono presenti nelle estrazioni effettuate).

Cig COVID e obblighi assunzionali disabili: interviene il ministero 

Con la circolare del 21 dicembre 2020, n. 19, il Lavoro è intervenuto sulla sospensione degli obblighi occupazionali per i datori di lavoro (Art. 3, comma 5, legge n. 68/1999) che fruiscono di interventi di integrazione salariale per emergenza COVID – 19.

Collocamento dei disabili, invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio 2021

I datori di lavoro soggetti al collocamento obbligatorio sono tenuti ad inviare agli uffici competenti, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno il prospetto informativo dal quale risultino:
1) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti,
2) il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva,
3) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

INAIL: autoliquidazione 2020/2021 – istruzioni operative 

L’Inail ha pubblicato l’istruzione operativa n. 15530 del 31 dicembre 2020, con la quale fornisce le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2020/2021, con particolare riferimento alle riduzioni contributive. Inoltre, riepiloga le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.
In particolare, fermo restando il termine del 16 febbraio 2021 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2020 è il 1° marzo 2021.

Somministrazione, gli obblighi di comunicazione alle OOSS

I datori di lavoro che ricorrono alla somministrazione devono ricordare l’obbligo della comunicazione a consuntivo ogni dodici mesi sui contratti stipulati (nr dei contratti stipulati, durata degli stessi, nr e qualifica dei lavoratori interessati). Comunicazione da inviare, di norma, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, salvo eventuale diverso limite previsto dalla contrattazione collettiva.
Nell’ipotesi di mancato o non corretto assolvimento di tale ultimo obbligo, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un importo da € 250,00 a € 1.250,00, qualora l’adempimento non sia espletato entro il 31 gennaio di ogni anno in relazione ai contratti sottoscritti l’anno precedente.

Gli esoneri sulle assunzioni della legge di Bilancio: tutti i vincoli

I piatti forti per incentivare l’occupazione, previsti dalla legge di bilancio 2021, rischiano di rivelarsi un beneficio per pochi, per via delle stringenti regole applicative. Facciamo allora il punto, per capire quali datori di lavoro potranno godere delle agevolazioni.
La prima misura è quella in favore dell’occupazione dei giovani, che non abbiano compiuto 36 anni alla data dell’assunzione: in particolare, scatta l’esonero contributivo al 100% (nel limite massimo di 6.000 euro annui) per le assunzioni (o le trasformazioni) a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022. La durata è di 36 mesi, che si estendono a 48 per le assunzioni effettuate nelle sedi ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
In linea generale, il riferimento applicativo è all’impianto dell’articolo 1, commi 100 e seguenti, della legge 205/2017, con la particolarità che l’esonero contributivo spetta ai datori che non abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Inoltre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore agevolato, effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Ma non basta. Intanto, portano in dote il beneficio solo i giovani under 36 che, oltre al requisito anagrafico, non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Poi, occorre rispettare i principi generali di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), del Dlgs 150/2015, con una eccezzione: infatti, attesa la finalità della norma, dovrebbe spettare l’esonero a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. Questa lettura dovrà essere confermata dall’Inps rispetto alla posizione che l’Istituto aveva già preso sul tema con la circolare 57/2020.
Pertanto, gli incentivi non spettano: se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
L’altro bonus regolato dalla legge di bilancio è la decontribuzione Inps al 30% dei rapporti di lavoro al Sud: in questo caso si tratta di un proseguimento, dal 1° luglio 2021, della misura introdotta dall’articolo 27, comma 1, del Dl 104/2020.
Anche qui ci sono alcuni requisiti da rispettare. In primo luogo, quelli richiesti dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006: possesso del Durc; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, poiché il beneficio in questione costituisce un aiuto di Stato, è soggetto alle relative regole.
Entrambe le agevolazioni descritte sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

News dallo Studio…..

Seguiteci sulla nostra pagina Linkedin !