Newsletter n° 12 – Dicembre 2021


Operativo da marzo 2022 l’assegno unico

Avranno diritto all’assegno, destinato a entrare in vigore a marzo dopo un periodo ponte di due mesi in cui resteranno in campo i meccanismi attuali, tutti i nuclei famigliari italiani con figli.

L’importo per ciascun figlio minorenne è di 175 euro al mese. L’assegno spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro. Per Isee superiori, si riduce gradualmente, fino a un valore pari a 50 euro (Isee a 40.000 euro). Per Isee oltre a 40.000 euro l’importo rimane costante.

Da marzo 2022 non verranno più riconosciuti gli assegni nucleo familiare in busta paga.

Lavoro agile, sottoscritto il Protocollo nazionale

In data 7 dicembre 2021 è stato raggiunto l’accordo con le parti sociali sul Protocollo Nazionale con le linee di indirizzo per la contrattazione collettiva sul lavoro agile nel settore privato, promosso dal Ministro del Lavoro.

Disabili, sanzioni più pesanti

Sanzioni più pesanti sul collocamento obbligatorio dei disabili. Scatterà a gennaio 2022, infatti, una rivalutazione del 10,6%. A stabilire l’aumento è il decreto 30 settembre 2021 pubblicato sul sito del ministero del lavoro, sezione pubblicità legale. Il ritardo dell’invio del prospetto annuale sulle assunzioni dei disabili, pertanto, costerà ai datori di lavoro 702,43 euro: 36,56 euro in più rispetto agli attuali 665,87.

Bonus per la parità di genere

Il 3 dicembre è entrata in vigore la legge 162/2021, che modifica il Codice delle pari opportunità e introduce disposizioni in materia di parità uomo-donna in ambito lavorativo, tra cui l’estensione alle aziende con più di 50 addetti, invece che gli attuali oltre 100, dell’obbligo di redigere il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile; la certificazione della parità di genere con correlata possibilità di avere uno sgravio contributivo.

Imprese edili, confermata la riduzione contributiva per il 2021

Con la circolare 181/2021 l’Inps ha confermato, per il 2021, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili (articolo 29, decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244). A prevederlo è il decreto 30 settembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il beneficio consiste in una riduzione, nella misura dell’11,50%, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati a tempo pieno.

Dall’Inail i minimali per l’anno 2021 

Con la circolare n. 32 del 23 novembre 2021 l’Inail ha rivalutato i minimali e i massimali di rendita e ha definito i limiti di retribuzione imponibile con decorrenza 1° gennaio 2021.

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