Newsletter n° 10 – Ottobre 2026


Permessi 104 condivisi da recuperare se più di tre

Qualora più lavoratori fruiscano dei permessi della legge 104/1992 riferiti alla stessa persona da assistere, e superino il limite di 3 giorni nel mese, si deve procedere al recupero delle giornate in eccesso. L’assenza contemporanea nello stesso giorno non è mai ammessa. Per effetto delle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo 105/2022, la fruizione dei giorni di permesso non è più limitata a un lavoratore dipendente per ogni persona in condizione di disabilità. La fruizione può essere riconosciuta a più lavoratori, che però non possono assentarsi nella stessa giornata e non possono comunque superare il limite mensile di tre giorni (che vale anche se il fruitore è una sola persona). A fronte di queste regole, può avvenire che, in un mese, più aventi diritto utilizzino i permessi, andando oltre la soglia massima. In tal caso, spiega Inps nella circolare 100/2026, occorre recuperare i giorni o le ore indebite, agendo sulle assenze oltre la soglia. In pratica, si deve recuperare dalla quarta giornata in poi, a prescindere da quanti permessi abbia utilizzato il singolo lavoratore.

Anche se non si applica un Ccnl i dipendenti vanno informati e consultati

Anche le imprese che non applicano un contratto collettivo di lavoro sono tenute a rispettare il diritto di informazione e consultazione dei lavoratori previsto dal decreto legislativo 25/2007. La norma nazionale, che costituisce attuazione della direttiva 2002/14/Ce istitutiva di un quadro generale in materia di informazione e consultazione, ha introdotto un obbligo vincolante per i datori di lavoro, che prescinde dalla (non) applicazione di un Ccnl.
Alla contrattazione collettiva è, infatti, demandato di determinare le modalità di attuazione dell’obbligo di informazione e consultazione dei lavoratori, ma il suo nucleo minimo ed essenziale è già presente nella normativa di legge. Esso concerne (articolo 4), tra l’altro, l’oggetto dell’informazione, il diritto dei rappresentanti sindacali di fornire un parere e di ricevere risposte motivate del datore, oltre al diritto di un incontro per le consultazioni.
A fronte di questo quadro normativo, non può l’impresa multinazionale rifiutare ogni informazione e confronto con le sigle sindacali, opponendo la mancata applicazione di un contratto collettivo di diritto italiano e l’inesistenza di un obbligo a trattare con i sindacati. L’indisponibilità datoriale rispetto a ogni informazione su materie di interesse collettivo previste dalla legge, incluse quelle sul ricorso alla somministrazione e sulla situazione del personale maschile e femminile, costituisce lesione di una prerogativa riconosciuta dall’ordinamento.
Sulla scorta di queste argomentazioni, la Cassazione (sentenza 25178/2026) conferma la condotta antisindacale di un vettore internazionale del trasporto aereo che, non applicando alcun Ccnl in Italia, aveva rifiutato aprioristicamente ogni spazio di informazione e confronto con le sigle sindacali.
Chi è interessato al tema può approfondirlo con il proprio legale giuslavorista.

Durc, attenzione ai tempi di emissione

Ricordiamo ai Clienti che ci richiedono l’emissione del Durc che gli istituti (Inps-Inail-Cassa Edile) hanno tempo 30 giorni di legge, dalla data della richiesta, ad emettere il Documento. Pertanto, Vi invitiamo gentilmente a rivolgerVi al nostro Studio con largo anticipo, soprattutto quando il Durc vi serva per la partecipazione a bandi od agevolazioni.

Assunzioni: sì (ma non sempre) alla gestione digitale della documentazione

Via libera alla gestione digitale della documentazione connessa all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello 2/2026 precisa che, per la documentazione che non richiede dichiarazioni o manifestazioni di volontà, è possibile ricorrere a un’area riservata di una piattaforma aziendale, accessibile esclusivamente all’interessato. Il sistema deve consentire di identificare l’utente, assicurare l’integrità e la disponibilità dei documenti e tracciare la data di messa a disposizione e, quando prevista, della presa visione. La piattaforma può essere gestita anche dal professionista incaricato o da un fornitore di servizi. Più stringenti, invece, le condizioni per i documenti che contengono dichiarazioni di scienza o di volontà del lavoratore. In questi casi, la sola identificazione tramite SPID o CIE non è sufficiente, perché non equivale alla sottoscrizione. È quindi necessario ricorrere anche a firma digitale, firma elettronica qualificata o avanzata, oppure alla formazione del documento con modalità conformi al Codice dell’Amministrazione Digitale. Resta, in ogni caso, in capo al datore di lavoro l’obbligo di conservare le evidenze informatiche utili a dimostrare, anche in sede ispettiva, il corretto assolvimento degli adempimenti e, ove necessario, la riconducibilità della dichiarazione al lavoratore.

TFR3, Inps adegua le procedure nel flusso UniEmens

Adeguate le procedure Inps per consentire l’acquisizione e la validazione nel flusso UniEmens delle informazioni contenute nel nuovo modulo Tfr3. A comunicarlo è l’Istituto con il messaggio n. 3021 del 29 settembre 2026, dopo l’adozione, con decreto interministeriale del 4 settembre scorso, della nuova modulistica sulla destinazione del trattamento di fine rapporto. Sul piano operativo, dalla competenza di luglio 2026 all’interno dell’elemento <TipoScelta> di destinazione del TFR nel flusso UniEmens, può essere utilizzato il nuovo valore “T3”, che identifica la scelta effettuata espressamente attraverso il modulo Tfr3

Uniemens, aggiornamento del file “Codici Contratto”

L’Inps, con il messaggio n. 3014 del 29 settembre 2026, comunica che è stata effettuata una revisione del documento “Codici Contratto” della sezione <PosContributiva>, pubblicato sul portale dell’Inps nella sezione “Trasmissione UNIEMENS per datori di lavoro di aziende private”.

SIISL: vacancy obbligatorie dal 1° dicembre

Per le assunzioni effettuate dal 1° dicembre 2026 l’accesso ai benefici contributivi sarà subordinato alla pubblicazione della posizione di lavoro sul SIISL, preventiva o contestuale all’assunzione. Fino al 30 novembre, invece, la pubblicazione resta facoltativa e le agevolazioni non si perdono. A precisarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una nota dell’8 ottobre 2026.

Esodi fino a 7 anni anche con pensioni contributive

Via libera all’utilizzo degli scivoli pensionistici per accedere alle pensioni di vecchiaia e anticipata interamente contributive. L’Inps, con la circolare 104/2026, ha sbloccato una situazione che finora impediva ai lavoratori con primo accredito contributivo a partire dal 1996, di utilizzare l’isopensione o l’assegno straordinario erogato dai fondi di solidarietà bilaterali per accedere a due dei tre canali di pensionamento disponibili. Ovviamente le situazioni in questione andranno valutate caso per caso, per la verifica dimensionale aziendale e dei requisiti soggettivi.

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